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Salve a tutti, ho da porre un quesito un pò particolare ma forse non tanto dato che ci troviamo in Italia. :) Marzo 2005 scatta denuncia nei riguardi del Sig. Pinco per frode informatica. Il Sig. Pinco, viene a sapere del procedimento nel Luglio 2005 tramite lettera inviata dal tribunale in cui si evince che il P.M. fà richiesta di archiviazione per insussistenza di reato. Nella stessa viene fissata udienza camerale in quanto il denunciante si oppone. Dicembre 2005: all'udienza l'accusa non porta ulteriori elementi. Da allora il Sig. Pinco non sà più nulla. Il suo avvocato gli dice solo che bisogna attendere, che ha parlato col giudice affinchè sbrighi la pratica. Di fatto sono passati due anni. Ora mi chiedo: come funziona in questi casi la prescrizione? Il Sig. Pinco è solo un indagato. Ci sono ancora i termini per le indagini preliminari? Il giudice quanto altro tempo può prendersi? Come può evolversi la cosa? Saranno gradite risposte date da utenti esperti. Grazie.

2007-02-12 01:52:45 · 7 risposte · inviata da Anonymous in Politica e governo Legge ed etica

7 risposte

Strana storia... Il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) si sarebbe dovuto esprimere con un'ordinanza in udienza o poco dopo sull'opposizione proposta dal denunziante confermando l'archiviazione del procedimento (ed allora nessun problema), disponendo l'imputazione coatta o richiedendo nuove indagini... Informati meglio dal tuo legale o presso il tribunale.
In ogni caso il reato di frode informatica si prescricve in 6 anni dopo la recenete riforma della prescrizione (il libro trascritto da uno che ha risposto prima è vecchio...).

2007-02-15 22:05:48 · answer #1 · answered by domedeus2002 5 · 0 0

In questo caso non c'entra la prescrizione del reato, scusa ma, quando l'accusa non ha portato elementi e il pm aveva fatto richiesta di archiviazione, alla successiva udienza il giudice avrebbe dovuto soltanto disporre l'archiviazione in quanto non erano state portate prove..non lo so, se tu fossi un po' più preciso nell'esposizione dei fatti forse potremmo rispondere.

2007-02-12 16:16:58 · answer #2 · answered by roger 3 · 1 0

L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.

La prescrizione estingue il reato:

1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

La Corte Cost. con sent. 31.5.1990, n. 275 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.

La prescrizione può essere sospesa (e il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interrotta (e il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell'interruzione), ma in ogni caso i termini previsti all'art. 157 c.p. non possono essere aumentati oltre la metà.

2007-02-12 09:59:27 · answer #3 · answered by xbambynax 2 · 2 1

Mi sembra che con la nuova Legge i magistrati devono definire le cause entro 5 anni.

Comunque ti consiglio di recarti presso la Cancelleria del Giudice al quale è stata affidata la pratica, sicuramente è stata archiviata.

Ciao.

2007-02-12 16:05:23 · answer #4 · answered by Pussycat 5 · 0 1

Guarda ti dico che con tutti i cavilli legali potresti uccidere tua moglie e non scontare neanche la pena

2007-02-12 09:58:48 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 1

il reato è per forza penale....hai mai sentito parlare di reato civile?

2007-02-12 10:06:06 · answer #6 · answered by lappy 3 · 0 2

nn saprei....

2007-02-12 09:57:02 · answer #7 · answered by !! work in progress !! 4 · 0 4

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