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Ecco cosa è successo, pagando regolarmente un commercialista per la gestione della mia ditta individuale, mi era arrivato una incongruenza con lo studio di settore. Il commercialista mi fa fare ricorso(il giorno prima della scadenza dei termini.. ma fa niente), dicendo che hanno fatto un errore, in quanto lo studio è stato applicato come se facessi assistenza e vendita, mentre faccio solo assistenza, e quindi i conti non tornano. "Stai tranquilla che il ricorso lo vinciamo, altrimenti, vuol dire che l'errore l'ho fatto io, sono assicurata pagherà la mia assicurazione". Ovviamente non so come è andato il ricorso ma mi è arrivata una bella cartella esattoriale relativo a quello studio di settore, da pagare entro 60 giorni. Realisticamente(quindi senza fare secco il commercialista), cosa posso fare?

2006-12-11 00:58:41 · 10 risposte · inviata da Nala 4 in Affari e finanza Tasse Italia

Pietà???? Con tutti i soldi che gli ho dato!

2006-12-11 01:02:50 · update #1

niente vendetta tanto la dittaè morta l'anno scorso.

2006-12-11 01:46:13 · update #2

Allora è andata a finire che il ricorso l'ho vinto al 50% e il mio commercialista non paga.

2006-12-11 19:22:53 · update #3

10 risposte

porta la cartella dal commercialista... chiedi spiegazioni e vedi a che punto è il ricorso e se è gia' stato portato in commissione tributaria. se l'errore è del commercialista sara' la sua assicurazione a pagare la sanzione e relativi interessi. ciao ciao

2006-12-11 01:02:33 · answer #1 · answered by ? 5 · 2 1

Mi pare strano che abbiate dovuto fare ricorso in Commissione Tributaria senza tentare di attivare la procedura prevista direttamente con l'Agenzia delel Entrate per un accertamento con adesione.
In casi come il tuo, che purtroppo capitano abbastanza frequentemente, solitamente si riesce, parlando con il funzionario responsabile dell'A.E. a modificare l'accertamento applicando lo Studio di Settore più consono all'attività effettivamente svolta. Spesso l'accertamento viene addirittura annullato.
Ma tant'è, ormai la frittata è fatta. Quindi puoi, tramite lettera raccomandata, addossare la responsabilità dell'accaduto al commercialista, chiedendo il rimborso delle sanzioni applicate, in modo che il commercialista stesso possa richiedere il rimborso all'assicurazione. Se non riuscite ad accordarvi amichevolmente dovrai fare causa.
Attenzione: secondo me il commercialista ti rimborserà solo le sanzioni applicate e non la maggiore imposta e gli interessi moratori. Quelli rimangono a tuo carico.

2006-12-13 13:12:06 · answer #2 · answered by heron 5 · 0 0

ciao. se il verdetto del ricorso ancora non c'é é normale che ti sia arrivata la cartella di pagamento. Il motivo é semplice: l'agenzia delle entrate si porta avanti nel chiederti i soldi eventualmente dovuti per l'accertamento che ti han fatto in base agli studi di settore. Puoi chiedere la sospensione della cartella presentando un'istanza (entro i 60gg imposti per il pagamento). Sarai convocata (o il tuo difensore, se hai domiciliato presso lui/lei il contenzioso) piuttosto celermente e in dibattito potrai motivare le ragioni per cui chiedi di non pagare la cartella. Ovviamente finché la sentenza non é definitiva la cartella é dovuta. se vincerai il ricorso ti restiuiranno i soldi con gli interessi, altrimenti amici come prima (chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato, .. se preferisci). PS per la sospensione é possibile che ti chiedano una fidejussione per garantirsi il pagamento di quanto dovuto entro i termini fissati dalla sentenza, se perdessi il ricorso. Al tuo commercialista (che mi sembra serio) potrai chiedere rivalsa del pagato, quando sarà il momento; in via amichevole o in via giudiziaria. saluti. Phil

2006-12-11 12:31:40 · answer #3 · answered by phil_mi_70 3 · 1 1

Agire con torture e vendette personali, mi sembra un pochino anacronistico. Porta tutti i documenti in tuo possesso dal commercialista, esprimi fermamente il tuo rifiuto a pagare, informati a che livello è il ricorso e, nella remota possibilità di una non cooperazione del commercialista lo minacci di citarlo in giudizio, normalmente quest'ultima possibilità si evita.

.......SMILE........

