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Possiedo metà di una casa, l'altrà metà è della curia ma è disabitata da sempre più di 20 anni, oltretutto la mia metà e ristrutturata l'altra metà è fatiscente.
Posso esercitare il diritto di usocapione?

2006-08-17 22:50:45 · 10 risposte · inviata da super_io_78 2 in Affari e finanza Immobiliare

10 risposte

Innanzitutto si chiama USCAPIONE.

Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. É l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (articoli 1158).

É irrilevante agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.

È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non da inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.

Il possesso ad usucapionem deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva solo animo.
Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 richiama le norme sull’interruzione della prescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.

L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall’antico proprietario non sono opponibile all’usucapiente neppure se trascritti. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.

Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.
La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").

Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico: la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo.

Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.

Ne tuo caso devi farci capire se utilizzi la metà della casa di priprietà della curia, a me sembra di aver capito che questa è disabitata e inutilizzata da chicchessia, perciò credo che non tu non abbia alcun diritto.

2006-08-17 23:21:05 · answer #1 · answered by Ely 5 · 2 0

si - ma ti conviene andare dal NOTAIO esso ti farà fare la giusta strada Legale
-
Ciao -

2006-08-19 23:43:27 · answer #2 · answered by Fiore R 2 · 0 0

L'usucapione avviene quando qualcuno usa una proprietà altrui come se fosse propria, ed il proprietario effettivo non li esercita in nessun modo. Ora se tu stesso dici che l'altra metà è disabitata, non utilizzata, vuol dire che tu non l'hai utilizzata come se fosse tua, anche se la curia, l'altro proprietario, è stato inerte. Quindi non potrai dimostrare al giudice (l'usucapione avviene in seguito ad una sentenza del giudice) di aver utilizzato il bene altrui come se fosse tuo, ma solo che quel bene era abbandonato. ma se la curia ha pagato le tasse, ed ha fatto altri atti da proprietario, potrà dimostrare di non essere stato inerte, e quindi impedire l'usucapione, che comunque manca dell'altro requisito, quello dell'uso continuativo come proprietario che avresti dovuto fare tu.
Con gli elementi che dai tu sembra molto difficile che un giudice ti riconosca l'usucapione, non hai fatto atti da proprietario su quel bene, e difficilemte troverai testimoni che lo dicano. Ma se li trovi...

2006-08-18 10:30:36 · answer #3 · answered by casairta 4 · 0 0

Il termine giusto è usucapione.
Forse mi sbaglio, ma mi sembra di ricordare che il concetto fodamentale dell'usucapione, oltre alla durata dei 20 è anche il comportamento del "possessore". In pratica, se per 20 anni almeno il proprietario dell'immobile non ha esercitato alcun diritto di proprietà e nello stesso tempo un altro soggetto ha avuto il possesso dell'immobile (senza alcun contratto con il vero proprietario però, nenche a titolo gratuito come l'usufrutto) e senza interruzioni, esercitando esteriormente i diritti del proprietario, può chiedere al tribunale che venga riconosciuto, scaduti i 20 anni, l'acquisto a titolo originario dell'immobile.
Mi sembra però che dici di non aver mai utilizzato l'altra metà, che è fatiscente e disabitata. Io tenterei una manovra espansionistica, ritinteggiando le pareti magari e mettendoci qualche mobile di tua propietà, sperando che la curia non intenti una causa di reintegrazione nel possesso. A quel punto, passato un'altro pò di tempo, potresti rivolgerti al tribunale ed acchiapparti il malloppo. Inutile dire che sarebbe un gesto meraviglioso e di pubblica utilità!
In bocca al lupo, spero di non aver detto cretinate (avevo preso 21 all'esame di privato....).
Ciao!

2006-08-18 06:27:26 · answer #4 · answered by rita d 1 · 0 0

l'usucapione prevede l'uso continuato di una cosa altrui .
il fatto stesso che sia fatiscente è indice che neanche tu l'hai usata o te ne sia servito in questi anni.
se puoi dimostrare che l'hai utilizzato per vent'anni consecutivi anche solo come deposito allora hai qualche chance , altrimenti puoi chiedere che venga ripristinata in modo tale da non provocare danni alla tua parte o magari fare un'offerta per acquistarla a poco prezzo così com'è.

2006-08-18 06:08:27 · answer #5 · answered by Lella 3 · 0 0

Si scrive usucapione.
La prima cosa che mi viene in mente è: puoi dimostrare il possesso?
L'altra cosa è: attenzione la curia ha legali che potrebbero portarti via anche la tua parte di casa!

OCCHIO!!

2006-08-18 06:07:52 · answer #6 · answered by Ginger MILANO 3 · 0 0

No se non l'hai mai usata...

2006-08-18 06:06:56 · answer #7 · answered by P@ola 6 · 0 0

Secondo me no.

2006-08-18 06:04:38 · answer #8 · answered by Serastellare 4 · 0 0

usucapione

2006-08-18 05:58:14 · answer #9 · answered by spaziovuoto1 6 · 0 0

solo se puoi dimostrare di aver utilizzato quell'altra parte continuativamente per oltre venti anni. Occhio che quelli della curia hanno dei denti.............

2006-08-18 05:55:12 · answer #10 · answered by Anonymous · 0 0

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