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Sono parte lesa, il danno alla moto è di 3600€ ma il liquidatore mi vuole risarcire con 2400€ a suo dire il valore attuale della moto. Il mezzo ora avrà 9 anni, ha 36000Km era in condizioni perfette e tenuta sempre in autorimessa. Non c'è una legge del 2005 che prevede che venga eseguita la riparazione totale a carico della controparte anche se il costo della stessa è superiore al valore del mezzo? Attendo impaziente una risposta tecnica a riguardo.
Per quanto scritto in precedenza devo aggiungere che la moto è caduta da ferma o quasi e il danno riguarda gli scarichi e la carena. Purtroppo si tratta di una Kawasaki ZZR 1100 e i ricambi sono costosi, ma la moto come struttura è O.K.
Distinti saluti, Mauri.
P.S.Dopo due giorni sono ancora in attesa di una risposta competente a riguardo del mio problema, pertanto chiedo un sollecito per poter avere un idea chiara a riguardo di come poter risolverlo. Grazie per la collaborazione e tanti auguri di buone Feste a tutti.

2006-12-20 20:34:22 · 4 risposte · inviata da titoito 2 in Auto e trasporti Moto

4 risposte

ahimè ho paura che il liquidatore abbia ragione...
il loro ragionamento è "perchè spendere più soldi per riparare un mezzo, quando il mezzo stesso vale meno dei danni da pagare" quindi loro dicono che se il mezzo vale 2400 Euro e il danno è superiore non ne vale la pena ripararlo...
Ora ci sono varie opzioni che si possono fare:

1. prendere i 2400 Euro e comprarsi un altra moto

2. Prendere i 2400 Euro e aggiungere di tasca propria per riparare il mezzo

3. Riparare il mezzo con pezzi di concorrenza, perdi più tempo a trovarli ma costano di meno. Quindi magari uno scarico più performante, carene riverniciate, o riparate...e magari ti rimane qualche soldino in più...

4. Fai causa alla persona che ti ha fatto il danno, e i casi sono 2 o le assicurazioni si mettono d'accordo o si va dal giudice di pace...(eviterei quest'ultima opzione, è dispendiosa, non hai sicurezza di risultato, ci vorranno almeno 2 anni perchè si decida qualcosa)

2006-12-20 20:50:30 · answer #1 · answered by er_coyote 2 · 0 2

è un abuso che attuano le assicurazioni. dovresti ripararla a tue spese, andare in causa (passano anni,e loro lo sanno), la vinci e ti risarciscano il totale della fattura.

