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e' vero che e' il tipo di societa' piu' semplice ed economico da gestire ?

2006-10-11 03:41:28 · 9 risposte · inviata da Anonymous in Affari e finanza Piccola impresa

9 risposte

Sono un po' arrugginito ma credo che la piu'semplice sia la Societa' di Fatto (se esiste ancora...)

2006-10-11 03:56:02 · answer #1 · answered by Caìgo 7 · 0 0

non è il più semplice ed economico (è più snella la snc, ma te la sconsiglio) ma il più sicuro. La responsabilità limitata, infatti, prevede che si risponda solo del capitale societario e non con i beni propri dei soci.

In ogni caso bisogna andare dal notaio che approverà l'atto costituito (che ti consiglio di far redigere da un commercialista) in cui sono specificati i soci, il nome della società, la forma, l'oggetto, il capitale sociale.

2006-10-11 10:58:24 · answer #2 · answered by superannette 5 · 1 0

devi scegliere la denominazione, avere il capitale sociale, la sede, richiedere l'elaborazione dell'atto costitutivo, la partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese

2006-10-11 10:43:24 · answer #3 · answered by Olimpia B 4 · 1 0

Una srl si costituisce con atto pubblico (notaio).
Non è assolutamente vero che sia semplice ed economica. Chi te l'ha detto vuole spillarti dei soldi.
Se vuoi costituire una società poco costosa ed economica pensa ad una società di persone (s.n.c. o una s.a.s.)
Le società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) sono più costose.
Tra i due tipi di società cambiano le responsabilità dei soci, ma si può trovare una soluzione che permetta di conciliare risparmio e responsabilità anche nelle soc.di persone.
Alifib ha scritto una risposta lunghissima e non corretta in alcuni punti.
Molte norme del codice civile in merito alle srl sono state modificate recentemente. Lo scopo di answers secondo me non è fare consulenza on line e tantomeno fare sfoggio di erudizione (tantopiù non aggiornata). In answers bisogna soltanto dare spunti ed indirizzi generici, è pericoloso dare risposte troppo dettagliate se non si è assolutamente certi di ciò che si scrive

2006-10-11 17:04:46 · answer #4 · answered by heron 5 · 0 0

Devi rivolgerti per forza ad un notaio : l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico.
La Srl è certo la società DI CAPITALI più semplice ma una Snc o una sas (società di persone) è certo più semplice. Le società di persone, però, hanno il brutto difetto che, se falliscono, fallisci anche tu...

2006-10-11 14:36:36 · answer #5 · answered by domedeus2002 5 · 0 0

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI (I parte)

La costituzione della S.r.l. si articola su 3 livelli.

1. Formazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico (cfr. scheda 3).

Ex art. 2475, II co., c.c. (che richiama il disposto dell'art. 2329 c.c.), sono condizioni necessarie per la costituzione:

la sottoscrizione dell'intero capitale sociale;

per i conferimenti in denaro, il versamento di almeno i 3/10 presso un istituto di credito; per i conferimenti di crediti o di beni in natura, che questi siano completamente eseguiti e che sia presentata la relazione di stima giurata prevista dall'art. 2343 c.c.;

che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali con riferimento all'oggetto sociale.

L'atto costitutivo deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale entro 30 giorni dalla sua stipulazione in forma di atto pubblico. Il deposito deve esser fatto dal notaio rogante o dagli amministratori designandi.

All'atto costituivo devono allegarsi i documenti comprovanti l'avveramento delle condizioni di cui all'art. 2329, I co., c.c. (ossia: la sottoscrizione dell’intero capitale sociale, il versamento di almeno i 3 decimi dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito, la sussistenza delle autorizzazioni amministrative e delle altre condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto), e le eventuali relazioni giurate di stima ex art. 2343 c.c. (artt. richiamati rispettivamente dagli artt. 2475, II co., e 2476, I co., c.c.).

2. Il Tribunale competente, sentito anche il P.M., esercita un controllo di mera legalità (formale e sostanziale) dell'atto costitutivo e dello statuto. Questa attività di controllo giudiziale prende il nome di “omologazione”.

Se l'attività di giurisdizione volontaria omologatoria informa della concreta sussistenza di tutte le condizioni di legge, il Tribunale provvede con decreto ad omologare atto costitutivo e statuto e ad ordinare l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

In caso contrario, il Tribunale rifiuta l'omologa. Avverso il decreto di rifiuto è ammesso gravame art. 2330, IV co., c.c., richiamato dall'art. 2475, II co., c.c.

Il Tribunale competente per l’omologazione dell’atto costitutivo è quello della sede legale della costituenda società.
E' preclusa al giudice dell'omologa ogni valutazione afferente il merito dell'iniziativa imprenditoriale, sia circa la sua opportunità o convenienza, sia circa l'adeguatezza degli strumenti approntati dall'impresa collettiva al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito.

3. Alle suesposte attività segue l'obbligatoria (art. 2190 c.c.) iscrizione della S.r.l. nel Registro delle Imprese.

Onde scongiurare la sanzione penale di cui all'art. 2626 c.c., non potendo sostenersi che l'iscrizione debba avvenire d'ufficio, sono gli amministratori dell’ancor costituenda società a doverne richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Solo con l’iscrizione nel suddetto registro la società acquista la personalità giuridica. Qualora non si provvedesse all’iscrizione, nonostante l’avvenuta omologazione dell’atto costitutivo da parte del competente Tribunale, agli effetti di legge, la società di capitali ancora non è venuta a giuridica esistenza, quindi, a mente dell’art. 2331, II co., c.c., per le operazioni compiute in nome della stessa sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito .

E' importante sapere:

a. Entro 15 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere la loro iscrizione nel Registro delle Imprese indicando per ognuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza art. 2383, III co., c.c., richiamato dall'art. 2487, II co., c.c.

Nonostante il silenzio della legge, gli amministratori debbono, nello stesso termine, curare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dei sindaci (ove esistano, stante che la nomina del collegio sindacale, nelle S.r.l., è obbligatoria nei soli casi di cui all’art. 2488 c.c.), con l'indicazione per ciascuno di essi del nome e cognome, del luogo e della data di nascita e del domicilio interpretato analogicamente: art. 2400, III co., c.c.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della S.r.l. devono anche depositare presso il Registro delle Imprese le loro firme autografe art. 2383, III co., c.c., richiamato dall'art. 2487, II co., c.c.

2006-10-11 10:59:00 · answer #6 · answered by alifib 3 · 0 0

Secondo me sono più semplici le società di perscone (sas, snc). La srl è più sicura in quanto società di capitali ma prevede un capitale sociale più alto... Dovresti sentire un commercialista...

2006-10-11 10:51:00 · answer #7 · answered by Char Aznable 6 · 0 0

rivolgiti ad un commercialista, comunque e´vero e´un tipo di societa`abbastanza semplice da gestire

2006-10-11 10:46:11 · answer #8 · answered by paoletta 6 · 0 0

dovresti parlare con un commercialista. senz'altro lui ti puo' rispondere al meglio sui passi che devi fare...

2006-10-11 10:44:00 · answer #9 · answered by alessia a 3 · 0 0

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