per la 104 deve accordartela prima l'inps,che ha bisogno di tutti i certificati medici che occorrono..poi quando hai l'ok dall'inps porti tutto al tuo datore di lavoro,che non può rifiutartela di dare, e poi sei a posto non hai bisogno di portarla ogni anno
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
Cosa fare per ottenere le agevolazioni dell'art. 33 della legge 104/92
1. Richiesta di accertamento della situazione di gravità indirizzata alle Commissioni Mediche delle Aziende U.S.L. di residenza, a cui occorre allegare:
a) Certificato di stato di famiglia.
b) Certificato di invalidità della persona da assistere.
2. Dopo avere ottenuto il riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di lavoro e successivamente all'INPS per usufruire dei permessi allegando:
a) Certificato della situazione di gravità come previsto al punto 1).
b) Certificato di stato di famiglia.
P.S. Il certificato di stato di famiglia se sei residente con tuo padre, altrimenti sappi che non è più obbligatoria la convivenza: è sufficiente che tu dimostri che abiti abbastanza vicino da poterti occupare direttamente tu di tuo padre.
La concessione dei permessi è poi subordinata all'esistenza di determinate condizioni, ad esempio che non vi siano altre persone che non lavorano che possono assistere la persona in situazione di handicap grave, che la persona non sia ricoverata continuativamente in un istituto, ecc.
http://www.aigr.it/circolare_17.07.00.ht...
2007-02-03 22:44:49
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answer #1
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answered by ♥tiffany♥ 6
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PROCEDURA PER DIPENDENTI PRIVATI
Il dipendente del settore privato deve rivolgersi all’Ufficio INPS di appartenenza, consegnando la copia della certificazione rilasciata dalla ASL ( attestante l’ handicap in .situazione di gravità , ai sensi dell’ art. 3 , comma 3 legge 104/92) e ritirare un modulo doppio (diverso per genitori, parenti, o lavoratore con disabilità ), in cui si dovranno trascrivere i dati personali, i dati della propria azienda ed i periodi per cui usufruisce dei permessi. Lo stesso modulo può essere richiesto direttamente allo stesso Sportello dove va consegnata la documentazione.
L’INPS restituisce uno dei due moduli timbrato, che dovrà essere dato, per conoscenza, al proprio datore di lavoro.
Ulteriore possibilità è quella della compilazione via internet o scaricamento dei moduli tramite sito INPS.
(www.inps.it/home/default.asp?iMenu=1&sURL=http%3A%2F%2Fwww%2Einps%2Eit%2FModulistica%2Fcompila%2Easp%3Ftestata%3D0 )
modello Hand 1: genitori di minori
modello Hand 2:genitori di maggiorenni/familiari
modello Hand3: titolari.( disabile grave lavoratore )
l’ INPS, relativamente al modello Hand 2 ed a quello per ottenere il congedo straordinario di 2 anni, prevede il timbro di ricezione e la firma da apporre da parte del personale della sede INPS, sul modulo di domanda presentato dal richiedente. La mancanza del timbro e della firma non autorizza il datore ad erogare la prestazione a carico dell’ INPS.
Ciò ha il fine di porre in essere una verifica (da parte dell’ INPS) rispetto alla sussistenza delle condizioni , che determinano la concessione del beneficio, affinché non vengano avanzate prestazioni non dovute e che successivamente dovrebbero essere recuperate.
L'ISTITUTO NELL'EFFETTUARE L'ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE ESAMINA TUTTI GLI ELEMENTI DI NATURA FORMALE E SOSTANZIALE RICHIESTI. LA VIDIMAZIONE E IL TIMBRO SULLA COPIA RILASCIATA AL LAVORATORE PER IL DATORE DI LAVORO FA FEDE PER LA REGOLARITA' DELLA STESSA.
PROCEDURA PER DIPENDENTI PUBBLICI
Il dipendente interessato deve produrre all’Ufficio di appartenenza:
•comunicazione dei giorni di assenza o delle ore di permesso;
• certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave (art. 3, 3° comma, Legge n. 104/1992);
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , dalla quale risulti che il familiare con disabilità non è ricoverato a tempo pieno;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste con continuità ed in via esclusiva il familiare con disabilità ;
• nel caso di assistenza a più familiari portatori di handicap grave, o di assistenza ad una persona con disabilità da parte del lavoratore, anch’egli disabile, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , attestante che non vi siano altri familiari in grado di prestare la medesima assistenza;
•autocertificazione, da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare con disabilità , per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , da rinnovare annualmente, che da parte della ASL non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’ handicap.
•Certificato di nascita del bambino disabile, se di età inferiore ai tre anni.
•se il richiedente è coniuge della persona disabile, dichiarazione dell'altro coniuge dalla quale risulti che lo stesso rinuncia ad avvalersi del medesimo diritto. Il richiedente deve inoltre presentare entro dieci giorni una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia;
•- se il richiedente è genitore o altro parente adottivo o affidatario della persona disabile copia del provvedimento di adozione o di affidamento e altra certificazione da cui risulti che la persona disabile è effettivamente entrata nella famiglia di adozione o di affidamento.
1.à possibile che l'ufficio del personale non richieda tutta la documentazione sopra citata, fatto salvo che per il certificato relativo al riconoscimento della situazione di gravità .
I soggetti affetti da sindrome di Down, dichiarati in situazione di gravità dal proprio medico di base, dovranno presentare, in alternativa al certificato della ASL, oltre la certificazione del medico curante, la copia del “cariotipo”.
I grandi invalidi di guerra, potranno presentare l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69), o copia del Decreto che ne ha dato la concessione, che sostituiscono la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL.
PERIODICITA’ DELL’ATTESTAZIONE
E’ sufficiente presentare annualmente dichiarazione di responsabilità che da parte dell’ASL non si è preceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell’ handicap .
Annualmente va rinnovata anche la dichiarazione, di responsabilità che l’handicappato non è ricoverato, con impegni a darne tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione .
2007-02-05 16:09:05
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answer #2
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answered by claudio L 2
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