Avevo letto, ma non ricordo dove che è stata intentata una causa alla Red Bull perchè sulla confezione venivano omesse alcune controindicazioni..Una di queste è che è sconsigliato in gravidanza, ai bambini e soprattutto... in combinazione con gli alcolici. Ti incollo però la sentenza del tribunale che ordina alla red bull di inserire tali voci nell'etichetta. Vorrei dire comunque che una bevanda con tali controindicazioni sarà difficilmente sana e poco dannosa...
"Red Bull"
Provvedimento AGCM del 04/12/2003
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 2003;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta pervenuta in data 30 giugno 2003, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dell’etichetta delle lattine della bevanda Red Bull.
In particolare, il segnalante lamenta l’omissione, sulla confezione in parola, delle avvertenze relative alle cautele nella somministrazione del prodotto per specifiche categorie di consumatori, quali bambini e gestanti, o in combinazione con altre bevande (alcolici), omissioni che, secondo lo stesso, sarebbero suscettibili di costituire una violazione del disposto dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
II. MESSAGGIO
Il messaggio è costituito dall’etichetta riportata sulle lattine della bevanda Red Bull. Tale etichetta riporta le seguenti diciture: Red Bull Energy Drink. Bere ghiacciata. Bevanda effervescente. Con taurina. Stimola spirito e corpo”. A caratteri più ridotti è riportato poi il testo che segue: “Red Bull energy drink Bevanda analcolica effervescente con taurina e caffeina. Red Bull energy drink concepito particolarmente per i momenti di maggior sforzo. Aumenta la resistenza agli sforzi fisici. Migliora le capacità di reazione e di concentrazione. Migliora la soglia di attenzione. Aumenta la sensazione di benessere. Stimola il metabolismo”. In neretto è riportata l’avvertenza per cui: “Una lattina contiene all’incirca la caffeina di una tazzina di caffè: non consigliata per bambini e persone sensibili alla caffeina. Consumare moderatamente. Pastorizzata”. Seguono poi le indicazioni degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali del prodotto, nonché della società produttrice e la data entro cui preferibilmente consumare il prodotto.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 31 luglio 2003 è stato comunicato al segnalante ed alla società Red Bull S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche del prodotto, nonché all’idoneità del messaggio stesso, in ragione della presenza di eventuali omissioni informative, a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, corredate dalla relativa documentazione, in merito alla composizione del prodotto, fornendo indicazione di eventuale letteratura scientifica sulle caratteristiche e proprietà degli ingredienti del prodotto, nonché copia di eventuali test e studi effettuati sul prodotto, specificando l’identità e la qualifica dell’autore, le modalità e le condizioni di effettuazione degli stessi e i risultati conseguiti.
Si fa in questa sede presente come il richiedente abbia addotto, a supporto della richiesta di intervento inviata, la contrarietà del messaggio in questione con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5/1998.
Tale Circolare ministeriale, relativa alle bevande caratterizzate da elevati tenori di caffeina e taurina quali Red Bull, prevede che, tra le avvertenze da apporre sull’etichetta della confezione, sia inserito il consiglio di evitare la simultanea esposizione ad alcool e tabacco.
La società Red Bull S.r.l., nelle memorie pervenute in data 9 settembre e 17 novembre 2003, ha affermato preliminarmente come la bevanda in questione, che si caratterizza per essere una bevanda energetica con elevato tenore di caffeina, particolarmente indicata per i periodi di maggior impegno fisico e mentale, è commercializzata dal 1987 in oltre 90 Paesi in ambito internazionale. I claim presenti sulla confezione di Red Bull sono stati approvati dal Ministero della Sanità austriaco, in quanto il prodotto originariamente è stato commercializzato per la prima volta in tale Stato.
