English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Tutte le categorie

andate nella sezione: proroga del termine, pagina 6 http://download.microsoft.com/documents/italy/SBP/lavoro/Lavorotempodeterminato.pdf
..e di questo mi sapete dire qualcosa?xkè dice ke se non ci sono interruzioni tra la fine del primo contratto a termine e l'inizio del secondo contratto a termine, il contratto va inteso a tempo indeterminato..ma c'è qualcosa ke nn mi quadra! non credo che in una multinazionale siano capaci di commettere un "errore" simile!e poi perchè non dirmi nulla e tenermi all'oscuro di ogni cosa?!mi è scaduto il primo contratto il 31/12/2005 e il secondo scade il 31/12/2006, quindi senza interruzioni..quindi secondo questo file è automaticamente a tempo indeterminato..uffa..non riesco a capirci niente..qualcuno di voi se ne intende?!?! Per favore aiutatemiiii!!!!lo so che sono diventata angosciante, ma x me è la vita sapere se avrò un lavoro oppure no!! grazie a tutti..è tutto collegato alle mie precedenti domande..grazie ancora..baci..

2006-11-13 05:08:24 · 3 risposte · inviata da luby 3 in Affari e finanza Lavoro e carriera

vi aggiungo il link della precedente per chi non sapesse a cosa mi riferisco..grazie ancora..
http://it.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AiS7gdBRIsoqUWkMEAGGU53wDQx.?qid=20061113053923AAM6ozK

2006-11-13 05:09:25 · update #1

neotrinity..il secondo è una proroga..dice: ..il rapporto di lavoro co lei intercorrente è da intendersi prorogato..(..)..La scadenza del rapporto, in precedenza fissatat al 31/12/2005, viene pertanto prorogata al 31/12/2006 data in corrispondenza della quale il contratto con lei intercorrente dovrà intendersi automaticamente risolto.
Ma il link in pdf non dice così!uffaaaaaa

2006-11-13 05:22:09 · update #2

x illuminato..grazie..ma il link che c'è all'inizio della domanda è molto simile..E NN MI E' CHIARO!è troppo pieno di paroloni!quello che no mi è chiaro è l'articolo 5 punti 1 - 2 - 3 ! AIUTOOOOO

2006-11-13 05:27:39 · update #3

ma scusate, da quello che leggo nei vari articoli, se non viene rispettato l'intervallo di tempo di 10 giorni tra un contratto e l'altro, il contratto va ritenuto a tempo indeterminato alla proroga..Questa parte non mi è chiara..

2006-11-13 19:45:03 · update #4

3 risposte

non sono riuscita a vedere il link

il secondo contratto è stata una proroga o un nuovo contratto?
perchè è diverso!

non correre, leggi bene il contratto
e in modo soft informati presso il sindacato della tua azienda

dico in modo soft perchè così puoi avere un consulto tecnico
non una vertenza.

aspetta,intanto guardati intorno
sii stratega, non bruciarti

non esiste l'obbligo ad assumerti da quel che hai scritto tu
ma ci va qualcuno che lo legga questo contratto

2006-11-13 05:14:20 · answer #1 · answered by Neotrinity 3 · 1 0

"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001

--------------------------------------------------------------------------------

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Apposizione del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
Art. 2.
Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
Art. 3.
D i v i e t i
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Art. 6.
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 7.
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale.
Art. 8.
Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Art. 9.
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono le modalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta' occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
**************************************************************
mi pare di averti mandato tutto auguri

2006-11-13 13:20:52 · answer #2 · answered by Anonymous · 1 0

Il punto focale, cioè quello che interessa la tua vicenda, è l'art. 4 "Disciplina della proroga" inviatoti da "Illuminato" e che io ho trovato QUASI identico dal tuo link sotto la dicitura (vai a cercarla) "Proroga del termine".

Esaminiamo la questione:

"Il termine del contratto a tempo determinato può essere PROROGATO solo quando la durata iniziale sia inferiore a 3 anni e vi sia il consenso del lavoratore"

Il tuo contratto iniziale era inferiore a 3 anni - durava un anno - e probabilmente quando te lo hanno PROROGATO ti hanno richiesto e tu hai accettato la proroga.
Se così è, il tuo datore di lavoro fin quì è a posto.

continuiamo:

"La proroga è ammessa 1 sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato precedentemente stipulato"

Se tu sei stata chiamata a svolgere la stessa attività lavorativa espletata nel primo anno e visto che, al momento, c'è stata 1 sola proroga, il tuo datore di lavoro è ancora dalla parte della ragione a ritenere il contratto a tempo DETERMINATO.

Continuiamo ancora.

"Le ragioni giustificatrici della proroga ............. sono a carico del datore di lavoro"

Questo è l'unico punto opinabile:
aveva il tuo datore di lavoro adeguate ragioni che giustificavano la richiesta di PROROGA ?
E' però un punto debole per te: i datori di lavoro conoscono bene queste clausole e quindi ritengo altamente improbabile che non possano addurre queste ragioni.

Se le possono addurre NON entrano in funzione i paragrafi successivi che parlano di trasformazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato.

Vale a dire che se hanno rispettato tutte le suddette regole il contratto poteva essere prorogato senza trasformarsi ed è rimasto a tempo determinato.
Non possono neanche più RIPROROGARTELO poichè, per rimanere a tempo determinato, la proroga può esserci per 1 sola volta.

Credo purtroppo - SALVO VOGLIANO LORO trasformarlo in tempo indeterminato - che col 31-12 prossimo tu avrai finito.

2006-11-13 18:19:49 · answer #3 · answered by omaren 5 · 0 0

fedest.com, questions and answers