Solo apparentemente la legislazione italiana restringe il commercio delle selci rozzamente lavorate dai cavernicoli (anche ominidi, cioè non ancora homini sapiens). La legge italiana protegge i "beni culturali" ai quali appartengono opportune categorie di cose immobili e mobili di proprietà pubblica (Stato, Regioni). Affinchè le cose mobili di proprietà privata cadano sotto la protezione legislativa italiana è indispensabile che esse siano state preventivamente dichiarate di interesse nazionale da parte del Ministero per i Beni Culturali. Questo può essere attivato dalle Regioni, purchè la richiesta sia opportunamente motivata. Comunque la dichiarazione del Ministero è opponibile dal singolo e l'opposizione comporta l'inibizione cautelativa del provvedimento.
Le cose mobili di proprietà privata che non siano state oggetto di dichiarazione di "interesse nazionale" da parte del Ministero non costituiscono "beni culturali" e perciò non sono soggette alla protezione legislativa italiana
2006-12-20
04:24:32
·
1 risposte
·
inviata da
Foxharrier
6
in
Arte e cultura
➔ Arte e cultura - Altro