almeno 2 condomini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi possono chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea su un preciso ordine del giorno. Se l'amministratore non lo fa entro 10 giorni, lo possono fare i condomini stessi.
In nessun caso puoi sospendere il pagamento delle rate (se lo fai ti becchi un decreto ingiuntivo...)
2007-03-24 23:22:20
·
answer #1
·
answered by domedeus2002 5
·
0⤊
0⤋
io credo che si possa revocare il suo incarico, così potete prendervene un'altro più serio.
""" La revoca dell’Amministratore condominiale
Premessi quali siano i criteri codicistici del nostro ordinamento in materia, vediamo come e per quale motivo è possibile richiedere ed ottenere la revoca dell’Amministratore. Ricordo che la durata dell’incarico – mandato dell’Amministratore è di 365 giorni nel corso dei quali, sempre, in qualsiasi momento, l’assemblea, anche senza giusto motivo, può revocare il mandato conferito. Allo scadere del mandato l’Amministratore decade automaticamente senza necessità di ulteriori formalità ma, per il principio consolidato dell’istituto della “prorogatio imperii” resta in carico fino a quando l’assemblea non avrà provveduto alla nomina di un nuovo Amministratore.
Durante il mandato, come precisato, l’assemblea può, con le maggioranze necessarie, revocare l’incarico affidato all’Amministratore, anche in assenza di una giusta causa. Il Tribunale di Catania con la sentenza 21/07/1999 n° 2611 ha correttamente stabilito che l’Amministratore nei limiti delle attribuzioni demandategli per legge o dal regolamento, ovvero dei poteri efficacemente conferitigli dall'assemblea, spende implicitamente il nome di tutti i partecipi, tutti impegnandoli nei confronti dei terzi; egli ha il potere di agire in giudizio e contro i terzi e contro i condomini ed ha, senza limiti, la rappresentanza processuale passiva dei condomini “per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio" Art. 1131 C.C.
Proprio in forza di questi poteri si giustifica l'assimilazione, oramai riconosciuta unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tra la figura dell’Amministratore del condominio e il mandatario, inquadrando in particolare la fattispecie come mandato ad amministrare i beni immobili di proprietà comune dei condomini, contratto, questo, del quale sussistono tutti gli elementi tipici: il consenso delle parti (volontà dei condomini estrinsecatasi nella nomina e l'accettazione dell’Amministratore), l'oggetto (attribuzione di un'attività che l’Amministratore deve compiere nell'interesse del mandanti-condomini, sostituendosi in quel campo all'attività personale di questi ultimi) e la causa (causa del mandato in genere: cooperazione e sostituzione del mandatario nell'amministrazione dei beni del mandante).
Questo mandato è certo un contratto sinallagmatico, a prestazioni corrispettive. da cui derivano diritti ed obblighi reciproci a carico di ciascuna parte. La natura fiduciaria del rapporto fra Amministratore e condominio fa sì, però, che la revoca possa avvenire in qualsiasi tempo e non richiede la sussistenza di una giusta causa; la revoca è cioè possibile senza necessità di far constatare la serietà dei motivi della deliberazione assembleare e, di conseguenza, l’Amministratore non può dolersi di un tale atto. Tuttavia, la sussistenza di una giusta causa appare rilevante ai fini della successiva regolamentazione dei rapporti tra le parti, e all'uopo soccorrono le norme dettate per la figura generale del mandato, applicabile nella specie in forza appunto di quell'inquadramento della figura dell’Amministratore in quella del mandatario: l'Art. 1725 C.C. regola l'ipotesi della revoca del mandato oneroso disponendo che "la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa".
Alla stregua del principio sopra esposto, quindi, in caso di revoca dell’Amministratore di condominio senza giusta causa, comunque all'amministrazione è dovuto il risarcimento dei danni ai sensi dell'Art. 1725 C.C., cioè il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione contrattuale; alla liquidazione dei detti danni deve procedersi secondo i criteri generali fissati dagli Artt. 1223 e 2697 C.C.
E’ indubbiamente una importate e corretta decisione che va a colmare e regolamentare un vuoto lasciato dal legislatore in materia di tutela dei diritti dell’Amministratore condominiale ed immobiliare. Sui motivi poi per i quali è definito corretto il ricorso alla Magistratura per la richiesta di revoca giudiziaria la Corte di Appello di Salerno sez.I del 18/06/2003 n° 545 precisa che i predetti motivi sono quelli previsti dall'art. 1130 c.c. """
ti allego il link del sito dell'unione consulenti
ciao, illa
2007-03-24 12:35:02
·
answer #3
·
answered by ♪ ♫ lyra ♫ ♪ 7
·
0⤊
0⤋
puo' essere convocata da un numero di condomini che rappresenta almeno il 50% dei millesimi di proprietà, in tale assemblea potete tranquillamente nominare un nuovo amministratore. In ogni caso, previo preavviso potrete andare dall'attuale amministratore a controllare i vs conti condominiali e rendervi conto di eventuali ammanchi. nel caso in cui lui si rifiuti potrete iniziare un'azione legale
2007-03-24 12:50:02
·
answer #4
·
answered by Anonymous
·
0⤊
1⤋