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A scuola abbiamo 5 "ore" obbligatorie per ogni scolaro. Dopo le quali la permanenza è facoltativa e va dichiarata su un modulo all'inizio dell'anno. Il mercoledì chi ha scelto il facoltativo doveva avere informatica e fisica ma, per un disguido abbiamo avuto come supplenza la nostra insegnante di storia che ha colto l'occasione per interrogare.

Un'insegnante può interrogare in un ora facoltativa (alla quale non tutti gli alunni partecipano) e per di più come supplenza?

Tra l'altro non eravamo stati avvertiti di questo cambio e l'abbiamo scoperto nelle 2 ore prima che accadesse perché avevamo la stessa insegnante.

Volevo precisare che il modulo che abbiamo firmato con l'autorizzazione alla partecipazione alle ore facoltative precisava che nelle due ore ci sarebbero state informatica e fisica.

Mi piacerebbe che qualcuno mi potesse dare un link che porta ad un testo legislativo che mi potesse dare la certezza nel sapere se, per legge, ha ragione l'insegnante o gli alunni.

GRAZIE!!!!

2007-03-21 05:31:48 · 6 risposte · inviata da Lolly 1 in Scuola ed educazione Educazione - Altro

6 risposte

Questa che segue è la carta dei diritti elaborata nel 1974 dal ministero della pubblica istruzione: tutto quello che non trovi qui inserito non è valido dal punto di vista legale: può comunque essere argomento di discussione al prossimo consiglio di classe o di istituto, difatti come struttura autonoma la scuola ha la facoltà di modificare in maniera marginale alcune leggi sempre attenendosi alle linee presenti. Basta che la votazione di una eventuale modifica avvenga con la maggioranza del collegio dei docenti e la maggioranza del collegio degli studenti, a patto che essi abbiano compiuto la maggiore età.






CARTA DEI DIRITTI DELL’ALUNNO



Art.1 Ogni alunno ha diritto ad una Scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di istruzione.



Art.2 Ogni alunno ha il diritto di ricevere un’istruzione completa e tale da consentirgli l’acquisizione di contenuti e abilità necessari all’esercizio dell’autonomia personale e del proseguimento degli studi.



Art.3 Ogni alunno ha il diritto di essere rispettato dagli Insegnanti e dai compagni e di vivere in una comunità scolastica che sia democratica, tollerante, solidale e rispettosa anche delle diversità.



Art.4 Ogni alunno ha diritto all’accettazione da parte di tutti i docenti, ad un pari “trattamento” e alla garanzia di condizioni tali da consentire ad ognuno il perseguimento degli obiettivi essenziali, indipendentemente dalla situazione di partenza e dalle condizioni sociali, culturali, familiari.



Art.5 Ogni alunno ha il diritto di poter esprimere il proprio parere ed il proprio pensiero purchè ciò avvenga in modo corretto e con argomentazioni valide.



Art.6 Ogni alunno ha diritto ad un insegnamento individualizzato e a ricevere le spiegazioni quando non ha capito



Art.7 Ogni alunno ha diritto ad una equa valutazione del proprio lavoro.



Art.8 Ogni alunno va rimproverato in caso di inadempienza. La sanzione deve essere possibilmente individuale e commisurata alle possibilità dell’alunno. L’alunno ha il diritto di esprimere le proprie ragioni.



Art.9 Gli alunni hanno diritto ad un carico di lavoro scolastico e domestico adeguato all’età. Gli Insegnanti devono evitare, nel limite del possibile, di assegnare compiti a casa per il giorno successivo, soprattutto quando gli alunni hanno il rientro pomeridiano, e di programmare più verifiche in classe nel medesimo giorno.



Art.10 Gli alunni hanno il diritto di conoscere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti e quelle pluridisciplinari del Consiglio di Classe.



Art.11 Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente; devono conoscere perciò i risultati delle prove di verifica scritte e orali.



Art.12 Gli alunni hanno il diritto di fare proposte per un migliore funzionamento dell’Istituto, verbalmente o per iscritto. In tal caso utilizzeranno i propri rappresentanti di classe nel Consiglio dei Ragazzi o la “cassetta delle idee “.



