ce un sito creato apposta dal governo che ti da tutte le informazioni
2007-02-11 07:19:07
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answer #1
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answered by pepsy_71 7
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Il tfr puoi decidere di mantenerlo presso il tuo datore di lavoro, e il che vuole semplicemente dire che nel momento in cui chiuderai il rapporto lavorativo te lo papperai tutto tu!
2007-02-11 08:35:24
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answer #2
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answered by lastdance666 2
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Sopra i 50 dipendenti devi chiedere alla tua azienda e comunque salutamelo anche da parte mia!
"O tfr mi hai lasciato, o bello ciao, bello ciao, bello ciao ciao ciao..."
x lastdance
-dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 il lavoratore dovrà comunicare per iscritto se intende :
a)destinare il TFR maturando ad una delle forme pensioniste complementari : fondo pensione di settore (se esiste, ad esempio "Cometa" per i metalmeccanici), fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale tramite contratto di assicurazione sulla vita:
b)mantenere il TFR maturando in azienda. Si ricorda che, per le aziende con almeno 50 dipendenti, tale TFR sarà trasferito, per legge, al fondo per l'erogazione di fine rapporto presso l' INPS (nulla cambia per i lavoratori);
-se, entro il 30 giugno 2007, il lavoratore non comunica nulla vale la regola del c.d. "silenzio-assenso" per cui il TFR maturando verrà destinato:
a)al fondo pensione previsto dal contratto collettivo
b)in caso di presenza di più fondi pensione di riferimento, a quello individuato con accordo aziendale oppure, in difetto, al fondo al quale risultino iscritti più lavoratori in azienda
c)in assenza di un fondo pensione di riferimento, alla forma pensionistica complementare istituita presso l' INPS;
-per i lavoratori con prima occupazione antecedente la data del 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza complementare, le regole di cui sopra valgono solo per la quota di TFR residuo, che potrà essere destinato alla previdenza cmplementare cui gli stessi hanno aderito;
-per i lavoratori con prima occupazione antecedente la data del 29 aprile 1993 non iscritti alla previdenza complementare, l'intero TFR maturando potrà essere destinato alla forma pensionistica scelta; in caso di mancata scelta il TFR verrà devoluto secondo le norme del silenzio-assenso, come sopra;
-il lavoratore che, entro il 30 giugno 2007, non operi alcuna scelta verrà informato sulle modalità del conferimento del proprio TFR.
ESAMINIAMO ORA SCHEMATICAMENTE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI CHE OGNI LAVORATORE, CON ESCLUSIONE PER ORA DEI PUBBLICI DIPENDENTI, DEVE CONOSCERE:
termine per decidere la destinazione del TFR maturando:
entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio al 1° gennaio 2007;
entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007;
scelte possibili (da formalizzare per iscritto):
· conferire il TFR maturando al fondo pensione negoziale o a un fondo aperto anche se diverso da quello previsto da eventuali accordi aziendali / ad una forma pensionistica individuale ( in questo caso si avrà diritto al mantenimento dell’eventuale contributo del datore di lavoro solo se lo prevedono gli accordi sindacali) nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo o, in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%;
· non conferire il TFR maturando ad alcuna forma pensionistica complementare. In questa ipotesi il TFR resta in azienda se questa ha fino a 49 dipendenti, altrimenti viene versato all’INPS;
· qualora non venga formalizzata alcuna scelta scatta il meccanismo del silenzio/assenso che prevede due possibilità :
1. se l’azienda ha 50 o più dipendenti il TFR viene conferito automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo, qualora esistano più fondi aziendali viene conferito a quello cui aderisce il maggior numero di dipendenti, tranne che un accordo aziendale preveda diversamente;
2. se l’azienda ha fino a 49 dipendenti il TFR futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla normativa vigente;
reversibilità o meno della scelta:
· dopo aver aderito a una forma di previdenza complementare non è possibile ritornare al TFR, si può invece cambiare tipologia scelta;
· è possibile il passaggio da TFR a una forma pensionistica complementare in qualsiasi momento successivo per chi, in prima istanza, sceglie di non conferire il TFR ad alcuna forma pensionistica complementare;
2007-02-11 07:33:28
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answer #3
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answered by JonitoRinco 3
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