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6 risposte

Secondo le nuove liberalizzazioni di Bersani si potrebbe ma credo che facciano delle grandi complicanze pur di lasciarti da loro

2007-02-15 03:46:13 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

ed invece si può trasferire proprio il mutuo:

Il Dl Bersani-bis tenta di stimolare la concorrenza tra le banche agevolando il mutuatario nel percorso da compiere per sostituire un mutuo in corso di ammortamento con un nuovo mutuo a migliori condizioni da stipulare con un'altra banca.


Il meccanismo tecnico che la legge utilizza è la cosiddetta «surrogazione per volontà del debitore» (articolo 1202, Codice civile) per il quale chi prende a mutuo da una nuova banca una somma di denaro per pagare il debito derivante da un precedente contratto di mutuo, può surrogare la nuova banca alla vecchia: la nuova banca "subentra" nell'ipoteca già iscritta a favore della vecchia banca (e approfitta del suo consolidamento) mentre il mutuatario evita una nuova iscrizione ipotecaria e la cancellazione della precedente ipoteca. La surrogazione disposta dal Codice è soggetta a queste condizioni: - il nuovo mutuo e la quietanza del vecchio mutuo devono risultare da atto avente data certa; - nel nuovo atto di mutuo va indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata dalla nuova banca; - nella quietanza rilasciata dalla vecchia banca va menzionata la dichiarazione del mutuatario circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (la vecchia banca non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione). Fin qui, dunque, il Codice civile. Le semplificazioni introdotte dal decreto (articolo 12) sono queste: - la surrogazione può essere praticata per qualsiasi tipologia di finanziamento bancario (non solo per i mutui); - la vecchia banca non può rifiutare la surrogazione adducendo che il contratto di finanziamento contiene termini di adempimento a suo favore (per esempio non consente l'estinzione anticipata); - la surrogazione viene annotata a margine della vecchia iscrizione ipotecaria mediante la semplice esibizione all'ufficio dell'agenzia del Territorio che gestisce i registri immobiliari di una copia autentica dell'atto di surrogazione; - è dichiarata la nullità di qualsiasi clausola contrattuale con la quale la surrogazione sia impedita o resa onerosa. Questa disposizione presenta, tuttavia, aspetti problematici. Innanzitutto, nulla si dice in tema di fiscalità della surrogazione: molti uffici delle Entrate e del Territorio hanno spesso impedito in passato di considerare le imposte di surrogazione "assorbite" nell'imposta sostitutiva pagata in occasione della stipula dell'originario contratto di mutuo, poi estinto per surrogazione. Un altro profilo critico fiscale discende dal testo del Dl: l'articolo 12, comma 4 sancisce che «la surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa». Non è, però, chiaro a quali "benefici fiscali" il legislatore abbia inteso alludere. Infatti la surrogazione non c'entra nulla con la permanenza dell'agevolazione circa le imposte pagate dall'acquirente in sede di acquisto della prima casa (sempre che la surrogazione concerna un mutuo contratto per finanziare l'acquisto della prima casa). Inoltre la surrogazione non c'entra nulla con l'aliquota dell'imposta sostitutiva, la cui misura (2 o 0,25%) è condizionata solo dal fatto che il mutuo sia stato stipulato per finanziare l'acquisto di un'abitazione diversa dalla prima casa. La surrogazione non c'entra nulla, infine, con la permanenza dell'imposta sostitutiva anche quando il mutuo sia stato estinto prima del decorso del termine di 18 mesi e 1 giorno dalla stipula: l'applicabilità della sostitutiva dipende dalla durata del mutuo originariamente convenuta senza che influisca l'estinzione anticipata.

2007-02-19 09:52:07 · answer #2 · answered by SELVY1 3 · 0 0

L'ultimo D.L. sulle liberalizzazioni consente di trasferire l'ipoteca (non il mutuo) ad una nuova banca ma non credo che gli istituti di credito e le conservatorie siano già attrezzati. Credo che attendano la conversione in legge

2007-02-16 02:39:41 · answer #3 · answered by domedeus2002 5 · 0 0

se ti riferisci al fatto di poter pagare le rate da un altro conto lo puoi fare senza nessun problema, il fatto invece di trasferire il mutuo significa che chiudi il mutuo con una banca e contestuamente ne apri uno con un altra banca... si chiama ristrutturazione o rinegoziazione di mutuo...

2007-02-15 13:34:52 · answer #4 · answered by andrea s 4 · 0 0

Se per "trasferimento" intendi proseguire il pagamento delle rate residue presso un'altra Banca, questo non si può fare.
Tu parli di MUTUO quindi erogato a fronte dell'acquisto o ristrutturazione di un immobile.
All'atto della stipula la Banca, tramite notaio, ha messo una ipoteca sull'immobile e quindi non lo puoi trasferire presso un altro Istituto di credito.
Per assurdo si potrebbe "girare" l'ipoteca presso la nuova Banca che, se d'accordo salderebbe il debito residuo alla prima Banca. A parte le consistenti spese è veramente complicato: lascia stare.
ciao

2007-02-15 12:39:41 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0

Ma chiudere cosa? Il mutuo o il conto?
Il mutuo no. O meglio se lo chiudi e ne fai un altro va benissimo ma allora non stai trasferendo nulla.
Se invece vuoi tenerti il vecchio mutuo e pagare le rate sul conto di un'altr banca lo puoi fare benissimo.

2007-02-15 11:46:35 · answer #6 · answered by alvaro4ever 7 · 0 0

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