Art.13 Gli alunni possono esprimere i propri problemi ad uno dei docenti del Consiglio di Classe.

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Art.14 Gli alunni possono richiedere personalmente i libri della biblioteca d’Istituto all’Insegnante di Lettere per personali letture pomeridiane.



Art.15 Gli alunni hanno il diritto di allestire la propria aula al fine di renderla accogliente e “ personale” affinché si sentano “bene” nell’ambiente scolastico.




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CARTA DEI DOVERI DELL’ALUNNO


Art.1 Gli alunni devono osservare, con la massima puntualità, l’orario scolastico: i ritardatari potranno essere ammessi in classe solo con l’autorizzazione dell’insegnante presente in classe. Qualora il ritardo diventi abituale, verranno avvertite le famiglie. Ogni ritardo dovrà avere opportuna e fondata giustificazione da parte del genitore (verbale o scritta).



Art.2 Ogni alunno deve presentarsi a Scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata



Art.3 In attesa di entrare nelle aule, durante l’intervallo, il cambio di aula e all’uscita dalla Scuola, gli alunni devono mantenere un contegno corretto e responsabile. In ogni spostamento la classe sarà accompagnata dal proprio insegnante. Durante le soste nelle adiacenze della Scuola, prima dell’inizio e della fine delle lezioni, gli allievi devono tenere un comportamento educato.



Art.4 Durante le lezioni l’allievo non può allontanarsi dall’aula se non per motivi eccezionali, previa autorizzazione dell’insegnante e comunque uno per volta.

Le uscite ed i rientri devono essere celeri, salvo i casi di comprovata necessità.

Non è consentito mangiare in aula durante le spiegazioni o le interrogazioni dell’insegnante. Alimenti e bevande vanno maneggiati con attenzione per evitare di sporcare l’aula, il materiale, i compagni.

Nei trasferimenti da un’aula ad un’altra gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, celere e silenzioso.

E’ fatto divieto allo studente recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule speciali momentaneamente vuote, se non autorizzato dall’insegnante.



Art.5 Tra la seconda e la terza ora di lezione è concesso un intervallo di 10 minuti da svolgersi sia nelle aule che nei corridoi sorvegliati dai docenti in servizio alla II° ora che provvederanno al cambio dell'aria nelle aule. In ciascun piano è prevista la presenza di un collaboratore scolastico. Nelle giornate di bella stagione, a discrezione del docente in vigilanza sarà possibile effettuare la ricreazione all'aperto.



Art.6 E’ vietato uscire dall’aula fra una lezione e l’altra e nelle momentanee assenze del docente per il cambio dell’ora. Durante il cambio dell'ora, la porta deve restare aperta e gli alunni devono rimanere seduti in silenzio.



Art.7 E’ proibito agli allievi intrattenersi a conversare nei bagni, nei corridoi e fermarsi dinanzi alla porta di una classe non propria. Nessun alunno può uscire dai locali scolastici prima della fine delle lezioni, salvo autorizzazione del Preside o di chi per esso. Le eventuali uscite anticipate, se richieste per iscritto o personalmente dai genitori, saranno disposte dal Preside, dai suoi collaboratori o dal docente presente in classe. Le uscite da scuola dell’intera classe o dei singoli alunni per visite guidate, per partecipare a gare sportive, a conferenze, a manifestazioni, dovranno essere corredate da autorizzazione scritta del genitore. In caso di dimenticanza della suddetta autorizzazione l’alunno resterà a Scuola.



Art.8 Lo studente è tenuto al rispetto ed alla conservazione del patrimonio della scuola, pertanto egli dovrà risarcire i danni arrecati alle strumentazioni didattiche in uso, agli arredi dei locali ed ai beni personali dei compagni e degli insegnanti. E’ altresì responsabile di eventuali ammanchi. Qualora non sia possibile risalire al diretto responsabile, il risarcimenti ricadrà su coloro che hanno utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno.



Art.9 I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio di Classe che, attraverso il coordinatore, avrà cura di convocare la famiglia.



Art.10 Gli alunni hanno il dovere civico dell’educazione. Nei rapporti interpersonali dovranno esservi cordialità, rispetto reciproco e collaborazione.



