Il regime della comunione dei beni è un regime matrimoniale molto raro in pratica. Come per la separazione dei beni, per poterlo adottare deve necessariamente essere sottoscritto da un notaio, siccome riveste la cosiddetta forma pubblica o notarile o autentica.
Le masse che compongono il regime matrimoniale della comunione dei beni sono:
* La massa dei beni propri della moglie;
* La massa dei beni propri del marito;
* La massa dei beni comuni.
Tuttavia i beni propri del regime della partecipazione agli acquisti sono differenti rispetto a quelli della comunione dei beni.
Ciò che caratterizza il regime della comunione dei beni è che, salvo eccezioni, tutti i beni dei coniugi formano un'unica sostanza, che appartiene indistintamente ad entrmbi i coniugi, tanto che ognuno di essi non può disporne senza il consenso dell'altro.
La massa dei beni comuni è dunque assai consistente, mentre i beni propri di ciascun coniuge saranno ben ridotti; la legge prevede infatti che gli unici beni che rimangono propri dei coniugi che vivono in regime di comunione dei beni sono:
* i beni che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi (per es. vestiti, gioielli di famiglia, ecc.), nonché le pretese di torto morale;
* le donazioni di terzi.
Quanto sopra sta a significare che quando due persone si sposano, salvo gli effetti personali, tutti beni vanno a comporre un solo ed unico patrimonio, che appartiene indistintamente all'uno e all'altro coniuge.
Al momento dello scioglimento del regime matrimoniale, ogni coniuge si riprenderà i suoi beni propri, mentre i beni comuni saranno divisi a metà; tuttavia se il regime viene sciolto per divorzio o separazione legale ogni coniuge riprende i beni comuni che nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri e ciò per evitare chiari abusi; i beni comuni restanti saranno ancora divisi a metà.
2006-09-24 03:13:56
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answer #1
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answered by luca83it 4
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Va divisa la liquidazione maturata fino al momento della decisione presidenziale sulla separazione. Ovviamente la cosa vale per entrambe le parti: tu darai la metà a tuo marito e tuo marito darà la metà della sua a te. Dal momento della decisione sulla separazione in poi, l'intero ammontare della liquidazione rimarrà a te.
Questo regime vale, ovviamente, per le separazioni senza attribuzione di colpa (la stragrande maggioranza, oggi). Nel caso contrario deciderà il giudice
2006-09-24 11:06:46
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answer #2
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answered by paolo b 3
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In parole semplici,ritengo di si.Però non è mai il danaro che deve scoraggiare il troncare un rapporto se non si regge più.Meglio vivere con qualche euro in meno,ma vivere.Ciao
2006-09-24 11:04:24
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answer #3
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answered by lupogrigio 7
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Ma il regime ordinario non è quello della comunione dei beni se non altrimenti disposto? Mi pare che non serva l'atto pubblico colo notaio, però controlla
2006-09-24 04:25:51
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answer #4
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answered by romance 5
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Su quanto sopra riportato vi sono degli aggiornamenti procedurali, che, attingono maggiormente alla tua domanda.
Stando il fatto che la propietà dei beni passati non vincola a quelli futuri o maturati( Liquidazione), è ovvio che la percentuale di suddivisione della liquidazione è vincolata alla decisione del giodice (laddove non esista già un accordo tra le parti) che vincola il coniuge al versamento della percentuale di liquidazione DA LUI GIA' CONCRETAMENTE RICEVUTA.
Questo a cosa porta?
Che preaticamente se la domanda di separazione è giunta dopo la lettera di dimissione, quindi l'implicita richiesta di liquidazione, al coniuge SPETTA la PERCENTUALE come sopra esplicato.
Se invece la richiesta di dimissione giunge quando l'atto di separazione sia già depositato in cancelleria, in quel caso necessitano diversi parametri di conciliazione che normalmente sfociano in un nulla di fato. ( in questo caso il giudice è molto importante e tende a dare possibilita di monetizzare la rendita lavorativa dell' ex al tenutario della prole).
Questo è quanto la giurisprudenza ha seguito nell'ultimo periodo.
2006-09-24 16:01:49
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answer #5
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answered by pozzmat 3
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