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2007-03-01 09:46:51 · 6 risposte · inviata da Anonymous in Affari e finanza Immobiliare

E se venisse firmato il contratto di caparra confirmatoria non dal proprietario dell'immobile, ma da un parente che si prende la responsabilità?
Mi hanno spiegato che in teoria si può recedere (se il proprietario dell'immobile non è d'accordo), ma l'acquirente può denunciare la persona che ha firmato il contratto e farsi dare un rimborso dei danni. E' veramente così?

2007-03-01 12:42:32 · update #1

Ah e se la caparra corrisponde al 26% del prezzo complessivo?

2007-03-01 13:07:33 · update #2

6 risposte

Se il recesso da un contratto è ingiustificato, si perde la caparra (serve proprio a quello).
Aggiungo solo che il contratto di vendita sottoscritto da un non proprietario è perfettamente valido (il non proprietario si obbliga comunque a procurare il trasferimento della proprietà da parte del proprietario).
Non c'è un limite di importo per la caparra, quindi va bene anche il 26% del prezzo totale.

2007-03-01 18:50:43 · answer #1 · answered by domedeus2002 5 · 0 0

... confuso...ti sei confuso con la cauzione!
La caparra, meglio detta "caparra confirmatoria" è, normalmente, una somma di denaro versata da una parte all'altra allo scopo di rafforzare l'impegno di garantire l'adempimento, per questo in caso di inadempimento l'altra parte può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, mentre, se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere ed esigerne il doppio (vedi l'art. 1385, comma 2°, del codice civile) su richiesta.
Quindi ammettiamo per esempio che tu abbia versato una caparra per l'acquisto di una casa, tu puoi recedere dal contratto senza alcun motivo ma perderai la caparra. Se invece tu hai ricevuto la caparra e ti ritiri senza alcun motivo, dovrai restituire la caparra doppia.

2007-03-01 18:15:03 · answer #2 · answered by andrea gg 6 · 2 0

La differenza tra caparra e acconto - sia sotto l’aspetto tributario che del rapporto tra le parti - è sostanziale, e di conseguenza non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambi i termini.

Mentre la caparra (che, nel caso, è quella confirmatoria) è prevista dall’art. 1385 del Codice Civile e consiste nell’assegnare ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA; l’acconto non è altro che una parte del corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, e quindi assume rilevanza ai fini IVA.

Fiscalmente quindi la caparra non può considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato inadempimento e le somme versate a tale titolo, a patto che ciò risulti chiaramente evidenziato per iscritto, non vanno fatturate e devono considerarsi fuori campo IVA. Solo a prestazione effettuata la caparra verrà fatturata e concorrerà alla formazione del prezzo complessivo da indicare sulla fattura o sulla ricevuta fiscale. L’acconto, al contrario, come già premesso, non è altro che un parziale pagamento e - secondo quanto è previsto nel co. 4 dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 - deve essere fatturato nel momento stesso in cui viene riscosso assoggetandolo ad IVA.

Quindi caparra si e senza penale se è stato previsto, concordato, e messo per iscritto nel contratto d'accordo, diversamente è titolo risarcitorio per il mancato rispetto del contratto in essere.

2007-03-01 17:55:51 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

Solo se sono state dette cose non vere riguardo l'immobile, insomma un vizio di forma. Non ci sono altri motivi.

2007-03-01 17:51:57 · answer #4 · answered by mareluna 7 · 0 0

solo per giusta causa vizio di forma contrattuale o per motivi di forza maggiore...
comunque la caparra non puà essere usperiore al 10 per cento del totale per legge.

2007-03-01 17:53:53 · answer #5 · answered by Julian 3 · 0 1

certo,la caparra serve a coprire i danni se non fai danni nessuna penale

2007-03-01 17:51:13 · answer #6 · answered by perennemente depresso 5 · 0 1

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