Art.11 E’ assolutamente vietato effettuare raccolte o collette di qualsiasi genere senza l’autorizzazione del Preside.



Art.12 La Scuola non è responsabile di oggetti e soldi degli alunni.Gli alunni sono pertanto invitati a non lasciare soldi e/o oggetti di valore negli indumenti depositati nei corridoi o nelle aule quando queste rimangono incustodite.



Art.13 L’alunno rimasto assente dovrà presentare al docente della prima ora di lezione la giustificazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, utilizzando, a tal fine, il libretto delle assenze. La giustificazione di una assenza per malattia, prolungatasi per più di cinque giorni, dovrà essere corredata di certificato medico comprovante che l’alunno può riprendere le lezioni. Qualora l’assenza sia dovuta ad altre cause, il genitore o che ne fa le veci, dovrà produrre una dichiarazione attestante che l’assenza non era dovuta a cause di salute. La giustificazione dovrà essere presentata al docente della 1° ora anche nel caso della sola assenza pomeridiana. Gli alunni, iscritti a corsi o attività pomeridiane sono tenuti alla frequenza regolare; l’assenza, pertanto, dovrà essere regolarmente giustificata la mattina seguente.



Art.14 Gli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, dovranno procurarsi il diario, nel quale segneranno giornalmente i compiti e le lezioni che verranno di volta in volta assegnati per casa, nonché le eventuali comunicazioni dei professori alle famiglie. Gli alunni che per motivi di salute o di famiglia, non potranno svolgere i compiti assegnati per casa, dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori.



Art.15 Gli alunni che, per qualsiasi motivo, non possono effettuare Educazione Fisica per tutto l’anno scolastico o per un determinato periodo sono tenuti a presentare la domanda di esonero corredata dal relativo certificato medico.



Art.16. A discrezione del Consiglio di Classe gli alunni dovranno avere un quaderno per le valutazioni in cui verranno riportate le valutazioni delle prove scritte e le comunicazioni dei singoli docenti, che dovranno essere firmate dai genitori per presa visione. Tutti gli elaborati scritti, che dovranno rimanere a scuola nell’armadietto di classe, saranno inseriti in una cartella personale. Gli elaborati, in nessun caso, potranno essere portati a casa, ma potranno essere visionati su richiesta dai genitori.



Art.17 Gli alunni sono tenuti a consegnare ai genitori ogni comunicazione della Scuola e a farla firmare dagli stessi per ricevuta o per presa visione. La mancata firma dei genitori verrà annotata sul registro di classe e dopo 5 inadempienze il coordinatore convocherà la famiglia.



Art.18 Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme relative all’utilizzo della palestra, dei laboratori, di altri locali e/o materiale scolastico. L’uso dei computer dovrà essere autorizzato dall’insegnante che ne assume la responsabilità. Si ricorda che gli allievi potranno utilizzare il telefono per comunicare con i genitori o parenti solo in caso di malessere. Non potranno farlo per richiedere materiale vario dimenticato a casa.



Art.19 In caso di malore o infortunio di un allievo saranno avvisati immediatamente il pronto soccorso e la famiglia.



Art.20. Gli alunni ed i loro familiari possono essere ricevuti dal Dirigente scolastico e/o dai Collaboratori, secondo le loro disponibilità e previo appuntamento.



Art.21 Durante l’attività didattica è vietato a tutti l’uso del telefono cellulare che dovrà pertanto essere tenuto rigorosamente spento. In caso di trasgressione a tale divieto da parte dell’alunno, il cellulare potrà essere ritirato dal docente che ne avrà la custodia fino al termine dell’ora di lezione o, a sua discrezione, lo riporrà nella cassaforte della scuola e lo riconsegnerà ai genitori. L’eventuale rifiuto di consegna sarà sanzionato inizialmente con l’ammonizione verbale, successivamente con nota sul registro di classe, con comunicazione alla famiglia ed infine con provvedimento adottato dal Consiglio di Classe.



