Le Convenzioni di Ginevra consistono in una serie di trattati sottoscritti per la maggior parte a Ginevra, in Svizzera; esse costituiscono, nel loro complesso, un corpo giuridico di diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di Diritto di Ginevra, Diritto delle Vittime di Guerra e Diritto Internazionale Umanitario.Le convenzioni ebbero inizio dallo sforzo di Henri Dunant, motivato dagli orrori di guerra da lui osservati durante la Battaglia di Solferino e descritte nell'opera Souvenir de Solferino destinata ai sovrani di tutta Europa. Fra il 1864 ed oggi furono sottoscritte numerose Convenzioni di Diritto Internazionale Umanitario: ognuna delle successive prevedeva l'ampliamento ed il completamento delle precedenti ovvero la loro sostituzione.La prima Convenzione fu adottata il 22 agosto 1864 a Ginevra, in Svizzera, dai rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti d'America, unica Potenza non europea rappresentata.Le Convenzioni antecedenti la II Guerra mondiale sono tutte state sostituite dalle quattro approvate nel 1949:
-)Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti nelle armate sul campo di battaglia, Ginevra, 22 agosto 1864 (abrogata dalla Convenzione del 1906)
-)Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, Ginevra, 6 luglio 1906 (abrogata dalla Convenzione del 1929)
-)X Convenzione per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, L'Aja, 18 ottobre 1907 (abrogata dalla II Convenzione del 1949)
-)Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, Ginevra, 27 luglio 1929 (abrogata dalla I Convenzione del 1949)
-)Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 27 luglio 1929 (abrogata dalla III Convenzione del 1949).
Il 12 agosto 1949 furono adottate quattro Convenzioni, destinate a sostituire tutto il corpo giuridico preesistente in materia:
-)I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, Ginevra, 12 agosto 1949
-)II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare, Ginevra, 12 agosto 1949
-)III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949
-)IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949.
Sessantuno Stati ratificarono le quattro Convenzioni favorendo la successiva ratifica da parte di altri Stati. Il processo di decolonizzazione e l'estendersi dei conflitti non simmetrici condusse all'integrazione delle Quattro Convenzioni di Ginevra mediante due Protocolli Aggiuntivi, adottati sempre a Ginevra l'8 giugno 1977:
-)I Protocollo Aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977
-)II Protocollo Aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977
Poiché la sottoscrizione e la ratifica di questi due Protocolli ha incontrato forti opposizioni, specie fra le Grandi Potenze e le Potenze regionali europee, le norme ivi contenute non hanno per il momento assunto valenza di Diritto Internazionale consuetudinario.Infine, a causa di recenti avvenimenti che, in alcuni paesi, hanno coinvolto in atti di violenza le strutture della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stato ultimamente adottato un terzo Protocollo Aggiuntivo, che prevede l'uso, da parte delle Organizzazioni internazionali umanitarie, di un simbolo non collegato né confondibile con una qualsiasi confessione religiosa:
-)III Protocollo Aggiuntivo relativo all'adozione di un emblema distintivo aggiuntivo, Ginevra, 8 dicembre 2005.
Clara Barton fu fondamentale con la sua campagna per la ratifica della Prima Convenzione di Ginevra da parte degli Stati Uniti: essi firmarono nel 1882. Al momento della Quarta Convenzione, le nazioni che le avevano ratificate erano 47. spero che sia esaustiva! baci!
2007-03-25 12:41:21
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answer #1
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answered by Anonymous
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Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che governano le situazioni di conflitto armato, sia di carattere nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto umanitario:
Quei diritti umani che sono comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni più estreme: ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di pensiero e di religione, il principio di non discriminazione. Il diritto alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile, ad esempio attraverso il divieto di esecuzioni arbitrarie; mentre sono riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune deroghe ai diritti civili e politici (specificamente indicate dall’art.4 dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza che minacciano la vita della nazione.
I diritti e doveri specificamente legati alla situazione che si crea in caso di conflitti armati, relativi a questioni come il trattamento dei feriti e dei prigionieri, i diritti delle popolazioni civili ecc.
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai due protocolli.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell’aereonautica e della Marina. La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Le donne rientrano nei termini di queste tre convenzioni in quanto membri delle forze armate, per quei paesi dove il servizio militare è consentito alla popolazione femminile (quindi anche l’Italia, dall’anno 2000).
La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.
Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso vieta:
la violenza contro la vita e le persone;
la cattura di ostaggi;
l’oltraggio alla dignità personale, e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.
Le gravi violazioni ("grave breaches") delle convenzioni di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra. L’esigenza di un punto di vista di genere su tutti questi temi è stata più volte sottolineata all’interno della comunità internazionale, sia dai movimenti delle donne cha da altri soggetti, sia non governativi che istituzionali, ed ha trovato risposta sia nello Statuto della Corte penale internazionale che in molte delle più recenti interpretazioni del diritto umanitario.
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra
Articoli della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra e dei relativi protocolli rilevanti per le donne
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in situazioni di emergenza e di conflitto armato
Convenzione sullo status dei rifugiati
"Donne, pace e sicurezza", Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
Piattaforma di Pechino — Area critica: "Donne e conflittti armati"
Conclusioni concordate Commissione donne dell’ONU: "Donne e conflittti armati"
"Pechino +5", paragrafi....
La violenza contro le donne nei conflitti armati: Rapporto 2001 della Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne
2007-03-26 05:35:39
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answer #2
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answered by marius438 5
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Alla dettagliata risposta di cui sopra (relativa alle convenzioni di Ginevra che fondano il Diritto Internazionale Umanitario) aggiungerei anche la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 (ed il protocollo aggiuntivo del 1967) che fonda il Diritto dei Rifugiati ed è estremamente rilevante anche per il nostro paese, definendo gli obblighi di uno stato in materia di diritto di asilo, obblighi che spesso l'Italia ha disatteso (siamo l'unico paese in Europa che non ha una legge organica in materia). Da notare che mentre il corpus delle convenzioni di cui alla risposta precedente fa riferimento prevalentemente a situazioni di conflitto, Ginevra 51 si applica anche in periodi di pace.
2007-03-26 04:18:45
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answer #3
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answered by gio66_it 4
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