CODICE PENALE
Art. 617 bis. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (266 ss. c.p.p.), installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.
Procedibilità: d’ufficio.
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 266. (Limiti di ammissibilità).
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f bis) delitti previsti dall’articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
2006-11-13 19:36:10
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answer #1
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answered by Anonymous
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no non è legale puo' denunciare il fatto ... e farebbe bene a farlo
2006-11-12 19:33:09
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answer #2
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answered by Anais 6
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Violazione della legge sulla Privacy.
Una bella denuncia e gli passerà la voglia.
Attenzione bene che per un dipendente controllato non è mai facile dimostrare questo tipo di illeciti.
2006-11-12 19:38:27
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answer #3
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answered by Anonymous
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Assolutamente no! Infatti alcuni call center tipo quelli delle carte di credito avvisano prima del colloquio che la telefonata può essere registrata, e in quel caso continuando si accetta come se fosse un consenso la cosa.
Se il tuo amico ha a cuore la legalità deve denunciare questa cosa assolutamente, in quanto vìola la privacy e quindi ricade addirittura nel penale.
2006-11-12 19:38:03
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answer #4
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answered by dancerjude 2
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No, si tratta di una pratica assolutamente illeale poichè pur essendo i vigili dei pubblici ufficiali hanno comunque bisogno di un'autorizzazione per poter registrare telefonate in entrate ed in uscita altrimenti dal punto di vista legale violano il diritto alla privacy riconosciuto ad OGNI cittadino.
Registrare si può ma previa autorizzazione e soprattutto previa segnalazione all'utente ad esempio tramite un messaggio che all'inizio della chiamata dice "attenzione, questa chiamata verrà registrata, in base all'autorizzazione....concessa da...per sole finalità giuridiche".
2006-11-12 19:37:49
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answer #5
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answered by Anonymous
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NO! ogni persona che viene registrata deve essere a conoscenza del fatto. E' la legge sulla privacy che lo vuole. Infatti i cellulari, quando avvii la registrazione, emettono un suono per avvisare chi è dall'alltra parte che è stata attivata la funzione. Così l'altro utente si regola di conseguenza. Vigile o no, il tuo amico non credo lo possa fare, a meno che non abbia autorizzazioni particolari da parte di un giudice.
2006-11-12 19:37:22
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answer #6
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answered by Anonymous
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Non si può ma in alcuni casi credo sia giusto che siano registrate le telefonate in entrata perchè potrebbe capitare una telefonata di emergenza, dove l'utente parla concitatamente a causa di qualche pericolo e, se il centralinista non capisce al volo ciò che viene detto, dev'esserci la possibilità di risentire il tutto per mandare un aiuto tempestivo, oppure, se io telefono per avere aiuto e non mi viene mandato, tramite la registrazione delle telefonate, la negligenza di chi non risponde all'appello può essere dimostrata.
2006-11-13 06:50:14
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answer #7
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answered by papera_nervosa65 3
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Solo la Magistratura, può autorizzare intercettazzioni ambientali, tra le quali quelle telefoniche, chiunque lo fa di sua iniziativa commette reato.
2006-11-13 03:45:12
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answer #8
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answered by Anonymous
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senti senti adesso anche questa, no, non credo proprio che sia legale
2006-11-12 19:49:00
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answer #9
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answered by Anonymous
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secondo me questa cosa è altamente disonesta
2006-11-12 19:40:08
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answer #10
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answered by Anonymous
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