2006-12-22 02:59:18 · answer #2 · answered by roberto r 2 · 0 0

Dunque...Non è assolutamente vero che il liquidatore abbia ragione. O, meglio...è solo una mezza verità e la soluzione tecnicaper venirne fuori c'è. Ti spiego come e perchè ma, purtroppo, dovrò necessariamente dilungarmi. Il problema che hai incontrato è quello, classico, dell'antieconomicità delle riparazioni come limite invalicabile del risarcimento del danno. Tutte le compagnie di assicurazioni l'eccepiscono quando i costi di ripristino del mezzo sono "di gran lunga superiori" al valore commerciale del veicolo stesso (vedi Cassazione 22.05.2003 n.8052, ad esempio). Dalla quantificazione del danno, dunque, andrebbero detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata. E' il cd. principio della compensatio lucri cum damno in forza del quale il risarcimento non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato sicchè, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tener conto nella liquidazione del danno sottraendolo al risarcimento (vedi Cass. 22.06.2005 n.13401). Sicchè, se il danneggiato ottenesse il risarcimento in formza specifica ovvero una riparazione per un importo superiore al valore commerciale, a seguire questa impostazione, di fatto, si avrebbe una ingiustificata locupletazione e, comunque, troverebbe un limite nell'eccessiva onerosità rispetto al valore di mercato attuale del mezzo (ipotizzandolo ancora integro).
Si tratta di una impostazione assai dibattuta sia in dottrina che tra la stessa giurisprudenza che si pronuncia in modo altalenante senza che mai, finora, sia intervenuta, purtroppo, una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. E così, in tempi recenti, diversi giudici di merito (cito, ad esempio, Trib. Cremona 21.05.2001 n.158 nonchè Cass. 5.07.2002 n.9740), dilatando il concetto di eccessiva onerosità di cui all'art.2058 cod.civ. ritengono che l'esborso di una somma, anche se notevolmente superiore al valore commerciale del veicolo, non legittima comunque l'esclusione del diritto del danneggiato alla riparazione del veicolo e alla refusione, da parte del responsabile del sinistro, delle spese sostenute. Infatti, secondo questa giurisprudenza, l'eccessiva onerosità va considerata non tanto in rapporto al valore del bene distrutto o danneggiato quanto alle obiettive difficoltà che incontra il danneggiato medesimo. Sempre sulla stessa linea, altri giudici, hanno affermato che sul responsabile del sinistro grava sempre l'obbligo principale della restitutio in integrum: egli, cioè, è tenuto a reintegrare il bene nella situazione antecedente il danneggiamento qualora ciò sia possibile, a nulla valendo le considerazione circa la opportunità della restitutione stessa. Sicchè, trattandosi di cosa essenzialmente fungibile, la resitutio in integrum è realizzabile sia con la riparazione sia con la consegna di un bene uguale a quello distrutto. Dunque, nessuno può impedire al responsabile del sinistro, secondo questa giurisprudenza, e qualora l ritenga economicamente vantaggioso, di offrire al danneggiato un mezzo di identica condizione di quello danneggiato, risarcendolo, così, in forma specifica. Ma laddove ciò non avvenga, attenzione, deve essere rimborsata al danneggiato la spesa sostenuta per le riparazioni del veicolo indipendentemente dal valore commerciale dello stesso.
Va poi aggiunto che la prova della riparazione incombe comunque sul danneggiato e, sotto questo profilo, maggiore è la valenza di una fattura rispetto ad un preventivo perchè la prima prova una spesa effettivamente sostenuta mentre la seconda una semplice valutazione di un terzo. E', quindi, preferibile anticipare la spesa di riparazione e chiederne il risarcimento producendo la relativa fattura. Solo in tal modo, peraltro, è possibile ottenere anche la somma corrisposta a titolo di IVA. Infine, per stabilire quale sia il valore di mercato del mezzo la prassi corretta che andrebbe sempre pretesa (perchè confermata anche dalla giurisprudenza) è quella di calcolare il valore medio tra i prezzi di Eurotax giallo ed Eurotax blu (vendita-acquisto) oppure tra i prezzi acquisto e vendita di Quattroruote.
La strada, quindi, per ottenere l'integrale riparazione, c'è anche se, come avrai notato, la giurisprudenza di divide. Esperienza insegna che con una fattura in mano e prezzi applicati che siano davvero di "mercato" e non una speculazione, le compagnie trattano. Infatti, 1.200 euro di differenza non compensano il costo di un procedimento giudiziario, ivi compresa una consulenza tecnica d'ufficio. Nulla esclude, però, che siano così tenaci di provarci. Il mio consiglio, a questo punto è inevitabile. Sai quali sono i tuoi diritti e come vengono attualmente tutelati. Rivolgiti ad un legale di fiducia ed esaminate insieme il caso. Saprà dirti sicuramente, conoscendo anche il nome della compagnia di assicurazioni e del liquidatore, se ci siano margini di trattativa o se sia opportuno procedere diversamente, magari anche innanzi al Giudice di Pace se sussistono i presupposti di competenza.
Buona fortuna e spero di essere stato esauriente.

2006-12-20 21:30:26 · answer #3 · answered by Mark T 2 · 0 0

Purtroppo per quello che riguarda la legge il liquidatore ha ragione, anche se secondo me é 1 vera e propria ingiustizia!!!
A me é capitata la medesima cosa con la mia auto ( come nel tuo caso, i danni erano superiori al valore di mercato ), e siccome ci ero troppo affezzionato, ho fatto l'aggiunta di tasca mia e me la sono riparata!!!
Cmq per sapere se te l'ha valutata bene senza cercare di fregarti devi informarti su qualche giornale ( per le auto ad esempio c'é quattro ruote).
Spero di esserti stato d'aiuto...
Buona Fortuna.

2006-12-20 20:41:01 · answer #4 · answered by Alex G 5 · 0 0

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