Art.22 In ottemperanza allo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/05/1998 nel caso di violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono previste, in rapporto alla gravità delle stesse, le seguenti sanzioni che dovranno avere, in ogni caso, dichiarate finalità educative:

- a) Ammonimento verbale

- b) Segnalazione sul registro di Classe

- c) Comunicazione alla Famiglia

- d)Allontanamento dalla comunità scolastica, nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai 15 giorni

E’ possibile, sentito il parere del Consiglio di Classe e previo assenso della famiglia dell’alunno, convertire la “sospensione” con un’attività socialmente utile da realizzare presso strutture individuate di volta in volta.



Art.23 Gli organi competenti ad erogare le sanzioni di cui all’articolo 22 del presente regolamento sono il Consiglio di Classe e il Dirigente scolastico.




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REGOLAMENTO STUDENTI SCUOLA SUPERIORE

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La scuola è una comunità educativa in cui tutte le componenti collaborano allo scopo comune di promuovere la crescita culturale e professionale degli studenti in funzione dell’acquisizione di un’autonoma capacità di elaborazione critica del sapere necessario all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Insegnanti, studenti e tutti coloro che operano nella scuola si impegnano, con diversa responsabilità, all’osservanza delle norme del presente regolamento e, in ogni caso a porre sempre i principi della libertà e responsabilità a fondamento delle relazioni scolastiche.

Art. 1 Ogni studente ha diritto di manifestare il proprio pensiero, osservando le regole della correttezza e tenendo conto del fatto che la libertà di espressione deve essere un arricchimento della vita scolastica e non una limitazione allo svolgersi del lavoro.



Art. 2 Lo studente è tenuto ad un’osservanza precisa e puntuale dell’orario scolastico. Lo studente deve entrare in aula tra il primo suono della campana ed il secondo che segnala l’inizio effettivo delle lezioni.



Art. 3 Le entrate in ritardo giustificate saranno autorizzate dal Dirigente scolastico, dal Vicario e dai Collaboratori di sede, solo in presenza di giustificati e/o comprovati motivi.



Art. 4 Le entrate in ritardo ingiustificate che, comunque prevederanno l’ammissione immediata dell’alunno in classe, saranno sanzionate nei seguenti modi:

1) con ammonimento verbale, annotato nel registro di classe, alla prima entrata in ritardo non giustificata;

2) con censura scritta, inviata per conoscenza alle famiglie e annotata nel registro di classe, in caso di ulteriori entrate ingiustificate;

3) con provvedimento disciplinare, adottato dal Consiglio di Classe convocato dal Coordinatore, qualora il fenomeno non dovesse cessare.



Art. 5 L’uscita anticipata occasionale dall’Istituto può avvenire, per l’allievo minorenne, solo con l’accompagnamento di un genitore; per l’allievo maggiorenne può avvenire su richiesta scritta dal genitore presentata alla Presidenza alla prima ora di lezione. La Presidenza potrà predisporre le opportune verifiche.

Gli Organi Collegiali autorizzano l’uscita anticipata allo studente che pratica attività sportiva agonistica, previa richiesta dettagliata da parte della società sportiva e sottoscritta dai genitori.

L’autorizzazione potrà essere revocata dal Consiglio di Classe in caso di profitto scolastico negativo.



Art. 6 L’allievo che per problemi di trasporto non può rispettare l’orario di inizio o di termine delle lezioni, comunque entro il limite dei dieci minuti, deve presentare la richiesta, firmata dai genitori, alla Presidenza per il rilascio dell’autorizzazione.



Art. 7 Tutti gli studenti minorenni e maggiorenni devono giustificare le assenze dalla scuola qualunque ne sia il motivo, comprese quelle collettive, attraverso il libretto delle assenze che deve essere presentato il primo giorno del rientro al docente della prima ora. Chi non giustifica l’assenza viene ammesso in classe con riserva e con l’obbligo di giustificare il giorno dopo: se non lo fa spetta al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori decidere se ammetterlo o non in classe.

Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate dal genitore o dal legale rappresentante che abbia sottoscritto il libretto.

Per le giustificazioni delle assenze di 6 (sei) o più giorni è necessario il certificato medico che attesti la ragione della malattia o comunque l’esenzione da malattie infettive.

La segreteria didattica, qualora se ne ravvisi l’opportunità, comunicherà alla famiglia le assenze dell’allievo su indicazione del Coordinatore di Classe.

