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Mio figlio, in quarta elementare, ha avuto una nuova maestra di italiano all'inizio di questo anno scolastico ed è già stato un po' drammatico perchè la precedente era molto brava e ben voluta.
Pochi giorni fa la nuova maestra è rimasta a casa perchè ha scoperto di essere incinta e sembra che esista una legge che consente alle maestre in stato di gravidanza di rimanere a casa per tutto il periodo e, naturalmente, dopo per l'allattamento.
Mi chiedo e vi chiedo: ma vi sembra giusto? Conoscete questa legge?
Io sono esterrefatto!!!!! E chi paga?

2007-02-28 20:07:42 · 9 risposte · inviata da Castigamatti 4 in Scuola ed educazione Scuole primarie e secondarie

Non mi sembra di aver detto che non sia giusto tutelare chi sta aspettando un figlio. Mi sembra comunque che ci siano altre categorie che non godono di questi privilegi a meno che la gravidanza non sia a rischio. Nè voglio sminuire il lavoro delle maestre, ma ci sono categorie che sono molto più impegnate, 12 mesi all'anno, più di 4/5 ore al giorno e che, tornando a casa, devono occuparsi anche di accudire figli e casa. Quindi non facciamo crociate in favore di questa categoria che ha certamente grandi responsabilità, ma anche grandi e particolari agevolazioni.

2007-03-01 03:42:35 · update #1

9 risposte

Le maestre devono stare molto in piedi.......e può essere pericoloso, anche le bariste tendono a stare a casa prima del dovuto per lo stesso motivo.
Cmq di solito è il medico che consiglia alla donna di stare a casa o per il lavoro che fa o per problemi relativi alla gravidanza.
Non ti arrabbiare, senza contare che chi nn resterebbe a casa pagata? specialmente per preservare una vita che sta crescendo dentro di te?.
Visto chehai un figlio dovresti capirlo....se tua moglie o la tua ragazza avrebbe potuto stare a casa con la paga tu che cosa le avresti consigliato?

2007-02-28 20:13:15 · answer #1 · answered by raska_84 4 · 4 1

A parte il fatto di stare spesso in piedi a lungo, si tratta anche di lavoro altamente a contatto con il pubblico e con un pubblico sovente apportatore di contagio rispetto a malattie che non fanno esattamente bene se contratte in gravidanza. Quanto al dopo, a me risultano due mesi prima del parto e tre dopo per l'obbligatoria più sei di facoltativa (cinque dei quali al 30% di stipendio) e poi, per l'allattamento, fino all'anno di età del bambino, orario di lavoro ridotto. Questo però non è norma solo per le maestre, è norma universale. Devo dire che ne penso? Penso che sia doveroso tutelare una madre e un bimbo. Penso che ci siano scandali peggiori e anzi, a dirla tutta, penso che questo non sia uno scandalo ma una tutela. Poi, ti dico anche che io personalmente, quando è stato il caso, finché ho potuto ho lavorato e quando ho potuto sono rientrata al lavoro. Ma sono contenta di sapere che esistano norme che se ne avessi avuto bisogno avrebbero potuto tutelare la mia maternità.

2007-03-01 09:37:17 · answer #2 · answered by Gnomo 3 · 3 0

Ci sono leggi e circolari applicative che regolano la maternità in modo chiaro e trasparente. C'è poi il buon senso che rispetta le esigenze delle puerpere prima e dopo la gravidanza perché il loro compito primario di generare non sia messo a rischio.

2007-03-01 04:21:07 · answer #3 · answered by vampick 7 · 3 0

Probabilmente se è a casa già da subito è perchè ha problemi relativi alla gravidanza. Cioè la sua salute e la sua gravidanza sono a rischio e potrebbe avere seri danni lavorando. Pertanto il dottore ha concesso il permesso per la maternità anticipata.
Non devi arrabbiarti..non è giusto rischiare di compromettere una gravidanza per il lavoro non credi?

2007-03-01 10:39:59 · answer #4 · answered by ☆Nikystellina☆ 4 · 2 0

un'insegnante lavora la mattina e poi anche il pomeriggio è costretta a trascorrerlo a scuola per via di riunioni, collegi dei docenti, etc. quindi mi sembra più che giusto che rimanga a casa ora che è incinta... e vergogna per la domanda!!!!

vogliamo parlare di quanto poco siano tutelate le ins??
prima godevano di un certo rispetto e autorità mentre adesso la loro figura e professione viene "calpestata" (non mi sovviene altro termine, scusate) dalle famiglie per cui oggi l'ins. ha sempre torto!!

2007-03-01 04:35:00 · answer #5 · answered by Kolja 4 · 3 1

Eh si ha ragione Raska_84! Chi non lo farebbe, pagata per stare a casa e riposarsi per il bene del proprio figlio in grembo? :) Auguroni per tuo figlio... che si trovi bene con la prossima maestra!

