io ho un contratto a progetto ... che vuoi che ti dica ...
- i contributi sono più bassi di un contratto a tempo inderminato
- non ti aspetta tredicesima
- non ti spetta liquidazione
- non ti spettano ferie
- non ti spetta malattia
- praticamente non ti spetta niente!!!!
se vuoi sapere altro contattami in privato
2006-12-19 18:26:45
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answer #1
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answered by chicca84 6
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ch tipo di informazioni vuoi? per l'anno 2006 o con la nuova finanziaria?
le cose per i cocopro per il 2007 cambiano!
2006-12-19 23:05:49
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answer #2
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answered by mary 3
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Forma del contratto
II contratto a progetto deve avere una forma scritta - è questa la vera novità rispetto alle co.co.co per le quali il contratto scritto non è obbligatorio - e deve indicare:
la durata determinata o determinabile del progetto;
il contenuto del progetto o programma di lavoro (o fasi di esso);
la retribuzione (e i criteri per la sua determinazione), i tempi e le modalità del pagamento e dei rimborsi spese;
le modalità del coordinamento, anche temporale, con il datore di lavoro;
le misure di tutela della salute e sicurezza.
In un eventuale contenzioso sulla natura del contratto, la forma scritta è essenziale per dimostrare l'esistenza o meno del progetto. In quest'ultimo caso il giudice può trasformare il rapporto di lavoro da progetto, in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se invece il giudice accerta che l’attività svolta non consente l’autonomia organizzativa del lavoratore (e quindi si tratta di lavoro subordinato a tutti gli effetti), può chiedere la trasformazione del contratto nella tipologia che si è concretamente realizzata (ad esempio partime, tempo de terminato, ecc).
In che cosa consiste il progetto
È un'attività (anche produttiva) identificabile e collegata a un risultato.
Può essere connessa a un'attività accessoria, ma anche principale dell'impresa. Il giudice non può sindacare le ragioni tecniche, organizzative e produttive sulla base delle quali il datore di lavoro ha scelto di stipulare un contratto a progetto.
In che cosa consiste il programma di lavoro
Diversamente dal progetto il programma non deve necessariamente essere collegato a un risultato finale. Esso può anche produrre un obiettivo solo parziale (collocato all'interno di un ciclo produttivo) e destinato ad essere integrato da altre prestazioni lavorative.
Durata e cessazione del contratto a progetto
La legge non prevede una durata massima del rapporto di lavoro a progetto. Può essere determinata o determinabile in funzione delle caratteristiche del progetto o dell'interesse del datore di lavoro a continuarlo.
Il datore di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza del termine per due ragioni: per giusta causa e per eventuali causali, che può richiedere di inserire nel contratto individuale di lavoro. Tra queste la legge indica la clausola del preavviso, la quale se firmata dal collaboratore permette al datore di lavoro di interrompere in qualunque momento il contratto in seguito a un semplice preavviso (art 67, comma 2. D.Lgs.276/03).
Va anche ricordato che in caso di malattia o infortunio il datore di lavoro può decidere di interrompere il contratto con il collaboratore anche prima della sua scadenza naturale.
Successione dei contratti
Allo stesso collaboratore possono essere proposti contratti di lavoro successivi aventi come oggetto un progetto analogo o anche del tutto diverso. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto
Retribuzione
La legge assegna ampia discrezionalità al datore di lavoro di fissare il compenso del lavoratore a progetto sulla base di proprie valutazioni.
Infatti la sua retribuzione è esclusivamente legata alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito: la Circolare del ministero del Lavoro, 8 gennaio 2004 esclude la possibilità che il punto di riferimento per il compenso del lavoratore a progetto siano le retribuzioni dei lavoratori subordinati di pari mansione. L'unico criterio indicato dalla legge è quello dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
Gravidanza, infortunio e malattia
II rapporto di lavoro si sospende durante la gravidanza e in caso di malattia o infortunio. È comunque un obbligo inviare al datore di lavoro un certificato che attesti le ragioni dell'indisponibilità del collaboratore. In particolare, nell'eventualità di una malattia o di un infortunio la sospensione del rapporto di lavoro non comporta la proroga del contratto, il quale comunque termina alla scadenza stabilita.
La malattia
La malattia è completamente a carico del lavoratore, poiché infatti la legge non prevede alcuna integrazione, pubblica o da parte del datore di lavoro, del reddito perduto. Solo nell'eventualità di una degenza ospedaliera è prevista - per coloro che versano il contributo addizionale dello 0,5 - un'indennità di malattia per il periodo del ricovero (L 488/99).
Se la sospensione dal lavoro a causa di una malattia si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata del contratto, o oltre 30 giorni, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro.
2006-12-19 21:16:35
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answer #3
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answered by Anonymous
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aggiungo che puoi portare in detrazione o deduzione (non ricordo più), il contributo sanitario dell'assicurazione
spese mediche
spese farmaceutiche
detrazioni per familiari a carico (non sono sicura se vale anche per i cocopro)
assegni per familiari a carico
ciao
2006-12-19 19:14:04
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answer #4
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answered by girellina66 GVG ® 6
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Ti ha già detto tutto chicca, tranquillo comunque...non sei il solo..il male è che siamo sempre di più..
2006-12-19 18:40:04
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answer #5
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answered by Dott. F 5
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