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ciao a tutti, ho acquistato un auto il giono seguente cui il venditore ha ricevuto un avviso di 20 giorni di pagamento dopodiche scatterebbe il fermo amministrativo,cosa succede al veicolo ora intestato a me se il vecchio proprietario non paga la cartella? il fermo si ripercuote sul nuovo propietario? posso fare ricorso visto che quando ho acquistato il fermo non era ancora esecutivo ma mancavano 20 giorni? grazie

2007-03-06 05:47:52 · 2 risposte · inviata da Anonymous in Affari e finanza Affari e finanza - Altro

2 risposte

Effetti del fermo

Il mancato pagamento di quanto dovuto e riportato nel preavviso di Fermo Amministrativo produce, per legge,
l’iscrizione del Fermo nei Pubblici Registri con i seguenti effetti:

1
il veicolo sottoposto a fermo non può circolare.

2
Chiunque circola con veicoli sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale articolo prevede
* una sanzione amministrativa il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 euro
* sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia

3
il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò
significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a
pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo
a seguito di vendita. (IL TUO CASO)

4
le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma
delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

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Rispondendo alle tue domande

* succede al veicolo ora intestato a me se il vecchio proprietario non paga la cartella? Vedi i 4 punti esposti sopra

* il fermo si ripercuote sul nuovo propietario? Si in quanto il Concessionario può sottoporre a
pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se ha cambiato proprietario.
Se succede tu puoi chiedere i danni al precedente proprietario dal quale hai acquistato l'auto in quanto si applica le regole delle compravendita e il venditore deve garantire l'acquirente dall'evizione (*)

* posso fare ricorso visto che quando ho acquistato il fermo non era ancora esecutivo ma mancavano 20 giorni?
A mio avviso no.... in quanto è prassi che il Concessionario invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del Fermo Amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l’avvertenza che, se non si procede al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni da tale comunicazione, si provvederà all’iscrizione del fermo del veicolo nei Pubblici Registri.
Puoi sicuramente invitare il precedente proprietario dell'auto a sanare/pagare la sua posizione debitoria in modo da evitare l'iscrizione del fermo del veicolo presso il P.R.A.

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Spero di averti chiarito un po' le idee...
Bye

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(*) Garanzia del venditore per evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l'evizione.
Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dell'azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.
[Nel tuo caso con il fermo amministrativo l'auto non può circolare e rischi che venga venduta dalla Concessionaria.]
Se l'evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa (art. 1483 Codice Civile). Sarà inoltre tenuto al risarcimento integrale del danno (compreso il lucro cessante) se il fatto che ha prodotto l'evizione è imputabile ad un suo comportamento doloso o colposo.
[Nel tuo caso è ravvisabile a mio avviso un comportamento colposo del precedente proprietario in quanto sapeva di non aver pagato ma ha venduto lo stesso l'auto]
Bye

2007-03-08 23:51:26 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

da quello che so io visto che il fermo non era esecutivo all'atto dell'acquisto tu puoi fare ricorso, il problema è che probabilmente ti servirà un legale che ti costerrà parecchio.

2007-03-06 14:41:35 · answer #2 · answered by zuohome 5 · 0 0

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