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http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsid=74331
Leggendo questa notizia mi è venuto spontaneo chiedermi: quali sono le condizioni per cui un giudice si prende la responsabilità di concedere la semilibertà ad un condannato per sei omocidi, su quali basi vengono prese queste decisioni?
Grazie.

2007-10-02 21:24:33 · 16 risposte · inviata da BuBuSettete 5 in Politica e governo Legge ed etica

Correggo: per 6 omicidi.

2007-10-02 21:27:34 · update #1

Laura f: allora di fronte ad un caso in esame non esiste collaborazione fra CC e magistrati? Questi ultimi agiscono in modo del tutto autonomo e trattano il caso a propria discrezione?
Non ho parole.

2007-10-02 22:24:32 · update #2

Sono d'accordo con chi sottolinea che il recupero e il reiserimento di un detenuto nella società sia previsto dalla legge ed eticamente accettabile. Ma qui non parliamo di una persona che ha commesso un errore (potrebbe capitare a ciascuno di noi), parliamo di un detenuto che ha fatto parte di un'associazione criminale, che ha aderito al disegno delle br consapevole delle proprie azioni. Ha ucciso 6 persone e tentato di ucciderne altre 2. Come si fa a stabilire che può essere reinserito nella società senza che abbia scontato la sua pena? A mio avviso, paghi i tuoi errori e saldi il tuo debito nei confronti della giustizia e della comunità. Non esistono sconti.

2007-10-03 01:50:23 · update #3

Ulissesaggio e Simonetta: è quello che mi chiedo anche io, quando parlo di "criterio" mi riferisco proprio a questo, se è vero che la legge prevede forme alternative di detenzione per chi ha scontato parte della pena, è anche vero che bisognrebbe valutare caso per caso.
Questa persona, oltre ad aver commesso una rapina, ha tentato di uccidere un vigilante e non c'è riuscito solo perchè l'arma si è inceppata. In caso contrario, chi avrebbe spiegato ai parenti che il poveretto era stato ucciso da un ex br in semilibertà?

2007-10-03 03:03:14 · update #4

16 risposte

Altri prima di me ti hanno risposto ricordando che la concessione della semilibertà, degli arresti domiciliari, della riduzione della pena sono interventi previsti dalle leggi.
Io - ed è una mia riflessione - ci aggiungo che le nostre leggi sono molto ma molto spesso infarcite da tanti bizantinismi (in senso più deteriore) da consentire più interpretazioni.
Sarebbe invece opportuno un controllo OGGETTIVO per valutare la vera qualità del ravvedimento del condannato in modo da non consentire effetti disastrosi come quello cui tu fai cenno.
E in questo caso il problema è stato risolto perchè il "pluromicida" (e anche ex terrorista se parliamo della stessa persona) è stato catturato e riportato in prigione.
Ma pensa a quei padri criminali che infieriscono con violenze di ogni tipo sui propri figli che vengono rimessi in libertà dopo pochi mesi di detenzione e che RIENTRANO nelle famiglie dove hanno già causato danni irreparabili .... con la certezza che continueranno a farlo!!!!

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2007-10-03 02:26:02 · answer #1 · answered by ulissesaggio 5 · 3 0

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale e può essere concesso, previa valutazione della sua personalità, dopo l’espiazione di una parte consistente della pena inflitta. Anche il condannato all’ergastolo, secondo la legge penitenziaria, può essere ammesso a tale beneficio quando ha espiato almeno venti anni di pena. Piancone, ergastolano, se aveva scontato venti anni di pena, e sembra che li avesse scontati essendo stato arrestato nel 1978 e sottoposto al regime di semilibertà nel 2004, aveva pertanto, teoricamente, titolo ad ottenere il provvedimento di favore. Il problema è valutare se erano, per altro verso, presenti i requisiti sostanziali che rendevano legittimo il provvedimento. La semilibertà, come le altre misure alternative alla detenzione, risponde alla funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 comma 3 della Costituzione. Si tratta di un principio irrinunciabile di civiltà giuridica. La pena deve essere seria e proporzionata alla gravità del reato, deve essere certa ed applicata inflessibilmente in tempi sufficientemente rapidi. Quando è possibile, cioè quando si intravedono possibilità di rieducazione del condannato e costui non appare socialmente pericoloso, occorre tuttavia scommettere sulla possibilità di rieducarlo e di reinserirlo emendato nella società.