2006-12-11 09:10:14 · answer #4 · answered by timitabrev 6 · 1 1

deve pagare il commercialista, e´assicurato non paga lui tranquilla

2006-12-11 09:03:01 · answer #5 · answered by paoletta 6 · 1 1

Responsabilità civile nei confronti del committente

L’imputazione di responsabilità (siano esse di tipo contrattuale o extracontrattuale) presuppone, come è ovvio, che possa essere dimostrato un nesso di causa ed effetto fra danno occorso e prestazione del professionista. A questo riguardo già da alcuni decenni si è notato una evoluzione del costume del progettare e costruire, al fianco di quella della tecnica, che ha reso più complessa la valutazione di questo aspetto: se da un lato l’ingegnere si affida sempre di più in fase di progettazione al ricorso di apporti specialistici di altre figure professionali, si è assistito (sebbene non si possa generalizzare troppo a cuor leggero) ad una maggior consapevolezza e preparazione tecnica della committenza che in molti casi interviene come parte attiva nelle scelte progettuali ed esecutive. Il rapporto contrattuale (o più in generale la responsabilità del danno) non risulta quindi del tutto incondizionato né in molti casi globale. A questo riguardo il Codice Civile si esprime (artt. 1228, 2049, 2232) ricordando che le prestazioni dell’ingegnere devono essere sempre svolte con diligenza, prudenza e perizia e che il professionista a questo riguardo è tenuto a rispondere per fatti derivanti dall’opera di ausiliari e sostituti; ciononostante è fuori questione che egli si assume solo le responsabilità che sono circoscritte in tutto o in parte agli atti ad egli riferibili. A questo riguardo, come più avanti verrà esposto, risulta evidente come in fase di assegnazione di incarico sia di fondamentale importanza avere una chiara definizione dei ruoli e dei compiti (e di conseguenza delle responsabilità) che il professionista sarà chiamato ad assolvere. Inoltre, in fase esecutiva, diventa necessario per il professionista per poter declinare eventuali responsabilità, dissociarsi espressamente da atti di interferenza o ingerenza da parte del committente o di altre figure professionali coinvolte nel processo produttivo. Il concetto di colpa professionale, presupposto essenziale per una imputazione di responsabilità, risulta poi meglio definito dall’art. 2236 C.C.( Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.) ; risulta evidente che in caso non sorgano problemi tecnici di particolare complessità, si configura in tutti i casi, anche se in gradi differenti da situazione a situazione, la responsabilità dell’ingegnere.
Il concetto generale di colpa non pone seri problemi di interpretazione facendo riferimento al già citato dovere di diligenza, prudenza e perizia. Diventa invece di più sottile e incerta interpretazione l’accezione grave nella definizione di dolo o colpa anche in virtù della variegata casistica che nella pratica si può presentare e del continuo mutamento ed evoluzione in campo tecnico che non permette l’esistenza di un concetto acquisito di “speciale difficoltà”. L’articolo va quindi interpretato riferendosi al tipo medio di professionista e di conseguenza a problemi o prestazioni che esulano dalle cognizioni e metodologie correntemente acquisite ed utilizzate. Ovviamente l’ipotesi di esenzione di responsabilità è sostenibile in queste circostanze a patto che l’ingegnere venga investito dal committente di risolvere problematiche non ancora compiutamente definite, e che lo stesso committente venga reso edotto delle difficoltà emerse, assumendosi in questo modo implicitamente il rischio (per lo meno in parte) gravante generalmente solo sul professionista.
In alcuni casi la “speciale difficoltà” d’ordine tecnico può configurarsi anche in rapporto a prestazioni resesi urgenti e necessarie, non permettendo uno studio ed una analisi (o il ricorso ad apporti specializzati) da parte del professionista incaricato.
Resta comunque il fatto che risulta sempre abbastanza difficile per il professionista dimostrare nei singoli casi concreti l’esistenza e il rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà a discarico di proprie responsabilità attribuibili ad errore professionale.
Non bisogna inoltre credere che il danno di cui il professionista possa rendersi responsabile derivi unicamente dalla corretta esecuzione della prestazione tecnica delle prestazioni incaricategli: essa può dipendere ad esempio da inadempienza contrattuale relativa ai tempi e ai modi di esecuzione delle stesse prestazioni. A questo riguardo si esprime l’art. 1218 del Codice Civile (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile) e dall’art. 2237 che disciplina il comportamento delle parti in questi casi (Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.). Sebbene non espressamente evidenziato nei due articoli citati, anche una inadempienza in termini di modi di esecuzione (ad es. la produzione di elaborati progettuali incompleti o di scarsa comprensibilità) potendo implicare ritardi e difficoltà in fase di avvio, esecuzione e collaudo dell’opera può configurare questo tipo di responsabilità civile.
Infine ci sembra opportuno, anticipando aspetti che verranno trattati nel seguito della trattazione, menzionare il caso di responsabilità nel caso in cui la prestazione di opere o servizi sia erogato al committente da una società di capitali (società di ingegneria): in questo caso il regime è decisamente più favorevole in quanto l’attività di tali strutture non si configura come assimilabile a quella propria dei prestatori d’opera intellettuale e quindi non soggetta all’art. 2236 C.C. già citata.

2006-12-13 09:17:49 · answer #6 · answered by chicagoboy 4 · 0 1

il commercialista ha detto bene...ha un'assicurazione che in casi simili paga il danno...per cui vai da lei, falle vedere la cartella esattoriale, e fatti dare i soldi, rendendola attenta al fatto che, al prossimo errore, ti rivolgi da qualche altro commercialista.

2006-12-11 09:07:40 · answer #7 · answered by Phèdre 5 · 0 1

Lo torturi finchè non paga, anche perchè lui al massimo risponde con una multa delle Kazzate che fa, ma tu intanto devi pagare.

PS Per coloro che confidano nelle assicurazioni se scadono i termini previsti per i pagamenti il tutto (le multe) lievita esponenzialmente e al massimo l'assicurazione del commercialista risponde per l'importo della prima cartella esattoriale.

2006-12-11 09:03:08 · answer #8 · answered by rpsoft57 6 · 0 1

pietà

ma no dai

facci pure causa tanto siamo assicurati
(al massimo ti seguiamo portando assistenza nelle commissioni tributarie, anche in quella regionale se serve)

2006-12-11 09:00:35 · answer #9 · answered by giasterpo 3 · 1 2

Porta la cartella al commercialista e fai capire che non intendi pagare tu. Altrimenti porti via la contabilità

2006-12-11 09:02:31 · answer #10 · answered by alifib 3 · 0 2

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