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2006-11-14 10:12:48 · 4 risposte · inviata da Anonymous in Affari e finanza Tasse Italia

4 risposte

ti spiega come correggere le fatture: cos'è -di preciso - che non hai capito?

2006-11-14 10:42:28 · answer #1 · answered by emenem 4 · 0 0

L'art.26 del DPR 633/72 detta le regole da seguire se, successivamente all'emissione di una fattura, l'ammontare imponibile dell'operazione, o la relativa imposta, vengano ad aumentare o a diminuire. In caso di variazione in aumento, qualunque sia il motivo (errore di interpretazione della leggge, inesattezze della fatturazione, prezzi definitivi determinati in un secondo mometo etc.) si deve obbligatoriamente emettere una nuova fattura, in relazione al maggior amontare, ed adempiere a tutti gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento della maggiore imposta. In caso di variazione in diminuzione, che si può avere quando un'operazione, per la quale sia stata emessa fattura e sia stata effettuata la registrazione, viene meno in tutto o in parte, non vi è obbligo ma facoltà di emettere una nota di credito a favore del cessionario o del committente. In quest'ultimo caso occorre tenere presente che la variazione in diminuzione (ed emissione della nota di credito) può avvenire senza alcun limite temporale: se la variazione in diminuzione dipende da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione del contratto; se si è verificato il mancato pagamento del corrispettivo a casua di procedure esecutive rimaste infruttuose; se sono stati applicati sconti e abbuoni già previsti nel contratto originario. In altri casi, la variazione in diminuzione è ammessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, se: la variazione è originata da sconti e abbuoni dipendenti da sopravvenuti accordi tra le parti; la variazione è dipesa dalla restituzione dei beni senza la successiva sostituzione; la variazione è dovuta ad inadempimento contrattuale di una delle parti; la variazione è dovuta ad inesattezze nella fatturazione. Un'ultima precisazione: se viene emessa nota di credito (che è una facoltà e non un obbligo), il cessionario del bene o committente del serivio (che la riceve) ha l'obbligo di annotarla nel registro delle fature emesse aumentando l'IVA a debito oppure nel registro degli acquisti con segno negativo. CIAO.

2006-11-14 20:09:27 · answer #2 · answered by trifabry 2 · 1 0

l'art.26 tratta sostanzialmente delle note credito.
Nella prassi i casi più comuni sono:
se la nota credito viene emessa entro un anno dall'operazione originaria è facoltativo accreditare anche l'Iva;
se viene emessa oltre un anno è obbligatorio emettere la nota credito senza Iva.
Per casi particolari o più complessi occorrerebbe avere maggiori dettagli sul tuo quesito

2006-11-15 12:46:54 · answer #3 · answered by heron 5 · 0 0

dichiarazione d'intento : le aziende che
hanno effettuato acquisti di beni e di servizi in esecuzione dei medesimi contratti, con addebito dell’Iva, possono recuperare l’Iva medesima, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, limitatamente alle operazioni effettuate nel corso dell’ultimo anno, ed in misura comunque sempre proporzionale alla partecipazione della U.E.. A tal fine si ricorda che l’art. 6 del DPR 633/72 prevede che il momento di effettuazione dell’operazione corrisponde:
per gli acquisti di beni: data della consegna dei medesimi (in questo caso la nota di credito può essere emessa entro 365 giorni dalla data di consegna del bene).
per le prestazioni di servizi: data del pagamento del corrispettivo ovvero la data della fattura se la stessa è stata emessa antecedentemente al pagamento (in questo caso la nota di credito può essere emessa entro 365 giorni dalle predette date).

2006-11-14 18:28:22 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 2

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