Quando si esauriscono gli spazi del libretto o lo si smarrisce, il genitore o il legale rappresentante deve personalmente ritirarne uno nuovo in segreteria.

Il libretto della assenze dovrà essere tenuto in buono stato evitando accuratamente cancellazioni, abrasioni, disegni, scritte che ne deturpino o modifichino il contenuto o che in ogni caso non lo rendano decoroso alla presentazione. L’insegnante che rilevi la cattiva tenuta del libretto dovrà avvisare il Coordinatore di classe il quale chiederà la sostituzione in segreteria a spese dell’alunno. Il nuovo libretto comporterà un costo di Î 2 pari a L. 3.872,54.



Art. 8 Durante le lezioni l’allievo non può allontanarsi dall’aula se non per motivi eccezionali, previa autorizzazione dell’insegnante e comunque uno per volta.

Le uscite ed i rientri dovranno essere celeri e durare, salvo il caso di comprovate necessità, non più di cinque minuti. I distributori delle bevande e delle merende saranno in funzione solo in determinate ore della mattina. Non è assolutamente consentito mangiare o bere in aula durante le spiegazioni o le interrogazioni dell’insegnante. E’ inoltre vietato l’uso negli ambienti scolastici di carte da gioco, di walkmen e di tutto ciò che non è confacente all’attività didattica. Nel cambio tra una lezione e l’altra l’allievo deve rimanere in aula ed attendere il docente dell’ora successiva. Nei trasferimenti tra un’aula e l’altra, gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, silenzioso e celere.

E’ fatto divieto allo studente di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule speciali momentaneamente vuote, se non autorizzato dall’insegnante.

Durante l’intervallo, gli studenti devono uscire dalle aule e sostare nei corridoi e negli spazi immediatamente adiacenti alla scuola col divieto di uscire dal perimetro della stessa per recarsi nelle sedi vicine.

Chi, al termine delle lezioni deve attendere i mezzi di trasporto, potrà farlo all’esterno del perimetro scolastico.



Art. 9 Lo studente è tenuto al rispetto ed alla conservazione del patrimonio della scuola: pertanto egli deve risarcire i danni arrecati volontariamente alle strumentazioni didattiche in uso, agli arredi dei locali da lui frequentati ed ai beni personali dei compagni e degli insegnanti. E’ responsabile altresì di eventuali ammanchi. Qualora non sia possibile risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno.



Art. 10 L’alunno non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica che ha optato per l’uscita dalla scuola non può rimanere nei locali dell’Istituto.

L’alunno che ha ottenuto l’esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica ha l’obbligo di assistere alle lezioni.



Art. 11 Cartelli, avvisi, manifesti affissi negli appositi spazi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, devono essere datati e firmati con l’indicazione del nome, cognome e della classe di appartenenza. Non devono contenere offese a persone o incitamenti a commettere reati.



Art. 12 E’ istituita una Commissione disciplinare composta da 2 docenti per ogni istituto eletti dal Collegio Docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico con esclusiva competenza consultiva e propositiva, facoltativa e non vincolante.

In caso di comportamenti gravemente scorretti e/o di cumulo di note disciplinari erogate per atti o atteggiamenti meno gravi ma non adeguati alla convivenza scolastica, il Consiglio di Classe, sentita la Commissione, adotta le misure disciplinari che ritiene più adatte, l’erogazione delle quali avviene secondo la normativa vigente.



Art. 13 Sono previste due forme di assemblee: d’Istituto e di classe.

L’assemblea di Istituto riguarda tutti gli studenti iscritti; l’assemblea di classe solo gli studenti della singola classe. Per la loro attuazione la Presidenza fornirà all’inizio di ogni a.s. disposizioni organizzative mediante circolare interna.



Art. 14 In caso di malore o infortunio di un allievo saranno avvisasti immediatamente il Pronto Soccorso e la famiglia.



Art. 15 L’insegnante deve trovarsi nell’aula o nel laboratorio al momento dell’ingresso degli allievi nell’Istituto. Gli I.T.P. devono accogliere gli studenti negli spogliatoi ed accompagnarli nei laboratori. L’insegnante di Educazione Fisica deve accompagnare gli studenti in palestra. Gli allievi non possono trattenersi nei laboratori o nella palestra senza la vigilanza dell’insegnante o di un collaboratore scolastico.

