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Il datore di lavoro può trasferire il lavoratore in sedi scomode, invece che avvicinarlo alla propria città di residenza? Ovvero mandare in altre regioni? Ed il lavoratore può opporvisi, tramite legale?

2006-12-10 06:02:31 · 3 risposte · inviata da Data 1 in Affari e finanza Lavoro e carriera

3 risposte

Che cos’è il trasferimento e a quali condizioni può essere attuato?



Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un'altra è regolato rigidamente dalla legge. Più precisamente, l’art. 2103 c.c. dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive". Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare:

1) l'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza;

2) la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;

3) la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni.

Tutte queste ragioni debbono essere portate a conoscenza del dipendente per iscritto, prima del trasferimento. Se la lettera non contiene l'indicazione delle ragioni è però necessario che il dipendente le richieda espressamente.

In mancanza delle condizioni sopra indicate, il trasferimento è illegittimo e può essere annullato dal pretore del lavoro, a cui l’interessato deve rivolgersi se ritiene che il provvedimento sia illegittimo.

Il trasferimento, di cui si è parlato e che è regolato dal citato art. 2103, presuppone che, nonostante la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, resti invariato il datore di lavoro. La fattispecie è invece diversa qualora nei confronti del lavoratore venga disposto non solo il trasferimento da una sede di lavoro ad un'altra, ma anche il passaggio alle dipendenze di altra società, pur se consociata a quella di provenienza. In questo caso, più che di trasferimento, deve parlarsi di cessione del contratto di lavoro da una società all'altra, che può essere attuato esclusivamente con il consenso del lavoratore, in difetto del quale il trasferimento non può essere attuato. Se il provvedimento fosse portato ad esecuzione nonostante l’esplicito dissenso del lavoratore, è possibile proporre ricorso al Pretore del Lavoro per ottenere la revoca giudiziale del trasferimento.
www.fezzi.it

Ti auguro ogni bene

2006-12-10 22:27:48 · answer #1 · answered by Anonymous · 1 0

in funzione delle necessita'd'impresa puo'farlo se pero'vuoi evitarlo e'sufficiente farti nominare rappresentante sindacale ,se e'contemplato dal numero di addetti,e'la scappatoia piu' facile ......

2006-12-10 06:12:09 · answer #2 · answered by bultoni 4 · 0 0

dipende dal cotratto... se sei un precario quasi certamente sul contratto sarà scritto che devi accettare qualsiasi sede il datore voglia assegnarti.
Leggi bene il cotratto e i codici a cui esso fa riferimento.

2006-12-10 06:10:59 · answer #3 · answered by Avantimieiprodi 7 · 0 0

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