mi pare 150... 5 mesi!
se arriva dopo puoi contestare... ma forse con il nuovo codice hanno aumentato ancora questo termine!
2007-02-05 22:56:47
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answer #1
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answered by Da5p 6
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150 giorni
2007-02-06 06:57:52
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answer #2
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answered by Fireblade 3
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150 giorni
2007-02-06 06:56:24
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answer #3
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answered by Stilicone 5
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Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità solidale visto prima - all'intestatario del veicolo, risultante dai registri del P.R.A. o della Motorizzazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano (ad esempio per la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione), l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.
2007-02-06 08:35:01
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answer #4
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answered by lupo solitario 4
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150 giorni dalla data di infrazione, dopo va in prescrizione.
2007-02-09 11:10:17
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answer #5
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answered by zioenzo47 3
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per maggiore consigli rivolgiti al nostro sito che si chiama
strademulte
http://www.strademulte.it/
per quanto riguarda la notifica deve essere fatta entro 150 gg dal giorno del rilevamento dell infrazione..in caso però di multe fatte da autovelox o photored o tutor..essendoci uno sviluppo fotografico dal giorno dell infrazione al giorno dello sviluppo non deve passare piu di 90 gg..spesso si ci confonde e molte polizie non notificano bene..nel senso che..non mettono tutti il giorno dello sviluppo fotografico e non indicano ne il giorno ne il luogo dove esso avviene..un esempio
2) Vizio di forma sul verbale notificato per carenza di motivazione con contestuale vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione di legge.
Leggendo il verbale notificato si intuisce chiaramente che il rilievo dell’infrazione si riferisce al giorno 20/05/2006 mentre non viene indicata né la data né il luogo di redazione dell’accertamento di violazione; detto vizio di forma determina di per sé la nullità del verbale medesimo per:
a) manifesta lesione dell’art.2699 cod. civ. (articolo al quale gli accertatori debbono necessariamente ispirarsi);
b) carenza di motivazione;
c) manifesta lesione dei principi di correttezza amministrativa e di trasparenza;
d) mancato rispetto del più rilevante principio di buon andamento di una pubblica amministrazione alla quale un Corpo di Polizia Municipale deve necessariamente ispirarsi (confrontate a tal proposito quanto indicato dall’art.97 della Costituzione).
A conferma delle suddette argomentazioni si produce copia della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Piombino il 9.6.06 (all. n.5).
Oltre tutto la suddetta mancanza impedisce di verificare se ai fini della conclusione di un procedimento amministrativo (data infrazione – data atto di accertamento) siano stati rispettati i termini (non superiori a 90 giorni) di cui all’art.2 della legge n.241/90 circostanza quest’ultima che lede non poco il diritto alla difesa (ex art.24 della Costituzione).
Alla luce delle suddette considerazioni appare quanto mai ovvio e scontato, per quanto ci riguarda direttamente, che il verbale opposto non solo non possa assurgere al tanto decantato “valore di piena prova sino a querela di falso” ma neppure possa assurgere ad alcun elemento probatorio; tale circostanza determina infatti ab origine un vizio di nullità , inesistenza od inefficacia che dir si voglia del provvedimento amministrativo adottato e conseguentemente anche della relativa sanzione applicata.
2007-02-06 07:08:13
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answer #6
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answered by renato 6
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Entro 90 giorni altrimenti viene prescritta e puoi evitare anche di pagarla.Ciao
2007-02-06 06:56:17
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answer #7
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answered by Anonymous
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