Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facolta' di accompagnare il conducente presso le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n.186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sara' accertato con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
2007-03-11 06:31:05
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answer #1
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answered by Anonymous
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Non specifichi di quale libro del codice civile (della famiglia, delle successioni , della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro, dei diritti, della strada)comunque ti mando quello dei diritti. Bacioni L' ARTICOLO 187 DEL CODICE CIVILE È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_ART.187 - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAI CONIUGI PRIMA DEL MATRIMONIO. - I BENI DELLA COMUNIONE,SALVO QUANTO DISPOSTO NELL'ARTICOLO 189,NON RISPONDONO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE DA UNO DEI CONIUGI PRIMA DEL MATRIMONIO_.
2007-03-11 06:44:30
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answer #2
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answered by lella 6
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hai notato quanta confusione nelle risposte?
è meglio se ti compri un codice.
2007-03-11 06:42:54
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answer #3
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answered by Il Fancazzista social club. 1
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Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
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se compri casa con tua moglie(bene che va in comunione dei beni con il matrimonio) la casa non può essere usata per pagare un debito che hai contratto prima del matrimonio.
chiaro?
2007-03-11 06:37:16
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answer #4
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answered by Anonymous
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Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.
I beni della comunione,salvoquanto disposto nell'art.189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
2007-03-11 06:34:22
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answer #5
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answered by faamegiu 5
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187 obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.- i beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, nn rispondono alle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e nn attribuite alla comunione
se vuoi ti leggo il 189 se t serve...
2007-03-11 06:30:34
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answer #6
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answered by Anonymous
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Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
2007-03-11 06:43:32
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answer #7
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answered by salvatore_caldarella2001 5
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dice che se lo chiami ti riasponde Telecom Italia!!!
2007-03-11 06:42:17
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answer #8
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answered by Anonymous
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Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non e già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.
2007-03-11 06:31:58
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answer #9
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answered by ♥♫♥♣MARY♫♥♥☺☻☺☻ 2
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lo sai...credo k sia l'articolo 187 del codice civile..ma nn ne sn del tutto sicura....
2007-03-11 06:31:49
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answer #10
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answered by Anonymous
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