Con riferimento alla presenza o meno di determinate diciture sulla confezione del prodotto, l’operatore pubblicitario ha fatto presente come, a far data dal 1° luglio 2003, la materia sia disciplinata dalla direttiva 2002/67/CE, relativa a “l’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina” che prevede all’articolo 2, per le bevande con un tenore di caffeina superiore ai 150 mg/l., l’apposizione sulla confezione del prodotto della dicitura “elevato tenore di caffeina”. Da ciò conseguirebbe che non sia lasciato alla discrezionalità degli Stati membri richiedere altre più limitative avvertenze rispetto a quella richiesta dal predetto articolo 2.
Sulla base di tale normativa è stata già introdotta sul mercato austriaco, belga e tedesco la nuova etichetta che riporta unicamente la dicitura “elevato tenore di caffeina”. Una pronuncia di ingannevolezza dell’Autorità nei confronti di tale etichetta comporterebbe la necessità di avere un’etichetta difforme nei singoli Stati membri, venendo a costituire un fattore di ingiustificata discriminazione.
Inoltre, in data 19 giugno 2003, è stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia nel caso C-420/01 Commissione c. Italia, in cui, con riferimento alle bevande energetiche con un elevato contenuto di caffeina, si afferma: “il semplice obbligo per il produttore di bevande in questione di fornire al consumatore un’accurata informazione circa il loro contenuto di caffeina è un mezzo per proteggere le persone da ogni rischio”.
Conseguentemente, secondo la parte, dovrebbe ritenersi non più in vigore quanto precedentemente stabilito dalla Circolare n. 5/1998 del Ministero della Sanità che, pur riconoscendo come, allo stato attuale delle conoscenze, bevande con un contenuto di caffeina fino a 320 mg/l. e di taurina fino a 4 g/l.1 non offrano motivi fondati di preoccupazione per la salute pubblica, riteneva opportuno inserire, tra le avvertenze da apporre sull’etichetta della confezione, il consiglio di evitare la simultanea esposizione ad alcool e tabacco.
Peraltro anche durante il periodo di vigenza di detta Circolare non è stata riscontrata alcuna irregolarità nella commercializzazione di Red Bull. Al riguardo la Parte ha prodotto documentazione relativa a due procedimenti promossi dai NAS, chiusisi con archiviazione, da cui emerge la conformità della commercializzazione di Red Bull con quanto richiesto dalle procedure amministrative relative alla collocazione del prodotto sul mercato italiano.
Relativamente alle caratteristiche del prodotto, la parte ha depositato in atti letteratura scientifica concernente i singoli componenti della bevanda (taurina, glucuronolattone, caffeina, saccarosio, glucosio, niacina, vitamina B6, vitamina B12), da cui risultano le proprietà della stessa in termini di stimolo della reattività, miglioramento dell’umore e del rendimento in genere.
Inoltre, sono stati prodotti agli atti studi effettuati sul prodotto da cui non emergerebbe una pericolosità per la salute umana e, in ogni caso, la corrispondenza con quanto affermato nei messaggi pubblicitari volti a promuovere il consumo del prodotto, con particolare riferimento ai claim “aumenta la resistenza fisica”, “migliora la capacità di reagire e di concentrarsi”, “migliora il senso di benessere”, “stimola il metabolismo”.
In particolare, alcuni di detti studi, realizzati da alcune facoltà universitarie di Regno Unito e Germania, hanno verificato gli effetti dell’assunzione di bevande energetiche a base di taurina e caffeina, quali Red Bull, sul sistema cardiaco, dimostrando una maggior resistenza agli sforzi fisici, nonché sulla concentrazione alla guida, dimostrando di incrementare la capacità di contrastare fenomeni di sonnolenza e disattenzione. In generale risulta un aumento della capacità di concentrazione e di miglioramento complessivo dell’umore e della sensazione di benessere.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame, consistente nell’etichetta stampata sulla confezione della bevanda Red Bull, per le espressioni utilizzate, lascia intendere che Red Bull è una bevanda analcolica energetica contenente taurina e caffeina. Il messaggio, sebbene specifichi che tale bevanda non è consigliata per bambini e persone sensibili alla caffeina suggerendo, in via generale, un consumo moderato, non contiene alcuna indicazione circa le controindicazioni derivanti dal consumo di Red Bull in associazione ad alcool o tabacco.
