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cosa devo fare ? titoli di laurea e master eseguiti al l' estero, qual' e la procedura per ottenere il riconoscimento? grazie

2007-03-04 20:28:52 · 2 risposte · inviata da kate730 2 in Scuola ed educazione Università

2 risposte

Ciao, ecco quello che cerchi. Buona giornata

Informazioni di carattere indicativo per il riconoscimento accademico di titolo rilasciato da università estera [1]

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiederne il riconoscimento in Italia del proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo accademico italiano possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta.

La documentazione da produrre deve essere richiesta alle Segreterie Studenti delle Università nel cui statuto figura un corso di studi compatibile con quello completato all'estero, e, di norma, è la seguente (si consiglia all'uopo di contattare le Segreterie Studenti delle Università o consultare il sito MIUR università > cooperazione internazionale > titoli di studio):

a) domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta (vedi allegato);
b) originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore di ammissione all'Università che ha rilasciato il titolo accademico;
c) originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);
d) programmi di ogni singolo esame; e) originale del titolo accademico posseduto;
f) tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all'estero)

I documenti di cui ai punti b) c) d) e) devono essere muniti di traduzione ufficiale [2], per quelli relativi ai punti b) ed e) è prevista la legalizzazione - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia - e devono essere muniti di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi, che confermerà anche l'autenticità dei documenti di cui ai punti c) e d).

Al fine di ottenere preventivamente tali atti gli interessati potranno inviare i titoli di studio alla Rappresentanza italiana per posta, ovvero tramite terzi, purché tali documenti siano già legalizzati dalle autorità competenti del Paese che li ha rilasciati e, per quanto riguarda i cittadini extra-comunitari, purché sia unita copia del Permesso di soggiorno.

I cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189, possono presentare personalmente la domanda allo sportello delle segreterie delle Università entro le date autonomamente stabilite dai singoli Atenei, purché i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza italiana.

I cittadini extra-comunitari residenti all'estero sono tenuti ad inviare la domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, tramite la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel loro Paese o nel Paese straniero di ultima residenza, alla quale detti documenti dovranno pervenire entro i termini stabiliti annualmente dalle disposizioni MIUR relative alle immatricolazioni di studenti stranieri. [3]

Gli interessati dovranno presentare i documenti di studio già legalizzati dalle competenti autorità del Paese di appartenenza ove previsto dalle norme locali nonché i documenti di copertura economica ed assicurativa previsti dalle predette Disposizioni per le iscrizioni universitarie. La Rappresentanza italiana provvede alle verifiche ed agli atti di sua competenza ed all'inoltro della documentata domanda all'Università indicata dall'interessato.

Sulla richiesta deliberano le Autorità Accademiche, caso per caso, tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero [4]. Si fa presente che il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell'Università riguarda solo il valore "accademico" del titolo stesso e non l'eventuale valore ai fini dell'esercizio delle professioni, attribuito al titolo in esame dall'ordinamento giuridico [5]

Per quanto riguarda le domande di riconoscimento accademico di titoli relativi all'area sanitaria, si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 50, comma 8, del DPR. n.394 del 31.8.1999 (regolamento applicativo del T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui al D.L. 25.07.1998 n°286). Il citato comma prevede quanto segue: "La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'art.3, comma 4, del testo unico, a tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Sanità, il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea".

RICONOSCIMENTO PER FINI LAVORATIVI

Il riconoscimento di Inoltre, il Decreto Legislativo 165/2001, art.38, prevede che, nei casi non regolati dalla normativa e ai soli fini dell'accesso a posti di pubblico impiego i cittadini comunitari (ma solo quelli italiani, ove si tratti di posti con esercizio di pubblico potere) possono ottenere l'equiparazione dei loro titoli di studio conseguiti nei paesi UE con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Per le relative informazioni è possibile rivolgersi a:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele 116, 00186 Roma
tel.06 68991

MODELLO DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DI TITOLO RILASCIATO DA UNIVERSITÀ ESTERA
AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ……………………………..
Il sottoscritto [6] ………………………………………………………………………….
nato il…………………..a……………………………………………………………
Città.................... Provincia.................... Stato....................
di nazionalità………..……………….residente in……..…………………………...
con recapito in Italia nella città di……………………………….…………………..
Via.……………………………n. ....….presso…..…………………………………..
in possesso dei seguenti titoli conseguiti all'estero [7] :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
chiede
di conoscere a quali condizioni gli potrà essere conferito il titolo accademico italiano di [8]
……………………………….……………………………………………..
…………………………………………….…..………………………………………..
Il sottoscritto allega i seguenti documenti [9]
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Data, Firma [10]

[1] Articoli 170 e 332 del Testo Unico sull'istruzione superiore, regio decreto 31.08.1933 n.1592
[2] Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttori che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota della Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15.12.1980)
[3] Si prescinde da tali scadenze in caso di applicazione automatica di tabelle di corrispondenza dei titoli italiani ed esteri stabilite da accordi bilaterali governativi.
[4] A tale valutazione discrezionale si fa eccezione nel caso di applicazione di accordi bilaterali speciali in materia; in questo caso le Università accordano l'equipollenza con un titolo italiano sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'accordo ed alle eventuali condizioni prestabilite nel medesimo (es. integrazione di specifici esami o tesi).
[5] Si ricorda che il riconoscimento di titoli "professionali" è regolato da specifiche norme di attuazione di direttive comunitarie nonché, da ultimo, dagli artt. 49 e 50 del DPR 31 agosto 1999 n.394 del Regolamento applicativo del richiamato T.U. n.286 del 25.7.1998, che assegnano la competenza nel riconoscimento professionale ai Ministeri rispettivamente vigilanti sulle singole professioni. Organo competente per l'informazione sull'applicazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento professionale è il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, piazza Nicosia 1, 00184 Roma).
Le procedure e la documentazione necessarie per le domande di riconoscimento professionale ai sensi del citato Regolamento applicativo del T.U. sulla condizione dello straniero sono state definite, per quanto riguarda i tioli relativi alle professioni del settore sanitario, dalla circolare del Ministero della Sanità - DPS/III 1.40/00 n.1259 del 12.4.2000 (su sito Internet www.sanita.it/sanita/bacheca/professioneextra/default.htm ).
[6] Cognome e nome in stampatello (come risultano dal passaporto)
[7] Specificare: a) la durata degli studi pre-universitari; b) la denominazione originale del titolo di ammissione all'Università, nonché data, luogo e Università del conseguimento; c) la denominazione originale del titolo accademico che si vuol far riconoscere nonché data, luogo e Università del conseguimento; d) la durata degli studi universitari e dati riguardanti materie, frequenze, esami e voti nonché Università frequentate. Il candidato potrà, eventualmente, allegare alla presente domanda ulteriori informazioni sugli studi compiuti e sui titoli secondari ed accademici conseguiti all'estero o in Italia.
[8] Specificare il titolo di Laurea che si chiede venga conferito.
[9] Specificare se i documenti sono prodotti in originale, copia autenticata, corredati di traduzione, con o senza legalizzazione, ecc.
[10] Se cittadino extracomunitario residente nel suo Paese o in un Paese Terzo, il richiedente deve provvedere a far autenticare la sua firma dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_95_124.asp

2007-03-04 21:43:42 · answer #1 · answered by blu_sex 6 · 0 0

devi presentare gli attestati in università !

2007-03-04 20:39:51 · answer #2 · answered by mRoby@88 3 · 0 0

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