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7 risposte

di solito la data di consegna viene scritta sul contratto, e ha un margine di tempo a disposizione, e spesso sono soggette alle calamita' naturali, io lavoravo per un impresa di costruzioni fino l'anno scorso e posso dirti che i problemi dei ritardi sono spesso dovuti alle condizioni atmosferiche (tipo se piove per un mese di fila nn si puo' fare il tetto)oppure burocratiche (spesso le societa' che posano i contatori dell'acqua aspettano l'autorizzazione del comune che e' sempre lento per queste cose ecc ecc o cose cosi').
comunque sia se i tempi di ritardo superano il limite puoi sempre affidarti ad un avvocato e fare ricorso legalmente.

2006-12-26 02:53:48 · answer #1 · answered by . 6 · 0 0

Cerca la risposta dentro il contratto.

2006-12-29 00:04:30 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

La legge c'è, ma il termine deve essere contemplato nel contratto d'appalto. Indi per cui se non vengone rispettate le clausole del contratto, tra cui i termini massimi entro i quali deve essere effettuato il lavoro, allora puoi avvalerti della penale che solitamente viene iscritta all'interno di tale contratto.

2006-12-27 09:46:18 · answer #3 · answered by summer 3 · 0 0

la penale è prevista solo nel caso in cui venga inserita nel contratto di acquisto del fabbricato, altrimenti no

2006-12-26 05:28:55 · answer #4 · answered by zietta79 5 · 0 0

Non esistono leggi ad hoc sull'argomento, però esistono precise clausole nei contratti delle gare d'appalto che prevedono penali nei confronti delle imprese appaltatrici qualora non dovvessero rispettare i tempi di ultimazione delle opere!

2006-12-26 03:06:54 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0

bhe..è parte inadempiente di un contratto...devi vedere cosa prevede il contratto in caso di inadempienza

2006-12-26 02:53:04 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 0

non è la legge a disporre le penali.Quelle a cui ti riferisce sono "clausole penali"per cui dev'essere il contratto a contemplarle.
Art 1382-1386 c.c.

2006-12-26 02:48:52 · answer #7 · answered by Anonymous · 0 0

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