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ma allora da oggi si può scaricare il sicurezza?ieri ho sentito che una sentenza della cassazione ha stabilito che scaricare musica, film ecc... senza scopi di lucro, ovvero per uso personale, non è piùà reato.non devo più aver paura a scaricare con Emule?

2007-01-21 19:09:11 · 6 risposte · inviata da tania 3 in Computer e Internet Computer - Altro

6 risposte

Ciao ti spedisco l'articolo di cui parli.
Roma, 20 gen . (Adnkronos/Ign) - Scaricare film da internet non è reato a patto che non ci sia ''finalità di lucro''. E la condanna penale non scatta nemmeno se l'opera scaricata dal web è coperta da copyright. Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Cassazione che ha accolto il ricorso di Eugenio R. e di Claudio F., due studenti torinesi che erano stati condannati per aver ''duplicato abusivamente opere cinematografiche'', giochi per psx, video cd e film, ''immagazzinandoli'' su un server del tipo File transfer protocol ''dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password''. Secondo la Suprema Corte, che ha annullato la sentenza impugnata ''perché il fatto non è previsto dalla legge come reato'', deve essere ''escluso che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun profitto economico dalla predisposione del server FTP, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmenhte profitto i soli utenti del server medesimo''. Il principio è fissato nella sentenza 149 redatta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi.

La Corte d'Appello di Torino nel marzo 2005 aveva condannato rispettivamente Eugenio R. a tre mesi e dieci giorni di reclusione oltre a 320 euro di multa e Claudio F. a venti giorni e 300 euro di multa per ''aver creato, gestito e curato la manutenzione di un sito Ftp mediante un computer dell'associazione studentesca del Politecnico di Torino sul quale venivano scaricati programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore''. Successivamente, si legge nella sentenza, ''tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico''.

Inoltre lo studente con la condanna più alta era accusato di ''aver detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione di dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore''. La Cassazione ha dunque giudicato ''fondata'' la protesta del primo studente il quale lamentava che ''i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all'imputato un'attività di duplicazione dei programmi e di opere dell'ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore, poiché la duplicazione avveniva a opera dei soggetti che si collegavano con il sito FTP e da esso in piena autonomia e nello stesso ne scaricavano altri''.

In ogni caso, ha rilevato ancora con successo la difesa, ''doveva essere esclusa l'esistenza di un fine di lucro da parte di Eugenio R., non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere''. E quindi ''la condotta dell'imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dalla legge 128 del 2004''. Relativamente poi al programma che lo studente teneva a casa sua, ''doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso scopo, in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito''. Accolto anche il ricorso del secondo studente, la cui difesa ha rilevato che il fine di lucro ''deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile''. Cosa da ''escludersi visto che è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito FTP''.

2007-01-21 19:16:59 · answer #1 · answered by blu_sex 6 · 0 0

attenzione quella sentenza si riferisce ad un caso avvenuto prima del 2004 anno in cui si è fatta una nuova legge e che dice che è vietato e sanzionabile condividere opere protette da dirittto d'autore

2007-01-21 19:32:41 · answer #2 · answered by Anonymous · 1 0

in line with l. a. musica io ti consiglio bearshare è great buono , in line with i action picture io ti consiglio di vederli on line su megavideo in line with scaricarli ti consiglio megavideo downloader. ciao spero di esserti stato utile

2016-12-14 09:17:21 · answer #3 · answered by keinonen 4 · 0 0

guarda che la cassazione parlava di reati prima del 2000 non sentirti al sicuro se ti pizzicano sono 150 euro a canzone....

2007-01-21 20:14:18 · answer #4 · answered by ratman_silver_version 3 · 0 0

secondo me ieri la cassazione ha semplicemente ribadito il fatto che il fine di lucro è l'unica cosa punibile per legge: i diritti d'autore esistono per tutelare l'autore (e chi lo produce) solo da eventuali speculazioni ai suoi danni.

2007-01-21 19:19:05 · answer #5 · answered by alec69it 3 · 0 0

si é vero

2007-01-21 19:14:47 · answer #6 · answered by Anonymous · 0 1

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