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2 risposte

Il diritto di prelazione per gli usi abitativi non è previsto in via generale in alcun testo di legge e quindi la clausola che lo esclude è del tutto inutile ma, come tale, innocua.
Il diritto di prelazione è previsto solo nel caso in cui si dia disdetta alla scadenza del primo quadriennio motivando la disdetta con l'esigenza di vendere l'appartamento libero (di fatto è un'eventualità estremamente rara)
Per gli usi diversi (negozi ed uffici) il diritto di prelazione è invece previsto dall'art. 38 L. 392/78 e non può essere escluso da una clausola contrattuale che è quindi nulla.

2006-10-25 00:11:38 · answer #1 · answered by domedeus2002 5 · 0 0

a me risulta il contrario se il padrone di casa deve vendere l'immobile l'inquilino e il primo a doverlo sapere se poi ques'ultimo rinuncia, allora può portare avanti la vendita con altri e anche chi eventualmente compra e obbligato a rispettare i termini del contratto di affitto e se non ha intenzione di rinnovartelo deve scriverlo comunque se vai in una sede della S.U.N.I.A. ti daranno molte informazioni in merito.

2006-10-25 06:41:19 · answer #2 · answered by djste60 3 · 0 1

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