L’insegnante è tenuto a dare, con la massima sollecitudine, il cambio al collega alla conclusione dell’ora di lezione. Durante l’intervallo delle lezioni la vigilanza degli alunni è affidata ai docenti incaricati secondo un calendario ed un orario predisposti annualmente dalla Presidenza.

Durante l’intervallo, nel caso siano in corso esercitazioni pratiche o gare sportive nella palestra, è consentita la permanenza degli alunni nei locali specifici a condizione che ne sia garantita la vigilanza da parte del personale docente.

L’uscita degli allievi dalle aule, dai laboratori e dalla palestra al termine delle lezioni, deve avvenire in modo ordinato, non prima del suono della campana e con la vigilanza del personale docente in servizio.

Gli allievi non possono uscire dall’aula alla prima e alla quarta ora se non per gravi motivi. Nei laboratori e nella palestra l’attività deve cessare 5 (cinque) minuti prima del suono della campana al fine di consentire la sistemazione del posto di lavoro e l’accesso allo spogliatoio. La permanenza degli allievi negli spogliatoi deve sempre avvenire alla presenza degli insegnanti.

Nelle situazioni di necessità e/o urgenza, non previste nei punti precedenti, provvedono alla vigilanza i collaboratori scolastici.

In occasione di un temporaneo allontanamento dell’insegnante dall’aula, dal laboratorio, dalla palestra la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici e gli allievi devono interrompere le lavorazioni che comportano l’uso di macchinari e attrezzature. La collocazione dei collaboratori scolastici all’interno dell’Istituto dovrà essere predisposta per consentire l’attuazione di tale norma.



Art. 16 Gli alunni ed i loro familiari possono essere ricevuti dal Dirigente, e/o collaboratori, secondo le loro disponibilità, previo appuntamento concordato con la segreteria.



Art. 17 L’accesso alla biblioteca è consentito solo durante l’orario di apertura della stessa. Sono consultabili tutte le opere (volumi e riviste). Possono accedere al prestito gli studenti e il personale in servizio nell’Istituto. Sono escluse dal prestito le opere di maggior valore economico, le enciclopedie, i vocabolari, gli atlanti ed i codici. La durata del prestito è di 1 (un) mese, salvo proroga, di un altro mese. Ordinariamente non possono essere dati in prestito più di due volumi contemporaneamente. Eventuali deroghe a quanto sopra saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o Collaboratore. La responsabilità della restituzione e dell’integrità dei volumi è assunta all’atto del prestito.



Art. 18 Il responsabile di biblioteca ne ha la gestione diretta e la responsabilità nell’uso e nel funzionamento.



Art. 19 Al di fuori dell’orario di lezione gli studenti possono svolgere attività di studio o ricreativa all’interno dell’Istituto presentando, con congruo anticipo, in Presidenza, la richiesta motivata che potrà essere accolta se un docente si renderà disponibile ad assicurare la propria presenza. Il nome del docente, con la firma di accettazione, deve essere indicata nella richiesta.



Art. 20 Ogni insegnante responsabile della palestra o di un laboratorio ha l’obbligo di redigere un elenco di regole comportamentali da osservare nell’uso delle strutture medesime. Tale elenco verrà affisso nell’ambiente suddetto.

E’ fatto divieto ai docenti l’accesso e l’uso di attrezzature all’interno dei laboratori e delle aule speciali in concomitanza allo svolgimento delle lezioni da parte dei colleghi. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti e dal personale tecnico ed ausiliario secondo le loro specifiche competenze. Aule speciali e laboratori vengono chiusi a cura del docente quando la classe se ne allontana.

L’uso dei centri stampa dell’Istituto è regolato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.



Art. 21 Ai sensi della legge n. 584 dell’11/11/1975 è fatto divieto a tutti, di fumare nelle aule, nei laboratori, nella palestra e nella biblioteca. E’ parimenti vietato fumare nei corridoi, negli atrio, nei bagni, negli spogliatoi e comunque nei locali aperti ad uso pubblico. E’ consentito fumare negli spazi aperti (cortile interno, porticato) o in ambienti attrezzati a norma di legge, ma solamente durante l’intervallo, sotto la vigilanza del personale docente.



