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Mi spiego meglio: residenza in Italia fino meta' marzo, poi svizzera fino a meta' maggio e poi spagna fino a fine anno. Assunzione e azienda spagnola da inizio anno.

2007-03-05 10:18:01 · 1 risposte · inviata da amministratoredelegato 2 in Affari e finanza Affari e finanza - Altro

ok. ipotesi: famiglia in Italia.... come ci si deve regolare con l'art. 15 della convenzione italia-spagna? tra l'altro... si può far valere il periodo in Svizzera?

2007-03-08 06:05:25 · update #1

1 risposte

Il modello di convenzione internazionale OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, all'art. Art. 4 definisce il criterio per determinare il domicilio fiscale di una persona.
Si deve tenere presente che le persone, in virtù della legislazione di un certo Stato, possono essere assoggettate ad imposta in tale Stato a motivo del loro domicilio, della loro residenza, della sede della loro direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Inoltre, le persone potrebbero essere tassate in un certo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
Detto ciò, per esempio, la convenzione con la Spagna prevede che, se le disposizioni vigenti prevedono che una persona fisica venga considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente.
Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Per il fisco italiano la sola iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) viene considerata elemento indicativo ma non determinante al fine di stabilire se un cittadino italiano si deve considerare effettivamente residente (e quindi tassato) all'estero. Ciò in quanto molti italiani, pur avendo il proprio "centro degli interesii vitali" in Italia, dichiarano di essere redidenti in certi Paesi al fine di usufriure di tassazioni ridotte rispetto all'Italia.
Per applicare quanto sopra al tuo caso specifico sarebbe necessario disporre di ulteriori informazioni (ti sei iscritto all'AIRE, disponi di una residenza in Italia, la tua famiglia risiede in Italia, disponi di un'abitazione in Spagna etc...)

2007-03-05 19:36:25 · answer #1 · answered by stargate 3 · 0 0

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