English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Tutte le categorie

Solo apparentemente la legislazione italiana restringe il commercio delle selci rozzamente lavorate dai cavernicoli (anche ominidi, cioè non ancora homini sapiens). La legge italiana protegge i "beni culturali" ai quali appartengono opportune categorie di cose immobili e mobili di proprietà pubblica (Stato, Regioni). Affinchè le cose mobili di proprietà privata cadano sotto la protezione legislativa italiana è indispensabile che esse siano state preventivamente dichiarate di interesse nazionale da parte del Ministero per i Beni Culturali. Questo può essere attivato dalle Regioni, purchè la richiesta sia opportunamente motivata. Comunque la dichiarazione del Ministero è opponibile dal singolo e l'opposizione comporta l'inibizione cautelativa del provvedimento.
Le cose mobili di proprietà privata che non siano state oggetto di dichiarazione di "interesse nazionale" da parte del Ministero non costituiscono "beni culturali" e perciò non sono soggette alla protezione legislativa italiana

2006-12-20 04:24:32 · 1 risposte · inviata da Foxharrier 6 in Arte e cultura Arte e cultura - Altro

1 risposte

D'altra parte guarda la data delle leggi che tutelano i beni culturali ... ma non è che tu sei un "commerciante"?

2006-12-20 04:27:46 · answer #1 · answered by milka16 6 · 0 2

fedest.com, questions and answers