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15 risposte

avevo letto anche io di una sentenza della cassazione di qualche giorno fa: se scarichi senza fini di lucro allora non è reato..

2007-01-23 02:57:01 · answer #1 · answered by ♥♥ℓ∂ℓℓ∂Pee♥ 6 · 0 2

non proprio...e bisogna stare attenti...nel proprio pc ma non esportarlo...

Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).

L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.

La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.

... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.

Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.

Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.

Articolo di Punto-Informatico

2007-01-23 02:58:04 · answer #2 · answered by renato 6 · 3 0

sembra che non sia vero
la sentenza che ha assolto i due studenti
è stata emessa facendo riferimento alla legge del 1999
epoca in cui era stato contestato il reato
dopo abbiamo avuto altre leggi in materia e quella odierna
è che è punibile con ammenda scaricare senza fine di lucro
mentre è penale se lo fai per fine di lucro
se così non fosse dopo questa sentenza che solo pareva legalizzare il fatto ,avremmo avuto
un putiferio sollevato da chi ha interesi nel diritto d'autore

2007-01-23 03:09:37 · answer #3 · answered by Anonymous · 2 0

No, è illegale. Sono i giornalisti che sono idioti

2007-01-23 02:57:23 · answer #4 · answered by chemi82 4 · 2 0

No, scaricare è ancora reato, perchè il licro è nel non spendere per l'acquisto...
La sentenza sollevava gli autori di un server peer to peer per il fatto che il loro servizio non fosse di vendita o comuqnue a pagamento, mentre l'accusa era in merito al lucro...

Leggendo la sentenza si capisce che non è stato legalizzato proprio niente, il copyright esiste ancora...

2007-01-23 02:58:38 · answer #5 · answered by LFK 7 · 1 0

Basta che non sia a scopo di lucro.

2007-01-26 08:09:20 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 0

ho sentito il tg5 e a qnt pare la cassazione ha deciso ke nn è illegale scaricare file e programmi d internet basta ke qst nn abbiano fini d lucro!!!!!!!!!

2007-01-23 03:44:44 · answer #7 · answered by lalluccia90 3 · 0 1

Per quello che riguarda film e musica decisamente no, sono materiali coperti da diritti d'autore e l'acquisto è l'unica, ovviamente in teoria, possibilita' di poterne usufruire, diverso per i programmi, anch'essi sono coperti da diritti, ma disolito non sono in vendita, puoi scaricarli tranquillamente dai siti ufficiali, quella che è in vendita' è semmai la licenza di utilizzo, ma se tu riesci a farli girare ugualmente buon per te, fermo restando che crackare un programma non è reato, ma cedere le crack si

2007-01-23 03:03:26 · answer #8 · answered by doddyhoo answerino cracckato 5 · 0 1

no..solo quelli nn a fini d lucro e nn protetti da diritto d'autore

2007-01-23 02:57:08 · answer #9 · answered by Lucertola 4 · 0 1

deve essere a scopo personale,senza lucro,senza divulgare...

2007-01-23 03:01:03 · answer #10 · answered by Anonymous · 0 2

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