English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
Tutte le categorie

..e vero che se da' l'assegno divorzile a lei,(che lavora e guadagna più di lui) lui dovrà darglielo tutta la vita e un domani la pensione di reversibilità spetterà a lei?(non gli sto augurando di morire,nel mentre faccio le corna e mi tocco sotto...)

2006-10-28 03:24:23 · 17 risposte · inviata da Barbara C 3 in Relazioni e famiglia Matrimonio e divorzio

per Emanuele I..Non sono innamorata dei suoi soldi, sto solo cercando di far si che lei non gliene spolpi ancora di più visto che lo sta dissanguando mettendo di mezzo i figli.E prima di giudicare conta fino a dieci!

2006-10-28 03:32:53 · update #1

17 risposte

LEGGI QUESTO TI PUO aiutare

Comunque ti do un consiglio, il fatto che lei guadagni di piu', ti ricordo che ha due figli, e ti assicuro che costano, quindi almeno che lui non sia uno strozzino e non gli importi dei figli.....


Un piccolo suggerimento, se non sono solo le condizioni economiche che ti spingono a queste domande, ma la gelosia, beh pensa bene al rapporto che hai, perche' ti stai mettendo in un fracasso

NELL’ATTRIBUZIONE ALL’EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SI DEVE TENER CONTO ANCHE DI CRITERI DIVERSI DA QUELLO FONDATO SULLA DURATA DEL VINCOLO CONIUGALE – La Cassazione applica i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (Cassazione Sezione Prima Civile n. 2920 del 14 marzo 2000, Pres. Rocchi, Rel. Proto).
Il signor M.R. si è unito in matrimonio con la signora Z.M. nel 1971. Dopo venti anni il vincolo coniugale è cessato, nel 1991, per divorzio, con riconoscimento alla signora Z.M. del diritto a un assegno mensile. Nel gennaio 1996 M.R. si è nuovamente sposato con la signora P.M., ma è morto tre mesi dopo. La seconda moglie è diventata titolare di pensione di reversibilità, essendo stato M.R. dipendente di un ente. La coniuge divorziata Z. M. si è rivolta al Tribunale di Roma per ottenere, in base all’art. 9 della legge n. 898 del 1970, l’attribuzione di una quota della pensione, come titolare di assegno mensile. Questa norma stabilisce che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5”. Il Tribunale ha suddiviso la pensione in base alla sola durata dei due vincoli coniugali, attribuendone alla prima moglie il 95% e alla seconda il 5%. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha escluso la utilizzabilità, ai fini della determinazione delle quote, di criteri diversi da quello della durata legale del rapporto.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 2920 del 14 marzo 2000 Pres. Rocchi, Rel. Proto) ha accolto il ricorso della seconda moglie uniformandosi ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 419 del 4 novembre 1999, secondo cui, nella interpretazione della legge, non si può prescindere dal considerare la funzione solidaristica svolta dalla pensione di reversibilità, che ha lo scopo di porre il superstite al riparo dall’eventualità di uno stato di bisogno. In considerazione delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale, la Cassazione, modificando il suo precedente orientamento, ha affermato che nella ripartizione della pensione di reversibilità non si deve adottare come unico criterio quello della mera durata dei rapporti coniugali. L’art. 9 della legge n. 898 stabilisce che nella ripartizione occorre “tenere conto della durata del matrimonio”. Questa espressione - ha osservato la Suprema Corte – non pone come unico criterio la durata dei vincoli, limitandosi a prescrivere che essa debba essere tenuta in considerazione: il giudice può dunque tener conto di altri elementi come l’ammontare dell’assegno percepito dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale. Se la funzione dell’assegno divorzile è eminentemente assistenziale – ha concluso la Corte – anche questo profilo deve essere suscettibile di valutazione in funzione correttiva del criterio, non eludibile, dall’elemento temporale.

2006-10-28 03:31:43 · answer #1 · answered by ale 5 · 2 0

L'assegno divorzile (se dovuto) non va dato per tutta la vita ma solo finché le condizioni economiche dei due coniugi restano le stesse. In qualunque momento si può chiedere un mutamento. Se lei guadagna più di lui, non capisco perché dovrebbe ricevere un assegno. Non è che ti confondi con il mantenimento dei figli? In quest'ultimo caso, è dovuto fino a che non sono indipendenti economicamente.
Per chi ti ha consigliato il ricorso al TAR, non ho capito se scherzava o era convinto. Comunque è competente il Tribunale Civile, sezione Volontaria Giurisdizione. Il tuo avvocato queste cose le sa da solo comunque. ;)

2006-10-30 08:35:05 · answer #2 · answered by Anonymous · 1 0

se guadagna piu di lui nonc redo le spetti l'assegno
ai gifli fino alla maggiore età o cmq fino a che non sono indipendenti..ma questo mi sembra giusto..:)sono i suoi figli...
per la pensione non so ma se tu sei solo la sua compgna non ti tocca niente..in italia le coppie di fatto non contano un *****

2006-10-28 11:26:18 · answer #3 · answered by sognidigiorno 5 · 1 0

La tua è una domanda giuridica. Se il tuo compagno può comprovare che la moglie ha un reddito superiore, in questo caso deve fare un bel ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale della sua provincia) In quanto con l' atto di divorzio è stata emessa indirattamente anche una sentenza che può essere in tal caso riveduta in 2da istanza solo dal TAR. In questo caso la richiesta di appello potrebbe limitare la somma stabilita in 1ma istanza e contestare l'atto di divorzio, amenochè i due non hanno anche figli. Perchè questa cosa viene considerata

2006-10-28 10:39:50 · answer #4 · answered by squire_moers 6 · 1 0

dopo il divorzio se voi vi sposate la pensione di reversibilità toccheràa te. Anche l'assegno non credo lo debba dare per tutta la vita, quando i figli saranno indipendenti l'assegno dovrebbe diminuire e se lei lavora potrebbe anche finire l'obbligo di mantenimento

2006-10-28 10:34:26 · answer #5 · answered by camilla viola 7 · 1 0

ho letto di recente che la reversibilità della pensione spetta anche alle mogli divorziate, calcolano gli anni di matrimonio...l'assegno ai figli finchè non saranno autonomi, alla moglie si può sempre discuterne di nuovo, lei lavora...
ciao e auguri

2006-10-28 10:29:31 · answer #6 · answered by girellina66 GVG ® 6 · 1 0

normalmente se lei lavora non le spetta niente , lui deve solo pagare il mantenimento per i figli e in quanto la pensione , lei ne ha il diritto ma solo gli anni in cui sono stati sposati eccetto adesso , in stato di separazione non Più´

2006-11-01 04:03:38 · answer #7 · answered by darkness 1 · 0 0

Mi fa strano che ti interessi di tutte queste cose e giudichi l'ex moglie del tuo compagno, magari senza sapere come stanno le cose veramente.....
Purtroppo quando una famiglia fallisce quelli che soffrono sono i figli, gli adulti invece pensano ad altre cose......

2006-10-31 17:01:50 · answer #8 · answered by Anjy 3 · 0 0

perchè non lo lasci in pace ??

2006-10-30 12:41:06 · answer #9 · answered by siriotre2003 3 · 0 0

purtroppo si...

2006-10-29 10:38:18 · answer #10 · answered by Anonymous · 0 0

fedest.com, questions and answers