Art. 22 Durante l’attività didattica è vietato a tutti, l’uso di telefono cellulare che dovrà pertanto essere tenuto rigorosamente spento. Per motivi urgenti potrà essere utilizzato il telefono della scuola. In caso di trasgressione a tale divieto da parte dell’alunno, il telefono cellulare potrà essere ritirato dal docente che ne avrà la custodia fino al termine dell’ora di lezione. L’eventuale rifiuto di consegna sarà sanzionato inizialmente con l’ammonizione verbale, successivamente con la censura scritta inviata, per conoscenza, alle famiglie ed infine con provvedimento adottato dal Consiglio di classe.



Art. 23 In ottemperanza allo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/05/1998 nel caso di violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono previste – in rapporto alla gravità delle stesse – le seguenti sanzioni che dovranno avere in ogni caso dichiarate finalità rieducative:

1) ammonimento verbale;

2) censura scritta inviata per conoscenza alla famiglia;

3) allontanamento dalla comunità scolastica nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Costituiscono violazioni gravi sanzionabili con l’allontanamento temporaneo dello studente:

· le offese al decoro della scuola;

· le offese gravi alla personalità di altri studenti, di tutto il personale della scuola, e di tutti coloro che, per motivi diversi sono presenti all’interno dell’Istituzione scolastica;

· i danni arrecati alle strutture scolastiche, agli arredi, attrezzature e sussidi;

· inottemperanze gravi all’obbligo di frequenza e all’assolvimento dei doveri scolastici;

· minaccia o compromissione dell’incolumità del personale scolastico e degli altri studenti;

· ogni reato penale consumato all’interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti;

· ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente.

L’esecutività delle sanzioni irrogate rimane sospesa fino a quando il provvedimento disciplinare diventa definitivo.



Art. 24 Gli organi competenti ad erogare le sanzioni di cui all’art. 2 del presente regolamento sono il Dirigente scolastico ed il Consiglio di classe sentito il parere, facoltativo e non vincolante della Commissione Disciplinare.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di Classe.

Per le altre sanzioni – di natura più lieve – è competente il Dirigente Scolastico.



Art. 25 Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 23, comma 1 punto 3, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

Contro ogni altro tipo di sanzioni disciplinare è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore.

L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento n. 249 del 24/6/98, anche contenute nei presente regolamento.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica.



Art. 26 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme generali in materia di sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento scolastico.

2007-03-21 05:49:12 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

domanda difficile...ma non sarebbe + facile se ti rivolgessi al vicepreside della scuola...o al coordintore della tua classe??

2007-03-21 05:36:13 · answer #2 · answered by Mauxina 2 · 2 0

dipende come è andata l'interrogazione...in ogni caso l'insegnante ha usato il libero arbitrio.se vi disturba fate una riunione di classe e poi decidete il da farsi.................
ciaoooooooooooooozzzzzzzzzzzzz

2007-03-21 05:40:53 · answer #3 · answered by joint52 3 · 1 0

No, prima accertati che i voti delle interrogazioni le ha scritte nel suo registro, e se lo ha fatto vai direttamente dal preside, e se non ti da ascolto(perchè stanno sempre nella parte delle insegnanti) chiedi aiuto a tua madre (o meglio tuo padre) e vai dal preside.Ciao

2007-03-21 05:37:20 · answer #4 · answered by Anonymous · 1 0

no, non può, vai dal preside.

2007-03-21 05:34:23 · answer #5 · answered by laurent 4 · 1 0

Secondo me, invece, può. Perché, comunque, l'avevate avuta quello stesso giorno per due ore, no? Quindi, potenzialmente, avrebbe potuto interrogarvi anche in quelle due ore. S'è trovata altro tempo a disposizione e l'ha sfruttato. Non credo che abbia commesso un illecito, a me è capitato diverse volte, soprattutto al liceo.

2007-03-21 05:43:12 · answer #6 · answered by elly 6 · 0 1

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