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2 risposte

Il fisco si è accorto da tempo che, in alcuni casi, venivano costituite appositamente delle società per consentire di ottenere benefici di natura fiscale nell'acquisto e nella gestione di certi beni: immobili, imbarcazioni, aeromobili, partecipazioni in altre società etc.. I benefici poteveno essere legati alla deduzione di costi, alla detrazione dell'IVA sull'acquisto ed alla intestazione di beni alla società invece che a persone fisiche.
Nel 1994 hanno introdotto una apposita disciplina che per legge qualificava "non operative" o, con un'espressione giornalistica, "di comodo", quelle società che, pur risultando intestatarie di beni, di fatto non realizzavano ricavi o comunque non in misura sufficiente per il fisco. In questo caso le società vengono obbligate in ogni caso a pagare delle imposte sui redditi commisurate al valore dei beni posseduti, anche se il loro bilancio fosse terminato in perdita.
Per quanto riguarda la seconda domanda, non può esistere alcuna società commerciale prevista dal codice civile qualificabile come "occasionale".
Infatti per costituire una società commerciale è necessario predisporre uno statuto sociale che deve necessariamente indicare la durata della società. Tenuto conto che la costituzione della società necessita di un atto notarile e di successivi adempimenti civili e fiscali complessivamente abbastanza onerosi, è improbabile che venga costituita una società di breve durata.
Possono invece essere realizzati degli accordi (contratti) tra più persone, di natura non societaria, per la gestione di singole operazioni o di singoli affari, la cui gestione dal punto di vista fiscale deve essere valutata caso per caso.

2007-03-18 06:35:09 · answer #1 · answered by stargate 3 · 0 1

Le società di comodo sono dette società non operative. Esse sono sottoposte a una disciplina particolare poichè non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia (legge 724/94). Possono essere qualificate società di comodo, non solo le società di capitali, ma anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice e le società equiparate ad esse ai sensi dell'art. 5 del TUIR (società di armamento e società di fatto), nonché le società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano.

2007-03-17 01:02:46 · answer #2 · answered by Manuxxx 3 · 0 0

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