Perchè chi ti potrebbe risponedere meglio di uno che la legge non la conosce?! Non capisco questa avversione contro gli avvocati o i laureandi...
Comunque la legge Bersani, che ha liberalizzato tutte le professioni dei professionisti (scusa il gioco di parole), non solo ha eliminato il minimo di prezzo per le prestazioni (che prima era invece previsto: se si scendeva al di sotto di tale limite si poteva essere accusati di concorrenza sleale), ma anche legittimato le forme di pubblicità dei propri servizi (nei limiti di quanto previsto dai codici deontologici)!
2007-02-11 02:04:56
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answer #1
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answered by Jacky 3
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So ke sono stati liberalizzati alcuni servizi tipo se uno ha fatto un corso di maxillo facciale ora dovrebbe essere permesso però secondo me fa un pò a botte con le varie liberalizzazioni in quanto quello detto sopra lo puoi pubblicizzare ad esempio su una targa medica ma non puoi fare altro tipo di pubblicità in quanto è vietato
comunque puoi leggerti la legge 175/92 x la pubblicitÃ
poi in rete ci sono molti siti tipo altalenax ke parlano della liberalizzazione delle tariffe
Ho risposto lo stesso, non sono nè avvocato nè laureando in legge
ti riporto un testo:
Pubblicità sanitaria – sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che vietavano, anche parzialmente, la pubblicità informativa di titoli, specializzazioni professionali (cosa questa regolamentata in campo sanitario dalla Legge n. 175/92 e dal D.M. n. 657/94), ed è stata introdotta la possibilità di pubblicizzare le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine. E’ evidente però che l’abrogazione delle disposizioni di divieto non è presupposto in sé sufficiente per consentire qualsiasi contenuto e forma dei messaggi pubblicitari. Ovvero l’abolizione dei divieti non rende automaticamente possibili tutte le fattispecie non regolamentate, per le quali si rende necessaria una specifica disciplina e ciò anche alla luce del ruolo di vigilanza previsto in capo agli Ordini professionali sulla veridicità e trasparenza del messaggio di pubblicità informativa. Per la prima volta gli Ordini si interesseranno di problematiche finora del tutto escluse, quali la caratteristiche del servizio offerto, del prezzo e dei costi complessivi delle prestazioni. Con le previsioni della deontologia potranno perseguirsi i contenuti e gli strumenti pubblicitari che non risulteranno caratterizzati da verità e trasparenza. Risultando quindi necessario ed indispensabile integrare con una normativa speciale le fattispecie non regolamentate, nel frattempo si forniscono le seguenti indicazioni operative: - le domande per il rilascio del nulla osta a pubblicità sanitaria articolata secondo le previdenti norme, continueranno ad essere presentate all’Ordine professionale e saranno evase anche nel rispetto delle previsioni della normativa attualmente in vigore; - le domande per il rilascio del nulla osta per fattispecie di pubblicità diverse, e cioè non contemplate dalla previdente normativa, dovranno attendere, ai fini autorizzativi, l’adozione di opportune previsioni regolamentari e misure di garanzia delle qualità delle prestazioni professionali; - i provvedimenti disciplinari relativi a violazioni della normativa vigente fino alla abrogazione sostanziale operata dal Decreto Legge n. 223/06 dovranno essere valutati tenendo conto dell’incidenza sostanziale che assumono sui profili tutelati dalla regola deontologica. Tariffari – Per quanto riguarda i tariffari è bene evidenziare che mentre il Decreto Bersani nella sua originale stesura vietava la “fissazione” delle tariffe, con conseguente illegittimità delle norme deontologiche che ne prevedevano l’inderogabilità , a seguito delle modifiche apportare al testo in sede di conversione, l’art. 2, comma 1, lettera a), vieta le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono “l’obbligatorietà ” di tariffe fisse o minime. Non è quindi vietato fissare tariffe con valore di riferimento, ma è vietato imporle come un obbligo da rispettare, ovvero fare “cartello”. Tanto è vero che le tariffe professionali saranno utilizzabili dal giudice quando sarà chiamato a dirimere ipotesi di contenzioso con la clientela o quando dovrà procedere alla liquidazione giudiziale delle spese di giudizio e dei compensi professionali. Il Decreto Bersani salva anche le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti e le ammette come criterio di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali nelle procedure ad evidenza pubblica. Ne consegue che i tariffari provinciali non sono né decaduti né fuorilegge. In contrasto con la legge è perseguire un iscritto per il fatto di non esservi attenuto. Tutto quanto sopra ci convince che le tariffe potranno continuare ad esistere per il loro valore parametrale e riteniamo indispensabile, e non posticipabile, la definizione di un Tariffario Nazionale di riferimento. Si osserva che l’abolizione delle tariffe minime, dovendosi conciliare con il compito affidato agli Ordini di vigilare sul rispetto della veridicità e trasparenza della pubblicità informativa da un lato, e con la possibilità di adottare norme deontologiche volte a definire misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali dall’altro, potrà e dovrà rappresentare una opportunità per gli Ordini, chiamati ad esprimersi per garantire la qualità delle prestazione rese dai medici veterinari e, conseguentemente la congruità dei costi, con previsioni di natura deontologica. * * * * * Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, riservando di tornare in argomento per fornire - qualora si rendessero necessarie - ulteriori indicazioni, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Dott. Gaetano Penocchio) -------------------------------------------------------------------------------- NOTE AL TESTO (1) Si riporta il testo con le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione. . . . (omissis) Art. 2. - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellet-tuali: a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le ca-ratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine; c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associa-zioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere e-sclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità . 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario na-zionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tu-tela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giu-diziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. 2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in for-ma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi profes-sionali». 3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
2007-02-11 16:17:37
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answer #2
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answered by Spyro the Dragon 6
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