Dalla Germania, come dagli altri paesi CEE, sono 10 anni che non si importa più. Si compra e basta.
Vai in Germania, la compri, ti fai dare i documenti, non togli ancora le targhe e torni a casa con lei.
Poi vai alla motorizzazione con documenti e targhe tedesche e ti danno il nuovo libretto di circolazione intestato a te con le nuove targhe.
2007-01-30 18:54:29
·
answer #1
·
answered by hierro_it 3
·
0⤊
0⤋
Ti invio questo articolo, spero ti possa servire. Ciao
Home page > Per circolare > Guida pratiche auto > Veicolo di importazione
Veicolo di importazione
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaEssere in regolaGuida al bollo autoGuida pratiche autoSportello Telematico dell'Automobilista (STA)Agevolazioni fiscali veicoli destinati ai disabiliReiscrizione veicoli storici Acquisto veicolo nuovoPassaggio di proprietàCessione ad un concessionario o ad un rivenditore di autoVendita ad un privatoCautele nell'acquistoMancata trascrizione al PRAVeicolo di importazioneEreditare un veicoloTassazione per la trascrizione al PRA Cambio di residenzaVariazioni tecnichePerdita documenti o targaFurto del veicoloEsportazioneDemolizioneCiclomotoriPatenteMulteContenuto principale
Se volete trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata all'estero, dovete provvedere dapprima all'immatricolazione del veicolo e successivamente all'iscrizione dello stesso presso il P.R.A. Per poter adempiere a questi obblighi occorre essere in possesso dell'originale (o copia conforme) della carta di circolazione estera da depositare presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
Immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza UE
Immatricolazione di veicoli usati di provenienza UE
Immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese extracomunitario
Iscrizione al P.R.A.
Immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza UE
Per i veicoli di provenienza UE non si provvede a collaudo tecnico e le procedure di immatricolazione sono semplificate. Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli privati (cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) è divenuta obbligatoria l'omologazione UE, che è valida in tutti gli Stati membri. Se si acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione UE, si può immatricolarlo in un altro stato membro senza che sia necessario sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue caratteristiche tecniche. Anche nel caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è dotato di omologazione UE ma di omologazione nazionale, l'immatricolazione ha luogo senza particolari formalità. Se invece l'omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato in cui si procede all'acquisto e non in quello di destinazione, si deve soltanto richiedere al rappresentante del costruttore nello Stato di destinazione un certificato attestante che il veicolo è simile al tipo omologato nello Stato di destinazione, salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e non a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza: l'immatricolazione sulla base di tale documento deve essere immediatamente concessa.
Immatricolazione di veicoli usati di provenienza UE
I veicoli usati, quelli, cioè, immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro della UE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità. L'immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del paese da cui il veicolo proviene. In base a recenti disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo usato all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall'art. 75 del C.d.S se dalla documentazione risulta la validità dell'ultimo controllo tecnico effettuato all'estero. Se quest'ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova.
Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell'età del veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio. Come regola generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all'immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare. Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari:
veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato della UE prima della richiesta di immatricolazione in Italia. In questo caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito;
veicoli cancellati dal P.R.A. in Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la reimmatricolazione in Italia. In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta "per esportazione", la reimmatricolazione potrà essere eseguita senza difficoltà. Se, invece, la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per demolizione" la reimmatricolazione sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione in Italia. Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione. Se la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per rottamazione", godendo quindi degli incentivi statali, la reimmatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza.
inizio pagina
2007-01-30 18:38:43
·
answer #2
·
answered by blu_sex 6
·
0⤊
0⤋