English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Tutte le categorie

Qual è il termine per il datore di lavoro per pagare il "Trattamento di Fine Rapporto" all'atto del licenziamento. GRAZIE

2007-02-15 19:23:56 · 3 risposte · inviata da Duca Pelagano 1 in Affari e finanza Lavoro e carriera

3 risposte

Per poterti rispondere dovrei sapere se ti riferisci ad un rapporto di lavoro privato o ad un rapporto di lavoro pubblico.Visto che non lo specifichi devo darti le due ipotesi.

RAPPORTO PRIVATO.
La norma di partenza è l'art. 2120 del codice civile che stabilisce il diritto del lavoratore (dipendente - ovviamente) ad un trattamento economico all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto analitica (visto che introduce i criteri per il calcolo) tale norma non specifica, però la decorrenza del diritto, ovvero il termine per il datore di lavoro per il pagamento di tali somme.
Tale mancanza, però, può essere supplita dalla Contrattazione Collettiva di categoria che può (liberamente) introdurre un termine.
In altre parole, secondo l'interpretazione data dai giudici nelle loro sentenze, il diritto (se non vi è un termine contrattuale - che l'impresa e il lavoratore hanno accettato all'atto della firma del contratto di lavoro) deve essere liquidato (ovvero pagato) nel suo integrale ammontare nell'esatto momento della cessazione del rapporto di lavoro (nel tuo caso quindi all'atto del licenziamento).
Per motivi contabili, (Rivalutazione ISTAT) il pagamento viene riportato nella busta-paga immediatamente successiva (ovvero quella del mese dopo).

RAPPORTO PUBBLICO
In questo caso, ovvero per i dipendenti pubblici (di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs 03/02/1993 n. 29) per i loro superstiti o aventi causa, la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 3 del DL 28/03/1997 n. 79 convertito nella legge L. 28/05/1997, n. 140.
A differenza del settore privato in questo caso è fissato un termine: la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, deve avvenire dopo sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'effettivo pagamento avverrà entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Spero di essere stato utile.

2007-02-15 20:19:00 · answer #1 · answered by Ragnetto Rosso 2 · 0 0

qualche anno fa c'erano 6 mesi di tempo ora invece la legge stabilisce che tutte le competenze di fine lavoro (13^, 14^, ferie, permessi e TFR) vanno pagate con la busta paga di competenza del mese in cui è avvenuto il licenziamento! al massimo il TFR potrà essere pagato il mese successivo con l'unica scusante per l'indice di rivalutazione istat!!!!quindi al massimo il mese successivo al licenziamento!!!

2007-02-16 03:55:32 · answer #2 · answered by Martina 5 · 0 0

Dovrebbero pagartela in genere entro un mese dalla data di "recesso" da parte di una delle due parti a contratto di lavoro o in caso di pensione, con la busta paga successiva.
Termine di tempo comunque modificabile se è presente un'accordo bilaterale (cioè da entrambi le parti).

2007-02-16 03:29:54 · answer #3 · answered by stellina*** 6 · 0 0

fedest.com, questions and answers