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Brevettare in Italia
Il brevetto costituisce un monopolio limitato temporalmente e territorialmente. Il brevetto, infatti, oltre ad avere una durata limitata nel tempo ha anche una precisa validità territoriale ed è regolato secondo le norme vigenti in ciascun singolo Stato.
In ITALIA il brevetto viene rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo svolto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM), attivato da un'apposita domanda proposta dall'interessato legittimato a presentarla. La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo e depositata o direttamente all'UIBM tramite servizio postale o presso gli uffici delle Camere di Commercio locali. Al ricevimento della domanda il funzionario preposto la registrerà annotando la data di deposito e attribuendo un numero progressivo di identificazione della domanda. La data di deposito costituisce la cd data di priorità e indica il momento dal quale decorre la tutela brevettale nonché il momento della novità del trovato (l'esame di anteriorità viene infatti effettuato riferendosi a tale data).
Alla domanda di brevetto deve essere allegata una descrizione completa dell'invenzione, in cui dovranno figurare:
- il titolo: volto a individuare in modo chiaro ed esaustivo l'invenzione;
- il riassunto (abstract): redatto in non più di 150 parole al fine di esplicitare i dati tecnici essenziali contenuti nella descrizione, nelle rivendicazione e nei disegni;
- la descrizione vera e propria, corredata eventualmente di disegni, in modo da consentire ad un esperto del ramo di comprendere l'invenzione e di valutarne la fattibilità.
Ogni domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi. Di questi i primi 90 giorni sono riservati inderogabilmente all'autorità militare, per una valutazione volta all'individuazione di una eventuale pubblica utilità (nel qual caso verrà disposta una espropriazione della domanda, previa corresponsione di apposita indennità).
Una volta depositate, le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di registrazione. L'UIBM effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità), al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi. Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto (avverso il provvedimento motivato di rifiuto è ammesso ricorso dinanzi ad un apposita Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento).
Estensione del brevetto all'estero
Per ottenere una protezione brevettuale in una pluralità di Stati si dovrà procedere all'ESTENSIONE DEL BREVETTO ALL'ESTERO, depositando una domanda di brevetto nazionale in ciascuno degli Stati desiderati. Tale sistema, però, oltre ad essere molto oneroso e complesso da gestire, comporta il rischio che, tra il primo deposito ed i successivi, possano accadere fatti (depositi di terzi, predivulgazioni) impeditivi di una valida registrazione all'estero. Molti Stati hanno pertanto provveduto a stipulare apposite Convenzioni internazionali, al fine di semplificare e unificare le procedure di brevettazione, con notevole risparmio di tempo e di costi. Prime fra tutte è la Convenzione di Parigi, del 1883, che ha sancito i principi generali in materia di diritto industriale, e in particolare il cd diritto di priorità, che consente a chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati membri della Convenzione di presentare, entro i successivi 12 mesi, analoga domanda presso un altro Stato membro, ottenendo che la valutazione della novità dell'invenzione sia effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data del primo deposito. Le altre due Convenzioni più importanti sono la Convenzione sul Brevetto Europeo, del 1973, e il Patent Cooperation Treaty (PCT), del 1970. Queste convenzioni istituiscono delle procedure di deposito e di esame unificate, più veloci e meno onerose, al termine delle quali, però, non si ottiene un brevetto unico, sovranazionale, bensì un fascio di brevetti nazionali, ognuno autonomo e dotato di vita propria.
Brevetto europeo
La domanda di BREVETTO EUROPEO può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L'Aia o Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. L'iter di concessione si articola in tre fasi, due delle quali necessarie ed una eventuale:
1. deposito della domanda, esame delle condizioni formali e ricerca delle anteriorità, pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca (trascorsi 18 mesi dal primo deposito);
2. esame di merito della domanda, concessione del brevetto o rigetto della domanda (se il brevetto viene concesso, il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli Stati da lui designati o soltanto in alcuni di essi);
3. opposizione da parte di terzi (entro 9 mesi dalla data di concessione, qualsiasi terzo può depositare opposizione contro un brevetto europeo se ritiene che esso non soddisfi le norme di merito e instaurare così un giudizio di nullità dinanzi alla Divisione Opposizioni dell'EPO)
Brevetto internazionale
La domanda di BREVETTO INTERNAZIONALE (cd domanda PCT) può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera o dell'Aja, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) di Ginevra o presso gli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. L'ufficio ricevente verifica la sussistenza dei requisiti formali per ricevere la domanda e riconoscerle una data di deposito internazionale. La procedura PCT si articola successivamente in due fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale:
1. "ricerca internazionale" sulla novità e sull'originalità dell'invenzione, pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca (trascorsi 18 mesi dal primo deposito);
"esame preliminare internazionale" (consente di ottenere un parere autorevole, non vincolante, circa la brevettabilità dell'invenzione e di dilatare ulteriormente i tempi - fino a 30 mesi dal primo deposito - entro i quali il richiedente dovrà convertire la domanda PCT in singole domande nazionali).
2007-02-01 23:51:12
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answer #1
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answered by blu_sex 6
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Devi portare un prototipo funzionante all'ufficio brevetti, con relativa relazione che spiega assemblaggio, scopo e funzionamento. Poi dovrai attendere un po' che loro esaminino la tua invenzione, che qualcuno non abbia già depositato un brevetto per una cosa simile, che sia degna di brevetto. Ecco fatto.
2007-02-02 07:51:34
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answer #2
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answered by Anonymous
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