2007-10-03 04:38:28 · answer #2 · answered by Brambomix 3 · 4 0

io ho lavorato per un tempo determinato al Tribunale dei Minorenni e ti dirò che quel mondo è una mondo tutto a sè.

Quando polizia o CC venivano a fare la convalida di arresto , mi ha colpito un caso, arresto per droga, la pratica passa in mano al Magistrato che notifica la scarcerazione.

Dimmi tu se il lavoro dei CC o polizia serve a qualcosa.

Boh!

2007-10-03 05:10:49 · answer #3 · answered by laura f 4 · 4 1

Non sono una giurista né un'esperta e ringrazio tutti per le risposte illuminanti che vedo sopra. oltre naturalmente a ciliegina per la domanda.
Secondo me la "pericolosità sociale" dei detenuti viene troppo spesso trascurata, nel caso eclatante dei pluriomicidi ma anche in quello, molto meno visibile, delle violenze in famiglia citato da Ulissesaggio. Insomma, ci sono casi in cui i diritti dell'individuo condannato devono essere almeno in parte compressi per il bene della società e occorre maggiore severità non per infierire sul colpevole ma per tutelare gli innocenti..

2007-10-03 09:47:11 · answer #4 · answered by simonetta 5 · 2 0

Cara ciliegina, i nostri giudici sono molto influenzati dalla mentalità garantista a sua volta ispirata alla lontana da idee socialisteggianti per le quali solo la cattiva organizzazione sociale del capitalismo ha la colpa di tutti i misfatti. Anche la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 comma 3 della Costituzione del qual apoditticamente si dichiara <> è in senso lato un portato del pensiero progressista, nella misura in cui soppianta e/o cancella la funzione deterrente e quella securitaria della pena.
Intendiamoci, io non penso che tutti quanti sian irrecuperabili, ma quando uno ha commessi non dico sei ma anche solo cinque omicidii, il bel principio andrebbe messo da parte di fronte al ben più serio 'principio di realtà' e del non meno nobile (oggi anche di moda) 'principio di precauzione'.
Incidentalmente se si fosse applicata la pena di morte queste nuove vittime sarebbero state evitate. Non mi si parli d'errore giudiziario possibile: una persona può per errore venire ritenuta colpevole d'un omicidio non commesso (oggi con i mezzi scientifici è meno probabile che anni or sono) ma indipendentemente (questo è importante) ritenuta colpevole a torto d'un secondo omicidio, ed indipendentemente d'un terzo e sempre indipendentemente d'un quarto e d'un quinto ma via chi crede che questo sia verosimile? Bisogna esser in malafede!
Mi rivolta che a fare le spese di decisioni prese ideologicamente sulla base d'astratti principii siano dei poveri sventurati che non c'entrano nulla. Mi ripugna che le nostre tasse paghino per delle forze dell'ordine il cui lavoro viene vanificato. Mi urta che i nostri magistrati siano tanto ben pagati per tali miseri risultati. Non nego che il mestiere di giudice sia serissimo e meritevole di lauta paga e se i risultati venissero, se noi fossimo il Paese Campione del Mondo di Sicurezza e Vita Serena meriterebbero una paga da calciatori di serie A. Per contro le cose vanno male, e peggio ancora, oltre agli omicidii quante altre violenze ignobili si possono perpetrare quasi impunemente in Italia ?

2007-10-03 08:38:44 · answer #5 · answered by raganelvannutel 7 · 3 1

per la logica della mazzetta!!!!

zio

2007-10-03 04:59:32 · answer #6 · answered by Anonymous · 4 2

una distorsione grave del nostro CP

2007-10-03 04:27:58 · answer #7 · answered by stregone p 2 · 2 0

e tre ergastoli da scontare!!!!!!!!!

2007-10-03 10:35:53 · answer #8 · answered by Anonymous · 1 0

Ciliegina ,la semilibertà può essere concessa anche per le pene detentive di lunga durata.
é l art 50 al secondo comma ordinam.penitenziario che stabilisce che il condannato può essere ammesso al regime di semiblibertà qualora abbia scontato almeno metà della pena.Il criterio che deve guidare il giudice nel concedere questo tipo di misura è ravvisato nell osservazione dei progressi compiuti nel corso del trattamento,quando vi sono cmq le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

2007-10-03 09:00:23 · answer #9 · answered by ╰☆╮*.:。* LuЙa ★*:。*╰☆ 6 · 1 0

un bravo ragazzo, no?
Italia politica: fai ridere!

2007-10-03 06:48:13 · answer #10 · answered by necrospasmo 4 · 1 0

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