Leggiti tutta la finanziaria ecco l'art. 32 - il sito fa bene a chiamarsi disinformazione.it perchè quanto dici non si trova all'interno della finanziaria 2007:
Art. 32
(Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni
riguardanti i Ministeri)
1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l’organizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento dei Ministeri con regolamenti da
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’art. 17,
comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di
livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di
livello dirigenziale non generale nonché alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative
esistenti;
b) alla gestione unitaria del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture
periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove
possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le Prefetture – UTG, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla
base dei principi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro
competente ed il Ministro delle riforme e
dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione,
attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei
servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei
beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in
modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni di supporto (gestione delle risorse umane,
sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici ,
affari generali, provveditorati e contabilità), non
ecceda comunque il quindici per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni
Amministrazione.
g) all’unificazione, da parte del Ministero degli
Affari Esteri, dei servizi contabili degli uffici della
rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera,
prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e
6 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal
responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime”.
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione
entro diciotto mesi dalla loro emanazione.
3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale
ricognizione.”
4. Le amministrazioni, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze gli schemi di
regolamento di cui al comma 1 del presente articolo,
il cui esame deve concludersi entro 30 giorni dalla
loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa,
le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio,
con indicazione puntuale degli obiettivi da
raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1,
lett. f) e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza,
previa consultazione delle organizzazioni sindacali,
piani di riallocazione del personale in servizio, idonei
ad assicurare che le risorse umane impegnate in
funzioni di supporto non eccedano, al 31 dicembre
2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I
predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007,
sono approvati con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le
riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nelle more
dell’approvazione dei piani non possono essere
disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche alle Forze Armate,
ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, e
trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
8. I competenti organi di controllo delle
Amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni del
presente articolo e ne trasmettono i risultati ai
ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il
rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f),
relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, emana linee guida per l’attuazione del
presente articolo.
10. Le direttive generali per l’attività amministrativa e
per la gestione, emanate annualmente dai Ministri,
contengono piani e programmi specifici sui processi
di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per il rispetto del parametro di cui al comma
1, lettera f) e di quanto disposto dal comma 5.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 5, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 10 sono valutati
ai fini della corresponsione ai dirigenti della
retribuzione di risultato e della responsabilità
dirigenziale.
12. L’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, è coordinata dall’ “Unità per la
riorganizzazione” composta dai Ministri per le
riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione e dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di
monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta
attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni
l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito
delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già
esistenti presso le competenti Amministrazioni.
2006-10-17 08:26:55
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answer #5
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answered by SIDOLI.ORG 3
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La ragione che c'è sempre Prodi a parlare di finanziaria è questa, più imbavagliata di così, ci capisci qualcosa tu? fra sorrisini, manine avanti tipo parroco di campagna, risucchi di saliva, sospiri ed ogni tanto un balbettio si arriva in fondo ci tocca a dire : ma che ha detto? Più disinformazione di così!!!!!
2006-10-18 01:13:38
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answer #6
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answered by camilla viola 7
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Ma che noia.. ma che noia.. almeno postassi l'articolo che almeno abbiamo modo di leggerlo...
Ma secondo me è ancora l'ennesima interpretazione di parte.. ora vado a cercarlo.. e mi facccio un'idea su quello che vuoi dire.. ma x favore.. nn parliamo di imbavagliamento dell'informazione xchè il re degli imbecilli lo avete voi ed ha molta...." Fede" ma in particolare sai quanto è lunga x leccare in quel modo???
dal sito che tu hai postato....
Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Dimmi dove c'è scritto che chi ha un blog deve pagare qualcosa...
e piantiamola di dire cazzate che è meglio!
2006-10-17 08:29:01
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answer #9
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answered by Alberto D 5
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