facciamo un po' d'ordine: innanzitutto la normativa sul recesso non si applica. Il recesso si esercita solo per gli acquisti fuori dai locali commerciali e comunque sono esclusi gli immobili.
E' vero che il mediatore non può costringerti a vendere l'immobile ma può chiederti una penale cara e salata.
Per revocare il mandato di solito devi inviare con un tot di giorni di anticipo sulla scadenza (scritti sul contratto) una disdetta per raccomandata. Se nel frattempo il mediatore trova un acquirente che offre il prezzo da te richiesto, devi comunque pagargli la provvigione.
2006-10-04 00:01:21
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answer #1
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answered by domedeus2002 5
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dovresti leggere bene il contratto che hai firmato
se non prevede una data entro la quale l'agenzia deve trovarti un acquirente sicuramente puoi inviare una raccomandata con la quale gli revochi il mandato e se loro hanno sostenuto spese puoi pagare le spese sostenute sino a quel momento ma non la parcella per la vendita che in genere è molto salata
2006-10-05 08:57:46
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answer #2
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answered by Anonymous
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purtroppo non ci sono norme europee devi rispettare il contratto del mandato,che normalmente sono 3/6 mesi leggilo bene e disdicilo in tempo utile, nel frattempo non firmare altri contratti con altre agenzie altrimenti ti troveresti a pagare la percentule a tutte qante.il mio consiglio è il seguente, a mali estremi, estremi rimedi o come si sol dire occhio per occhi e dente per dente,vengo e mispiego.normalmente sul contratto si stabilisce anche il prezzo della casa, ora diciamo che la genzia riesca nei termini contrattuli a trovare il potenziale aquirente il cuale cliente sicuramente ti fara un offerta inferiore basti che tu non acetti dicendo che vuoi la cifra scritta nel contratto.vedrai che difficilmente troverai chi ti da la cifra da te richiesta,e cosi l'agenzia non riuscira mai a vendere la tua casa, se nel frattempo tu ai trovato l'aquirente ascadenza del contratto gliela vendi ok. ciao
2006-10-04 13:02:07
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answer #3
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answered by Anonymous
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HAI 10 GIORNI DI TEMPO PER DARE LA REVOCA DELL'INCARICO TRAMITE RACCOMANDATA A/R (con ricevuta di ritorno) - ti allego anche l'ind. web lega consumatori
Come si esercita il diritto di recesso:
se il consumatore vuole recedere dal contratto deve darne comunicazione - all'operatore commerciale indicato nella clausola contenente l'informativa sul diritto di ripensamento - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Va sottolineato che l'avviso di ricevimento non è l'unico mezzo per provare l'avvenuto esercizio del recesso. La volontà di recedere può anche essere comunicata mediante telegramma o fax o telex, purché entro i due giorni successivi sia confermata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La comunicazione del recesso va spedita dall'ufficio postale entro 10 giorni.
EFFETTI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Il rapporto contrattuale tra il consumatore e l'operatore commerciale è sciolto a seguito dell'esercizio del recesso con il ricevimento della comunicazione da parte dell'imprenditore. Il consumatore ha l'obbligo di restituire la merce entro 10 giorni dal suo ricevimento, mediante la riconsegna all'ufficio postale o allo spedizioniere, a sue spese (art.8 comma 2). Senza l'invio della raccomandata, la sola restituzione della merce, non produce scioglimento del rapporto contrattuale, salvo diverso accordo tra le parti, risultante preferibilmente per iscritto.
RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI
Gli operatori commerciali che inducono il consumatore mediante "artifici o raggiri quali la presentazione del modulo di contratto (specie nel caso di corsi di lingue per corrispondenza) come una intervista, oppure omettono di rilasciare copia del modulo sottoscritto possono incorrere nella responsabilità penale per il reato di truffa (art. 640 cp). Inoltre, l'art. 515 c.p. (frode in commercio) punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna al consumatore una cosa del tutto diversa da quella pattuita.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
La legge 24/11/1981 n.689 (art.11), prevede sanzioni amministrative se l'operatore commerciale: a) ha omesso di fornire l'informazione sul diritto di recesso o ha fornito un'informazione errata, incompleta o non conforme a quanto disposto dalle norme, b) ostacoli in qualsiasi modo l'esercizio del diritto di recesso; c) presenti all'incasso o allo sconto effetti cambiari prima del termine consentito per l'esercizio del recesso; d) ometta di rimborsare, anche parzialmente, al consumatore gli anticipi versati, oppure di restituirgli gli effetti cambiari. La sanzione amministrativa, che va da uno a dieci milioni di lire, e che può essere raddoppiata nel limite minimo e massimo nei casi più gravi o nell'ipotesi di recidiva, viene irrogata dall'Ufficio provinciale dell'industria commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) della Provincia,.in cui ha sede l'operatore commerciale, a seguito di una denuncia presentata dall'interessato o da una associazione di consumatori.
(Contributo di Martone Alessandro- Supervisione della Red. Blog Diritto&Rovescio)
se non ti è sufficiente guarda il dito della lega consumatori proprio sulla compravendita tramite agenzie immobiliari.
http://www.legaconsumatori.it/visart1.php?art=35&tema=7
2006-10-04 11:16:24
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answer #4
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answered by Anonymous
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credo proprio di si, ma per sicurezza prova a contattare un'associazione di consumatori.
2006-10-04 09:20:23
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answer #5
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answered by Ely 5
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Ciao. Io sono dalla Romania. Non lo so come funziona in Italia, pero qui e semplice.Una delega e una procura e un incarico revocabile.
Se non si tratta di una delega, nel senso di procura, allora sicuramente si tratta di un contratto, che e sottoposto alle regole dei contratti sinallagmatici, cioè si può chiedere la risoluzione, con un preavviso, che di solito deve essere stipulato nel contratto. Io non so se hai incaricato l' agenzia a vendere nel tuo nome, oppure fare solo il tramite.
Spero che ti ho aiutato.
Ciao , da qui, da Romania.
Avv. Costin Dragan
2006-10-04 08:57:37
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answer #6
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answered by costin romania 1
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se ti hanno dato un contratto guarda bene cosa c'è scritto e soprattutto contatta un legale può esserti utile in questo caso.....
2006-10-04 06:29:47
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answer #7
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answered by jollyroger 5
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i casi sono due:
- o hai deciso di non vendere l'appartamento
- o hai trovato privatamente un acquirente.
nel primo caso, hai sicuramente il diritto di revocare la delega all'agenzia.
nel secondo caso, devi controllare che durata ha la delega che hai firmato. Di solito, firmando, ti leghi all'agenzia per almeno un paio di mesi, dopodichè, se non sei soddisfatto degli acquirenti proposti da essa, hai il diritto di togliere la delega.
2006-10-04 05:32:15
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answer #8
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answered by enwethiel 4
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a quanto ne sò, mi sembra che non puoi revocare la domanda o se lo fai deve pagare una data somma. Questo per la tutela delle agenzie, perchè se non fosse così, tutti delegherebbero alle agenzie la vendita di un immobile e non appena si presenta un'occasione migliore revocano la domanda.
2006-10-04 05:31:49
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answer #9
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answered by 1234 2
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OLIMPIA sta dicendo il giusto, anche perché tu puoi decidere di non voler vendere più l' appartamento, nessuno ti può obbligare. Certo che se lo vuoi revocare perché hai trovato un compratore da solo, questo e' un problema. Leggi bene il contratto per sapere per quanto tempo lo hai fatto. Perché se lo vendi per tuo conto con il contratto vigente devi comunque pagare la commissione. Quindi chiarisci prima la situazione con la agenzia e solo dopo che hai le cose ben chiare, vendi l' appartamento
2006-10-04 05:28:34
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answer #10
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answered by ale 5
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