La sospensione condizionale della pena è un istituto, disciplinato dagli artt.163-168 del Codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera gli anni di detenzione previsti dall'art.163, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni). Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha compiuto un altro reato, si estingue il reato stesso e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della pena neppure per quel che concerne le pene accessorie.
La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, non superi i termini sovraesposti).
Viene amessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 C.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.
Può essere subordinata, a discrezione del giudice, a degli obblighi (risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza).
2007-02-01 00:03:53
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answer #1
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answered by Ekizan 4
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vuol dire che nn era così grave da essere messo in prigione e con la condizionale se farà un' altro reato lo sbattono dentro diretto
2007-02-01 00:07:34
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answer #2
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answered by ambro 2
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