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2 risposte

per cominciare è utile dare un'occhiata alla legge biagi in particolare il d.lgs n. 276/2003 artt. 47 e ss." il quale si occupa della fattispecie dell'apprendistato e formazione imprenditoriale. Di seguito riporto la presentazione degli interventi in tema di formazione.
"Coniugare lavoro e formazione lungo tutto l’arco della vita
Senza adeguati interventi in formazione e in istruzione la flessibilità
rischia di tradursi in precarietà ed emarginazione sociale. Obiettivo del
Governo è perseguire una strategia di formazione lungo tutto l’arco della
vita, secondo quanto indicato dalla già ricordata Strategia Europea per
l’occupazione.
In questa prospettiva, una prima area di intervento è rappresentata dalla
revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo,
nel rispetto dei princìpi e delle regole dell’Unione europea in materia di aiuti
di Stato all’occupazione.
Tre sono gli strumenti privilegiati dal legislatore:
• il contratto di apprendistato, anche nella prospettiva di una
formazione in alternanza che raccordi opportunamente i sistemi
della istruzione e della formazione professionale;
• il nuovo contratto di formazione e lavoro, reso compatibile con la
normativa comunitaria, in modo tale da disporre di una tipologia
contrattuale che agevoli anche il reinserimento di quanti siano stati
espulsi nell’ambito di processi di riorganizzazione produttiva;
• il tirocinio di orientamento e con finalità formative, che è destinato a
diventare, anche alla luce della riforma, lo strumento preferenziale
di inserimento al lavoro. E’ utile a quest’ultimo proposito ricordare la
preferenza di cui il tirocinante beneficia allorché viene assunto con
un contratto a termine ai sensi della disciplina recentemente
introdotta, visto che le assunzioni a termine di tirocinanti non sono
soggette ad alcun vincolo quantitativo.
Per quanto attiene al lavoro autonomo con caratteristiche di
autoimprenditorialità, in omaggio al secondo pilastro della Strategia
Europea per l’occupazione (imprenditorialità), si prevede inoltre una nuova
e originale forma di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine di
consentire il subentro nell’attività stessa di impresa.
Il Governo ha ora il compito di delineare un quadro generale in materia
di contratti a finalità formativa che consenta poi alle Regioni di intervenire,
anche al fine di realizzare meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei risultati conseguiti, soprattutto in relazione all’impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale.
Sarà poi la contrattazione collettiva a determinare – nelle concrete
condizioni date - le modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda,
contemperando le potenzialità di questa tecnica con la formazione esterna.
Verranno pertanto rimossi i limiti di legge a riguardo lasciando le parti
sociali del tutto libere di concordare le predette modalità, anche all’interno
degli enti bilaterali".

2006-10-26 12:16:57 · answer #1 · answered by cantina_abignente 1 · 0 0

Cerrrto che c'è

Per ogni tipologia di contratto misto (formazione e lavoro, apprendistato, tirocinio, etc) ci sono regole precise; però adesso vorrei guardarmi unpo' di tv... se vuoi informazioni precise scrivimi sarò felice di aiutarti (studio da consulente del lavoro, è il mio settore e mi manca poco per finire...) però domani, scusa...
Per la precisione le regole son stabilite da più leggi, l'ultima riforma mi sembra sia la cosiddetta legge biagi (che di biagi ha solo il nome)e successivi decreti attuativi. Ho un libro autorevole al riguardo, se mi scrivi le informazioni le prendo da lì

Ps se invece intendi dire la formazione tecnica in contratti che non comprendano l'addestramento, ma intendi la formazione nel senso di aggiornamento etc. credo non ci siano leggi in materia, è a discrezione del "capo" (o tua se ti vuoi fare corsi di aggiornamento per conto tuo). Una domanda perchè il pollice verso? sarei felice di aiutarti se posso!

Se ho capito bene, la tua mansione prevede l'uso di pc, quindi il cambiamento del software è strettamente inerente la tua mansione.
In questo caso i corsi di aggiornamento vanno fatti durante l'orario di lavoro, e quindi vanno anche retribuiti.
Non ricordo se si possano fare anche extra orario lavorativo (mi sembra di no, in questo caso, ma non son sicuro al100%); a rigor di logica (ripeto non ricordo la legge) questo sarebbe possibile in caso di accordo con i dipendenti in questione, e , sempre in base alla logica, direi che ci dovrebbe essere quanto meno un rimborso spese. Purtroppo non posso neanche controllare sul libro perchè l'ho prestato, ho solo quello sui contratti tipo apprendistato, e gli altri tipi riformati nel 2003 e 2004.
Ma vista la nebbia su quest'ultimo punto sarebbe meglio avere anche altri pareri... al sindacato credo non serva nemmeno iscriversi per avere un'informazione del genere.
Se poi vuoi riproporre la domanda su answers, specifica l'esempio che mi hai fatto nella mail, perchè quando parli di formazione la prima cosa che viene in mente allo studioso di diritto sono i contratti tipo apprendistato, formazione e lavoro, stage, etc. detti anche a causa mista, perchè a fianco della prestazione lavorativa è previsto l'addestramento obbligatorio in quella mansione da parte del datore di lavoro.
Se per caso non riesci ad avere risposte migliori, riscrivimi pure, io nel frattempo mi informo in merito (sia per passione, sia perchè sarà la mia professione)ciao

Ps però almeno permetti che ti si mandino messaggi alla casella e mail, ho provato a mandarti l'aggiunta che ho fatto ma non mi è stato possibile... buona fortuna

2006-10-26 11:26:12 · answer #2 · answered by Daniele 6 · 0 1

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