La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.
Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un'attività economica voltaalla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.
Il titolare della ditta individuale è l'unico responsabile dell'attività ed è esposto al rischio d'impresa.
Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).
La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.
a) IMPRESA FAMILIARE
L'impresa familiare è caratterizzata dal fatto che, oltre al titolare, vi partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. I partecipanti all'impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli utili e ad una quota sugli incrementi dell'azienda.
Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi dei familiari, rimane, però, l'unico responsabile dell'attività: solo egli potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari.
La normativa fiscale prevede che l'impresa familiare debba costituirsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) IMPRESA CONIUGALE
L'impresa coniugale rappresenta l'unica forma d'impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione. Le uniche condizioni per la costituzione di un'azienda coniugale sono:
. la sua costituzione deve avvenire dopo il matrimonio;
. i coniugi devono essere in regime legale di comunione (caratteristica non rilevante in caso d'impresa familiare);
. i coniugi gestiscono entrambi l'impresa senza alcuna posizione di subordinazione.
La costituzione di una S.a.s. invece deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (l'inosservanza di tale adempimento comporta il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese, con conseguente irregolarità della società).
Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci (da indicare nell'atto costitutivo):
. accomandatari, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
. accomandanti, obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta.
La società, che deve essere iscritta nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla costituzione a cura del notaio o degli amministratori, agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari; la presenza del nome di un socio accomandante nella denominazione comporta a questi la perdita della responsabilità limitata.
L'amministrazione della società può essere conferita solamente ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, pertanto, compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale e per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.
La rappresentanza della società spetta ai soci amministratori.
Per la società in accomandita semplice, il divieto di concorrenza sussiste solo per i soci accomandatari.
Le cause di scioglimento sono le stesse di quelle elencate per le società in nome collettivo.
2007-01-19 22:16:13
·
answer #1
·
answered by CyberFox 5
·
1⤊
1⤋
dipende dall'attività che svolgi e dai rapporti con i tuoi soci.
1) se hai dei soci paritari, nel senso che svolgete insieme l'attività e accettate un uguale rischio, allora ti conviene la SNC (Società in nome collettivo). Sarete ugualmente responsabili in solido (ovvero se ci sono debiti essi graveranno su tutti voi con tutto il vostro capitale personale)
2) se hai dei soci che si limitano a finanziare l'attività e vogliono un grado di responsabilità minore ti conviene la SAS (Società in accomandita semplice). Ci sono i "soci accomandatari" (quelli più importanti) che amministrano la società e assumono una rensponsabilità illimitata (cioè se il capitale della società non basta a pagare i debiti debbono pagare con il loro capitale personale) e altri detti "accomandanti" (che sono meno importanti) non amministrano la società e sono responsabili limitatamente al capitale conferito alla società (cioè al peggio perdono i soldi che hanno messo nella società e basta)
3) se invece hai un capitale di una certa consistenza allora scegli la SRL (Società a responsabilità limitata). Qui le garanzie sono maggiori perché i soci sono resposabili limitatamente al capitale conferito alla società e il loro capitale non può essere utilizzato per pagare i creditori (è la c.d. "autonomia patrimoniale perfetta").
Naturalmente la SRL dà un'immagine migliore e più garanzie, è però più costosa e richiede più formalità.
Spero di aver risposto in poche righe a una domanda un po' complessa.
2007-01-19 22:22:47
·
answer #2
·
answered by Paul Pierre 2
·
4⤊
0⤋
quello che ti è stato indicato finora mi pare molto corretto....valuta per prima cosa il patrimonio personale di cui disponi....se hai un patrimonio consistente tipo case denaro e altri bene per me ti conviene l's.r.l. rischi sono il capitale sociale e non il restante di tuà proprietà.Chiaramente i costi e gli adempimenti sono maggiori come ti è stato esplicato....altrimenti se non hai molto da perdere ti conviene la ditta individuale se sei solo o società di persone (sas o snc e le differenze ti sono state spiegate), perchè sono più snelle da gestire e costano di meno.
Ciao
2007-01-20 00:00:29
·
answer #3
·
answered by nicox 3
·
1⤊
0⤋