Per quanto concerne tale profilo, relativo alle avvertenze circa le cautele nella somministrazione della bevanda unitamente ad alcool o tabacco, dalle risultanze istruttorie è emerso che, per tale tipo di bevande, il consumatore debba essere avvertito che la bevanda assunta in associazione a alcool o tabacco può essere pericolosa. In particolare, nella circolare 3 aprile 1998 n. 5 del Ministero della Sanità, concernente la commercializzazione in Italia di bevande di provenienza comunitaria che contengono elevati tenori di caffeina (individuati in 320 mg/l.) e di taurina (4 g/l.), si afferma che nelle etichette di tale tipo di bevande debbano essere riportate avvertenze che indichino, tra l’altro, di evitare la simultanea esposizione ad alcool e tabacco. La circolare ministeriale menzionata evidenzia, quindi, che il consumo di una bevanda con le caratteristiche sopra citate, qual è Red Bull, in associazione a prodotti alcolici o all’assunzione di tabacco risulta pericoloso per salute dei consumatori. Poiché, a fronte delle sopra-riportate risultanze istruttorie, il messaggio in esame risulta omissivo con riferimento alla precauzione di non consumare la bevanda simultaneamente all’esposizione ad alcool e tabacco, si ritiene che esso violi il disposto di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto può indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza nell’assunzione della bevanda pubblicizzata con conseguente pericolo per la salute dei medesimi. Tale omissione risulta rilevante in quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto, non informando in merito alla necessità di non consumare lo stesso in combinazione con altri prodotti.
Per tali ragioni, non può essere ritenuto sufficiente che il messaggio contenga indicazioni circa la cautela nell’assunzione della bevanda Red Bull, laddove ne consiglia un uso moderato in generale ed in particolare a bambini e persone sensibili alla caffeina.
Infine, risulta privo di fondamento quanto affermato dall’operatore pubblicitario secondo cui la circolare menzionata del Ministero della Sanità dovrebbe ritenersi non applicabile in virtù della sentenza della Corte di Giustizia nel caso C-420/01 Commissione c. Italia, poiché tale sentenza non ha messo in discussione l’applicabilità della circolare né quest’ultima è stata annullata o revocata dall’amministrazione che la ha emanata, la quale non risulta avere compiuto nuovi accertamenti che superano le affermazioni contenute nella circolare in questione. Pertanto, si deve ritenere, allo stato, valido quanto accertato in tale circolare circa la necessità di sconsigliare il consumo della bevanda in questione in associazione con alcool o tabacco.
Parimenti, privo di rilevanza, al fine dell’accertamento dell’ingannevolezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, è il rilievo dell’operatore pubblicitario secondo il quale la valutazione sull’ingannevolezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 sarebbe preclusa, nel caso in esame, dal fatto che l’etichetta in esame è conforme alla normativa comunitaria in materia di “etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina”. Al riguardo deve rilevarsi come la vantata conformità dell’etichettatura di Red Bull alla normativa in questione non incide sul carattere ingannevole del messaggio ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, essendo differenti i parametri di valutazione e le finalità delle due discipline in questione ed esulando dalle competenze dell’Autorità ogni valutazione circa la conformità in questione.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che il messaggio in esame, in virtù dell’omissione circa l’avvertenza di non consumare il prodotto in associazione a alcool o tabacco, possa indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con pericolo per la loro salute.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame, omettendo di informare della pericolosità dello stesso in associazione con altre sostanze quali alcool e tabacco, può indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con conseguente pericolo per la loro salute;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Red Bull S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
ASSEGNA
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 74/92, un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento per il necessario adeguamento del messaggio riportato sull’etichetta del prodotto di cui trattasi, con particolare riferimento all’assenza di avvertenze in merito all’opportunità di evitare il consumo del prodotto in simultanea assunzione con alcool e tabacco.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
1 Si fa presente come tali dati corrispondano ai quantitativi di caffeina e taurina contenuti da Red Bull.
2006-07-31 05:15:31
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answer #1
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answered by ebby 2
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