Si e' cosi'....la mia amica nella sua stessa situazione ha liquidato i figli con i 2/3 della seconda parte...liquidandoli puo' fare quello che vuole affittare e tutto...in questo caso deve chiedere il permesso agli altri ed e' a loro scelta lasciarle tutto l'affitto o chiedere la loro parte
..es quando e' morta mia mamma io avevo 23 anni ed ero gia' fuori sposata....ma non ho chiesto mica la mia parte di affitto a chi era in casa....pero' a volerlo si poteva chiederlo dato che dovevo pagarmi le tasse di qualcosa che non usufruivo ma a me andava bene cosi'....le parti allora erano divise 50+25% il babbo il resto i figli ora e' come lei ha specificato il 50% in parti uguale 2/3 ai due figli o il 50% a testa con 1 figlio....
2007-01-18 04:26:07
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answer #1
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answered by le' 6
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penso di si, anche perchè tecnicamente hai più del 50% e detieni il possesso dell'immobile, perciò non dovrebbero esserci problemi, in fondo non lo vuoi vendere (quello non avresti potuto farlo)
2007-01-18 00:59:26
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answer #2
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answered by sam 4
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malgrado tu sia proprietaria del 66,66% e ne detenga il possesso, in virtù del diritto di uso e abitazione concesso al coniuge superstite, per affittare l'immobile devi avere comunque il parere positivo dagli altri proprietari
1) perchè il diritto di uso e abitazione ti è concesso fino a quando tu utilizzi effettivamente l'immobile come tu residenza e pertanto decade se lo affitti
2) gli altri proprietari in quanto tali hanno diritto anche loro a disporre dell'immobile quindi decidere di abitarci, affittarlo, venderlo sempre in accordo
3) se tu fittassi senza il loro consenso potrebbe capitare che uno di loro reputi che tu abbia leso i suoi interessi o il suo bene e chiederti il risarcimento dei danni
4) gli altri proprietari devono dichiarare la parte di affitto che rende tale immobile
2007-01-18 06:21:45
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answer #3
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answered by fantasy 4
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Il Codice Civile dispone che quando la proprietà di un bene spetta in comune a più persone, di regola si applicano le norme previste dagli articoli 1100 e seguenti del codice civile.
In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione della cosa comune, l'art. 1105 dispone in generale che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della stessa.
Tuttavia, per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
La decisione di affittare un immobile è senza dubbio un atto di ordinaria amministrazione.
Pertanto, ricordando che per la validità delle deliberazioni si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione, una riunione nella quale i titolari possessori della maggioranza delle quote decide di affittare un immobile è valida e vincolante anche per i comproprietari dissenzienti.
2007-01-18 20:14:50
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answer #4
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answered by stargate 3
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Certo che puoi affittarlo! Al massimo, se te lo chiedono, puoi dare il 34% dell'affitto, netto da spese ,agli altri eredi.
2007-01-18 03:30:09
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answer #5
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answered by federaldo18 5
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Se tale abitazione era la casa coniugale tua e di tuo marito, per legge, a parte le quote di comproprietà, a te, in seguito al decesso del tuo coniuge, spetta il diritto di abitazione vita natural durante, ma non l'usufrutto.
Ciò vuol dire che tu puoi rimanere a vivere nell'immobile in questione ma non puoi affittarlo, a meno che anche gli altri comproprietari non sottoscrivano il contratto di locazione.
Anche a loro, infatti, secondo la quota di comproprietà posseduta, spetta il reddito dell'affitto.
Ciao ciao.
2007-01-18 01:23:12
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answer #6
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answered by Anonymous
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