2007-03-01 04:22:45 · answer #6 · answered by Sandra 4 · 2 0

si le donne incinte e giusto che aspettino il loro bambino a casa tranquille ; sono tutelate e ciò mi sembra ovvio

2007-03-01 04:21:44 · answer #7 · answered by MARIA RALUCA C 4 · 3 1

haahah grande iloveyou. Bettyblu resta in Germania e metti te stessa in imbarazzo criticando il tuo paese .sei una proprio una sfigata .L'Italia non e' un paese perfetto ma da li' a dire che siamo tutti deficienti ,(forse intendi te e la tua famiglia )e' un segno di profonda ignoranza e negligenza nell'accettare le proprie origini ,il che ti rende ancora piu' sfigata.
Get a life man.

2007-03-01 07:11:31 · answer #8 · answered by Jamie's Wife SW1 4 · 1 0

Per bettyblu: eh si, la mamma dei cretini come te è sempre incinta... la tua quanti ne ha fatti deficienti come te?
1 Astensione obbligatoria
La lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per il tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi al parto stesso ovvero ai tre mesi successivi all'interruzione della gravidanza (sempre che l'aborto avvenga dopo il 180° giorno di gravidanza).
Di recente è stata introdotta la facoltà, per le lavoratici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui sopra, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo.
La possibilità di godere di un mese di astensione obbligatoria prima del parto e di quattro successivamente è subordinata all'attestazione del medico specialista del SSN che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro.
E' prevista, peraltro, l'emanazione di un decreto interministeriale che aggiornerà l'elenco dei lavori per i quali non è possibile l'astensione obbligatoria flessibile.

In caso di parto prematuro, al periodo di tre mesi di astensione post-partum si aggiungono i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima, fermo restando il periodo complessivamente previsto di 5 mesi( così se ad esempio il parto avviene con 50gg. di anticipo rispetto alla data presunta, al periodo di astensione obbligatoria di 3 mesi dalla data del parto si aggiungeranno i 50 gg. di anticipo).

1.1 Adempimenti
La lavoratrice, prima dell'inizio del congedo di maternità e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve presentare al datore di lavoro e all'inps, apposita domanda corredata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso, per usufruire dei diritti previsti, la lavoratrice deve altresì inviare al datore di lavoro e all'INPS il certificato di nascita del bambino/a ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del Dpr 445/2000 (autocertificazione).
Con lettera a parte si deve segnalare la nascita all'Ufficio del Personale per usufruire delle deduzioni fiscali per i figli a carico e richiedere l'erogazione degli assegni familiari, se spettano.

1.2 Astensione obbligatoria anticipata
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice che svolga lavori pericolosi, faticosi o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni (l'astensione può protrarsi fino a 7 mesi dopo il parto);

1.2.1 Autorizzazione
Ai fini dell'anticipazione dell'astensione obbligatoria di cui al punto a) la lavoratrice può far richiesta della relativa autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di residenza abituale producendo:
domanda espressa di astensione anticipata (utilizzando a tal fine il modello rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro stessa debitamente compilato);
certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. o dalla struttura sanitaria delegata che deve riportare, tra l'altro:
le generalità della lavoratrice;
la denominazione e la sede dell'azienda ove l'interessata presta la propria attività lavorativa;
il mese di gestazione alla data della visita medica;
la data presunta del parto;
la diagnosi specifica comprovante lo stato di gravidanza a rischio;
la prognosi.
Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della documentazione completa.
All'atto della ricezione della documentazione, la Direzione Provinciale del Lavoro rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata dalla lavoratrice al datore di lavoro.
Qualora entro 7 giorni non venga emesso alcun provvedimento la domanda s'intende accolta.
La richiesta di autorizzazione all'astensione anticipata per le particolari condizioni ambientali sul posto di lavoro, nocive per la salute della donna o del bambino, o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni (lettere b e c di cui sopra) , deve essere presentata, invece, dal datore di lavoro , una volta che egli accerti, in base al documento di valutazione dei rischi e previa consultazione del medico competente e del RSSL, l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice all'interno della struttura aziendale.
In questi ultimi casi la D.P.L ha la facoltà di svolgere direttamente gli accertamenti necessari e di delegare alle ASL competenti gli opportuni accertamenti di carattere sanitario.
E' opportuno precisare che se dovesse pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro un'istanza per la lettera b) ma, vi è allegato un certificato medico comprovante lo stato di gravidanza a rischio, l'ufficio provvederà ad emanare il provvedimento di cui alla lettera a) fino alla data d'interdizione obbligatoria dal lavoro e far eseguire gli accertamenti per l'eventuale interdizione dal lavoro fino al 7 mese dopo il parto per le condizioni lavorative non confacenti con lo stato di gravidanza.

1.3 Riferimenti normativi

Legge 1204/1971 (artt. 3, 5). Tutela delle lavoratrici madri
DPR 1026/1976. Regolamento di esecuzione della l. 1204/1971
D.Lgs. 645/1996. Misure per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere, in allattamento.
Legge n. 53/2000. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
Circolare Ministero del lavoro n.43/2000. Lavoratrici madri: flessibilità dell'astensione obbligatoria.


Contenti???

2007-03-01 06:59:41 · answer #9 · answered by Daisy77 6 · 2 3

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